Detrazione interessi mutuo: cosa succede se cambio residenza?

GoMutuo10 min di lettura

In breve

Se cambi residenza, la detrazione degli interessi del mutuo prima casa si perde dall'anno successivo al trasloco: gli interessi dell'anno in cui lasci la casa li detrai ancora tutti (art. 15, comma 1, lett. b) TUIR). Per averla devi andarci a vivere, tu o un familiare, entro un anno dall'acquisto, due se la casa è da ristrutturare. Resta se ti trasferisci per lavoro, anche affittando la casa, se entri in una casa di cura senza affittarla o se nella casa restano tuoi familiari, come il coniuge, anche separato, o i figli. Vale il 19% su massimo 4.000 € di interessi l'anno, cioè fino a 760 €.

Una coppia sulla soglia di casa mostra le chiavi con un portachiavi lime, davanti a una parete lilla e agli scatoloni del trasloco: il trasferimento della residenza nella casa del mutuo
Indice della guida · 8 sezioni

Risposta rapida

Se cambi residenza perdi la detrazione degli interessi del mutuo dall'anno successivo a quello del trasloco, a meno che tu ti trasferisca per lavoro, entri in modo permanente in una struttura di cura senza affittare la casa, o che nella casa restino a vivere tuoi familiari. Gli interessi dell'anno in cui cambi casa li detrai ancora tutti. Per avere la detrazione, poi, devi andarci a vivere entro un anno dall'acquisto, due se la casa è da ristrutturare: i 18 mesi riguardano le agevolazioni prima casa sulle imposte d'acquisto (registro o IVA), non questa detrazione.

In gioco c'è il 19% degli interessi su un massimo di 4.000 € l'anno: fino a 760 € di IRPEF in meno ogni anno, circa 15.494 € sui 25 anni dell'esempio più sotto. Le regole generali sono nella guida alla detrazione degli interessi nel 730; qui c'è solo il capitolo della residenza.

Entro quando devi andare a vivere nella casa?

Entro un anno dall'acquisto. L'art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR concede la detrazione per i mutui presi per comprare la casa «da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso», con il rogito nell'anno prima o nell'anno dopo la firma del mutuo.

Che casa compriEntro quando ci vai a vivereDa quando detrai
Casa abitabile1 anno dall'acquistoDalla prima rata, se ci vai a vivere entro i 12 mesi (la legge sposta l'inizio solo per la casa da ristrutturare)
Casa da ristrutturare, con concessione edilizia o titolo equivalente2 anni dall'acquistoDal giorno in cui ci vai a vivere
Casa comprata già affittataLicenza o sfratto per finita locazione notificati entro 3 mesi, poi 1 anno dal rilascioDalla prima rata

Il termine è rigido. La guida dell'Agenzia delle Entrate Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 precisa che chi compra dall'impresa una casa senza abitabilità «perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferirvi la propria residenza entro dodici mesi, anche se la causa è imputabile al comune». Si salva chi viene trasferito per lavoro: per le istruzioni del 730/2026 «si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto».

Con la casa comprata affittata conta solo l'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione, non lo sfratto per morosità. Se entro un anno dal rilascio non ci vai a vivere, gli interessi già detratti vanno dichiarati a tassazione separata, come oneri rimborsati; e se intanto paghi il mutuo della casa in cui vivi, finché quella nuova non è libera e non ci vai a vivere detrai solo gli interessi del primo mutuo.

Con la casa da ristrutturare la detrazione spetta «a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale»: gli interessi pagati durante i lavori non si detraggono. Per una casa comprata al grezzo può valere invece la detrazione per la costruzione dell'abitazione principale, con un tetto di 2.582,28 € di interessi.

Residenza o dimora abituale: cosa conta?

Conta dove vivi davvero: «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente». La prova normale è l'anagrafe; se vivi in un posto diverso da quello che risulta lì, la guida dell'Agenzia ammette un'autocertificazione.

Nella casa può vivere un familiare al posto tuo. Per l'art. 5, comma 5, del TUIR sono familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti, zii) e gli affini entro il secondo (suoceri, cognati); chi è unito civilmente conta come il coniuge (L. 76/2016, comma 20). Il convivente di fatto no: se lasci la casa al compagno o alla compagna, per te non è più abitazione principale, a meno che lì restino a vivere anche i tuoi figli o altri tuoi familiari; altrimenti perdi la tua quota di detrazione dall'anno dopo. Se il mutuo è cointestato, chi resta continua a detrarre soltanto la propria quota di interessi. Per le coppie non sposate c'è la guida alla detrazione per i conviventi.

Se cambi residenza, da quando perdi la detrazione?

Dall'anno dopo. L'art. 15 lo dice in una riga: «La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro». Il periodo d'imposta è l'anno solare: se lasci la casa a marzo 2027, nel 730 del 2028 metti ancora tutti gli interessi del 2027; quelli del 2028 non li detrai più.

Cosa fai della casa dopo non conta: vuota, affittata o usata per le vacanze, se non è più la dimora abituale tua o di un familiare la detrazione si ferma, salvo le eccezioni più sotto. Se affitti solo una stanza e continui a viverci, invece, non cambia nulla: è il caso della casa affittata in parte.

Se torni a viverci, la detrazione riparte: per le istruzioni del 730/2026 chi torna ad abitarla «può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento». Gli anni passati fuori restano senza detrazione.

Quando la detrazione resta anche se vai via?

Cosa succedeLa detrazioneA che condizione
Ti trasferisci per lavoro, anche in un Comune vicino alla sedeRestaFinché dura il motivo di lavoro, anche se affitti la casa
Ti trasferisci all'estero per lavoroRestaFinché dura il lavoro, anche se affitti la casa, e se all'estero non compri la tua abitazione principale
Ricovero permanente in casa di riposo o struttura sanitariaRestaSolo se la casa non è affittata
Nella casa resta a vivere un tuo familiareRestaFinché il familiare ci abita
Separazione: nella casa resta il coniugeRestaFino all'annotazione del divorzio
Dopo il divorzioResta se ci vivono i figli o altri tuoi familiariL'ex coniuge non è più un familiare
Forze armate e di polizia, in servizio permanenteResta anche senza abitarciSe è l'unica casa di proprietà: non vale se all'acquisto ne possiedi già un'altra, anche solo in quota

Il lavoro è l'eccezione più ampia e la meno conosciuta. La circolare 17/E del 24 aprile 2015 dell'Agenzia delle Entrate riprende una regola del 2005: «In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione». Vale anche se vai a vivere in un Comune vicino a quello della sede, purché il trasloco sia «oggettivamente attribuibile all'attuale situazione lavorativa del contribuente». Tieni la lettera di trasferimento o il nuovo contratto: quando il motivo di lavoro finisce, la detrazione si perde dall'anno dopo. Se diventi fiscalmente non residente, la detrazione si scala solo dall'IRPEF che devi in Italia (art. 24, comma 3, TUIR); una casa comprata all'estero, invece, non dà diritto a questa detrazione.

Con il ricovero la regola sull'affitto è opposta: la legge ignora le «variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata». Se la casa di chi entra in una RSA viene affittata, magari per pagare la retta, l'eccezione cade.

Nei casi della tabella con un familiare in casa, coniuge separato compreso, c'è un limite: se compri la casa nuova con un altro mutuo, negli anni in cui detrai gli interessi di entrambi il tetto di 4.000 € vale per i due mutui insieme, e dall'anno dopo il trasloco detrai solo quelli del mutuo della casa in cui vivi tu, anche se nella prima resta un tuo familiare. Per la separazione c'è la guida sulla detrazione del mutuo per i coniugi separati.

Quanto vale la detrazione che perdi?

Mutuo prima casa di 200.000 € in 25 anni a tasso fisso, al TAN stimato di oggi del 3,88% (IRS a 25 anni del 1 ottobre 2026, 3,578%, fonte ICE Swap Rate, più lo spread medio stimato dello 0,30%): rata di 1.042 € al mese. Un solo intestatario con abbastanza IRPEF da scalare, perché la detrazione che supera l'imposta non viene rimborsata, e con un reddito fino a 75.000 €: sopra quella soglia, per i mutui firmati dal 2025, gli interessi entrano nel tetto complessivo delle detrazioni (art. 16-ter TUIR); prima rata a gennaio, così ogni anno di mutuo coincide con un anno di 730.

Anno di mutuoInteressi pagatiDetrazione (19% su max 4.000 €)
1°7.675 €760 €
5°6.864 €760 €
10°5.658 €760 €
15°4.193 €760 €
20°2.416 €459 €
25°259 €49 €
Totale 25 anni112.740 €15.494 €

Finché gli interessi superano 4.000 € la detrazione è piena; dal 16° anno cala. Tre scelte a confronto:

Cosa faiDetrazione in 25 anniDetrazione persa
Resti nella casa, o te ne vai per lavoro15.494 €0 €
Cambi casa per motivi personali nel 5° anno3.800 €11.694 €
Cambi casa nel 5° anno e torni all'inizio del 9°13.214 €2.280 €

Chi lascia la casa nel 5° anno detrae ancora tutto quell'anno e poi rinuncia a circa 11.694 € nei 20 anni che restano; con un mutuo cointestato il tetto di 4.000 € vale per tutti gli intestatari insieme. Se stai ancora per comprare e vuoi sapere quale rata regge il tuo reddito, la simulazione di GoMutuo te lo dice in 6 minuti, gratis.

E i 18 mesi della prima casa?

Sono un'altra regola, per un'altra imposta. Le agevolazioni prima casa sull'acquisto guardano il Comune: la pagina dell'Agenzia delle Entrate sull'acquisto con i benefici prima casa scrive che, «se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall'acquisto l'acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l'immobile». La detrazione vuole invece che tu viva proprio in quella casa, ed entro un anno.

 Agevolazioni prima casa (registro o IVA)Detrazione degli interessi
Cosa serveResidenza (o lavoro) nel Comune della casaDimora abituale nella casa, tua o di un familiare
Entro quando18 mesi dall'acquisto1 anno, 2 con la ristrutturazione
Residenza già nello stesso ComuneRequisito a postoDevi comunque andare a vivere in quella casa
Se poi cambi casaIl trasloco non fa decadere; la vendita entro 5 anni senza riacquisto entro un anno sìPersa dall'anno dopo, salvo le eccezioni

Cosa si rischia se sfori i 18 mesi, e come si rimedia, è nell'articolo su chi non trasferisce la residenza entro 18 mesi.

Le domande che ci fanno tutti

Posso detrarre gli interessi del mutuo senza avere la residenza nella casa?

Di regola no: la casa deve essere la dimora abituale tua o di un familiare. Se ci vivi ma l'anagrafe dice altro, puoi attestarlo con un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 445/2000). Senza abitarci la detrazione spetta solo se sei stato trasferito per lavoro dopo l'acquisto, se, dopo esserci andato a vivere, sei ricoverato in modo permanente in un istituto di ricovero o sanitario e la casa non è affittata, se il sindaco ne ha ordinato lo sgombero perché inagibile per cause di forza maggiore, come un terremoto, o se fai parte del personale in servizio permanente di Forze armate e polizia e quella è l'unica casa di proprietà (se al momento dell'acquisto ne possiedi già un'altra, anche solo in quota, questa eccezione non vale).

Ho già la residenza nello stesso Comune: devo spostarla nella casa nuova?

Per le agevolazioni prima casa sulle imposte d'acquisto (registro o IVA) no: basta la residenza nel Comune. Per la detrazione degli interessi sì: entro un anno dall'acquisto devi andare a vivere proprio in quella casa, tu o un familiare, e il cambio di indirizzo all'anagrafe è il modo più semplice per dimostrarlo.

Se affitto la casa dopo essermi trasferito perdo la detrazione?

Dipende dal motivo. Se hai cambiato casa per scelta tua, la detrazione finisce con l'anno del trasloco, che tu affitti o no. Se ti sei trasferito per lavoro la conservi anche con la casa affittata, finché dura il motivo di lavoro. Con il ricovero permanente in una casa di riposo, invece, l'affitto la fa perdere.

Cosa succede alla detrazione se torno a vivere nella casa del mutuo?

Riparte sulle rate pagate dal giorno in cui la casa torna a essere la tua abitazione principale, come dicono le istruzioni del 730/2026. Per gli anni in cui la casa non era l'abitazione principale tua o di un familiare, la detrazione non spetta.

La casa nuova non è pronta per colpa del Comune: posso superare i 12 mesi?

Con una casa nuova comprata dall'impresa ancora senza abitabilità no: per l'Agenzia delle Entrate la detrazione si perde anche se il ritardo è del Comune. Con la casa da ristrutturare, se sfori i due anni perché il Comune rilascia tardi i permessi, la detrazione resta; e resta con un'ordinanza di sgombero per inagibilità, per esempio dopo un terremoto.

Mi separo e lascio la casa: posso ancora detrarre la mia quota di interessi?

Sì, finché nella casa vive il coniuge: per il fisco il coniuge separato resta un familiare fino all'annotazione della sentenza di divorzio. Dopo il divorzio la detrazione resta a chi è uscito solo se nella casa abitano altri suoi familiari, di solito i figli. In entrambi i casi, se compri con un altro mutuo la casa in cui vai a vivere, dall'anno dopo il trasloco detrai solo gli interessi del nuovo mutuo. Se invece con la separazione cedi all'altro coniuge la tua quota della casa, dall'anno dopo la cessione perdi la detrazione, che spetta solo a chi è insieme proprietario e intestatario del mutuo; chi resta, se si accolla tutte le rate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e integra le quietanze della banca con l'attestazione che le paga per intero, può detrarre anche la tua quota.

Dal 2027 cambia qualcosa con il nuovo testo unico delle imposte?

Solo il numero dell'articolo. Dal 1° gennaio 2027 il TUIR lascia il posto al D.Lgs. 117/2026 e la detrazione passa all'art. 14, comma 1, lettera b), con le stesse regole: un anno per andarci a vivere, due con la ristrutturazione, detrazione persa dall'anno dopo il trasloco, eccezioni per lavoro e ricovero.

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