Detrazione mutuo coniugi separati 2026: guida 730 e novità

In caso di separazione legale, entrambi i coniugi (se cointestatari del mutuo) conservano la detrazione del 19% sugli interessi passivi (art. 15, co. 1, lett. b TUIR) nella propria quota: il coniuge che ha lasciato l'immobile può continuare a detrarre perché il separato legale rientra ancora tra i 'familiari' (Circ. AdE 55/E/2001). Dopo il divorzio, chi ha lasciato l'immobile perde la detrazione a meno che nell'abitazione risiedano figli o altri familiari. Il limite è €4.000 di interessi complessivi tra cointestatari (max €760 di risparmio per ciascuno sul 50%).

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Coppia in fase di separazione con documenti mutuo e 730 — detrazione interessi coniugi separati 2026

La risposta in 30 secondi

Stai affrontando una separazione o un divorzio con un mutuo cointestato sulla casa? La domanda più frequente che riceviamo è: chi può detrarre gli interessi passivi nel 730? La risposta dipende da dove sei nel percorso legale.

In sintesi operativa:

  • Separazione legale (non ancora divorziati): entrambi i coniugi conservano la detrazione, anche chi ha lasciato la casa. Il separato legale è ancora «familiare» ai fini TUIR.
  • Dopo il divorzio — immobile con figli residenti: entrambi i genitori detrae la propria quota (i figli sono familiari).
  • Dopo il divorzio — immobile senza altri familiari: solo chi ci abita può detrarre. Chi ha lasciato perde il beneficio.
  • Limite sempre: €4.000 totali di interessi tra cointestatari → max €760 di risparmio IRPEF per ciascuno sul 50%.

Vediamo tutto nel dettaglio, con le circolari dell'Agenzia delle Entrate, i codici del 730/2026 e gli esempi pratici.

Regola base: chi detrae sul mutuo cointestato

Prima di entrare nel caso «separazione», è fondamentale capire il meccanismo ordinario della detrazione su un mutuo cointestato.

L'art. 15, co. 1, lett. b) e co. 1-bis del TUIR concede una detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi (e oneri accessori) pagati per un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Il limite massimo di interessi su cui calcolare la detrazione è € 4.000 complessivi tra tutti i cointestatari.

Requisito fondamentale: Per esercitare la detrazione, il contribuente deve essere contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario (anche pro quota) dell'immobile. Se un coniuge è co-intestatario del mutuo ma non è proprietario della casa, non può detrarre la sua quota di interessi (salvo il caso del coniuge a carico). Tuttavia, la Cassazione (sent. 2505/2024) ha recentemente aperto alla possibilità di detrazione per entrambi i co-mutuatari anche se uno solo è proprietario, ma si tratta di un orientamento non ancora consolidato dall'Agenzia delle Entrate.

SituazioneLimite interessi detraibiliRisparmio IRPEF max
Mutuo intestato a uno solo€ 4.000€ 760
Mutuo cointestato 50/50€ 2.000 per ciascuno€ 380 ciascuno
Mutuo cointestato — uno a carico dell'altro€ 4.000 al coniuge che paga€ 760 totali

La regola chiave è che ciascun cointestatario può detrarre solo la propria quota di interessi, indipendentemente da chi materialmente paga la rata. Se il mutuo è suddiviso 50/50, entrambi i coniugi portano in detrazione la propria metà degli interessi, con il tetto di €2.000 per ciascuno (Circ. AdE 7/E/2001, risposta 2.1).

Separazione legale: la detrazione si conserva

Quando una coppia si separa legalmente ma non ha ancora la sentenza di divorzio annotata nei registri dello stato civile, la legge fiscale adotta una posizione di favore.

Il coniuge separato rientra ancora nella definizione di «familiare» ai sensi dell'art. 5, co. 5 del TUIR, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio (Circolare AdE n. 55/E del 14.06.2001, risposta 1.3.3).

Conseguenza pratica — separazione legale:

Il coniuge che ha trasferito la residenza altrove dopo la separazione può continuare a detrarre la propria quota di interessi perché l'immobile è adibito ad abitazione principale del coniuge separato, che è ancora un «familiare». La detrazione non si perde finché il coniuge rimasto in casa vi risiede abitualmente.

Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), il provvedimento di assegnazione della casa familiare (Art. 473-bis.39 c.p.c.) è diventato il documento cardine per attestare il diritto di abitazione. Ai fini fiscali, questo provvedimento garantisce che il coniuge che ha lasciato l'immobile possa continuare a detrarre gli interessi, poiché la casa resta abitazione principale del "familiare" assegnatario.

Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), il provvedimento di assegnazione della casa familiare (Art. 473-bis.39 c.p.c.) è diventato il documento cardine per attestare il diritto di abitazione. Ai fini fiscali, questo provvedimento garantisce che il coniuge che ha lasciato l'immobile possa continuare a detrarre gli interessi, poiché la casa resta abitazione principale del "familiare" assegnatario.

In pratica: se tu e il tuo coniuge siete separati legalmente, il mutuo rimane cointestato e il coniuge rimasto in casa ci vive, entrambi potete portare in detrazione la vostra quota di interessi nel 730/2026. Nessun adempimento speciale è richiesto: si compila il rigo E7 come sempre, ciascuno per la propria quota.

Dopo il divorzio: le regole cambiano

Con l'annotazione della sentenza di divorzio sui registri dello stato civile, l'ex coniuge cessa di essere un «familiare» ai fini TUIR. Questo cambia significativamente le regole sulla detrazione.

La Circolare AdE n. 7/E del 26.01.2001, risposta 2.2 chiarisce che dopo il divorzio il diritto alla detrazione per il coniuge che ha lasciato l'immobile sopravvive solo se nell'immobile risiedono altri familiari: tipicamente i figli.

Scenario post-divorzioChi ha lasciato la casaChi è rimasto in casa
Casa con figli residenti (genitore collocatario)✅ Detrae la propria quota (figli = familiari)✅ Detrae la propria quota
Casa senza figli né altri familiari❌ Perde la detrazione (immobile non è più sua ab. principale né di un familiare)✅ Detrae la propria quota (abita nell'immobile)
Casa assegnata a un coniuge, entrambi cointestatari del mutuo, figli residenti✅ Detrae la propria quota (figli = familiari)✅ Detrae la propria quota
Un coniuge ha accollato il mutuo diventando unico intestatario— Non è più intestatario del mutuo✅ Detrae l'intero importo (fino a €4.000)

Attenzione: per beneficiare della detrazione nel caso dei figli, è sufficiente che il figlio sia residente anagraficamente nell'immobile. Non è necessario che sia fiscalmente a carico del genitore che ha lasciato la casa (Circ. 7/E/2001, risposta 2.2).

Coniuge fiscalmente a carico: detrazione intera

Esiste un'eccezione importante alla regola del «ciascuno detrae la propria quota»: se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, il coniuge che sostiene interamente la spesa può detrarre entrambe le quote, fino al limite complessivo di €4.000.

Il coniuge è fiscalmente a carico quando il suo reddito complessivo non supera €2.840,51 (o €4.000 per i figli fino a 24 anni — ma questa soglia vale per i figli, non per il coniuge).

Caso tipico in separazione:

Se uno dei due coniugi separati non lavora o ha redditi minimi (sotto €2.840,51), l'altro — che paga interamente le rate — può detrarre l'intero ammontare degli interessi fino a €4.000, ottenendo un risparmio IRPEF massimo di €760 invece di €380. Verificare che la condizione di «a carico» sussista nell'anno d'imposta in cui si usufruisce della detrazione.

Esempi pratici con calcoli

Vediamo tre scenari concreti per capire l'impatto sulla dichiarazione dei redditi. Ipotizziamo un mutuo cointestato 50/50, interessi pagati nell'anno 2025: €5.200 totali (€2.600 per ciascuno).

Esempio 1 — Separazione legale (non divorziati)

Mario ha lasciato la casa, Lucia ci abita con i figli. Mutuo cointestato. Separazione legale in corso.

  • Mario: detrae €2.600 (sua quota) → ma il limite è €2.000 per ciascuno → detrae su €2.000 → risparmio IRPEF €380
  • Lucia: detrae su €2.000 → risparmio IRPEF €380
  • Totale famiglia: €760 di risparmio

Mario può detrarre nonostante non viva più in casa: il coniuge separato è ancora familiare (Circ. 55/E/2001).

Esempio 2 — Divorzio, casa con figli

Stessa situazione, ma ora la sentenza di divorzio è stata annotata. I figli sono residenti nell'immobile.

  • Mario: può ancora detrarre su €2.000 → risparmio €380 (i figli sono suoi familiari)
  • Lucia: detrae su €2.000 → risparmio €380

Il divorzio non cambia nulla se i figli risiedono in casa (Circ. 7/E/2001).

Esempio 3 — Divorzio, casa senza figli

Stesso scenario, ma i figli vivono con Mario (non in casa). Lucia vive sola nell'immobile.

  • Mario: perde la detrazione — nessun familiare risiede nell'immobile di cui è comproprietario e cointestatario del mutuo.
  • Lucia: detrae su €2.000 → risparmio €380

Mario non può detrarre perché l'immobile non è più sua abitazione principale né di un suo familiare. Risparmio totale: solo €380.

Novità 2026: art. 16-ter TUIR e riordino detrazioni

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l'art. 16-ter del TUIR, operativo dal 1° gennaio 2025, che dispone un riordino delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a €75.000.

Come si applica agli interessi passivi sul mutuo in caso di separazione?

Data stipula mutuoArt. 16-ter si applica?Impatto pratico
Fino al 31 dicembre 2024No — esclusoDetrazione 19% su max €4.000 senza limitazioni aggiuntive, qualunque sia il reddito
Dal 1° gennaio 2025Sì, se reddito > €75.000Le detrazioni (incluse quelle del mutuo) possono essere ridotte in base al reddito e al numero di figli a carico. Sotto €75.000: nessun cambiamento

Conclusione pratica: la stragrande maggioranza dei mutuatari con separazione in corso ha contratto il mutuo prima del 2025. Per loro, il riordino non impatta la detrazione sugli interessi passivi. Solo chi ha stipulato un nuovo mutuo nel 2025 e ha un reddito superiore a €75.000 deve verificare il calcolo parametrato.

L'importo massimo detraibile è limitato da un "ammontare di base" moltiplicato per un coefficiente familiare:

Reddito ComplessivoAmmontare BaseCoefficiente (n. figli)
€75.001 - €100.000€14.0000 figli: 0,50
1 figlio: 0,70
2 figli: 0,85
3+ figli: 1,00
> €100.000€8.000

Come compilare il 730/2026: rigo E7 e codici

Nel modello 730/2026, gli interessi passivi del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale si inseriscono nel Rigo E7. Dal 2026 è obbligatorio indicare un codice in colonna 1 che differenzia la data di stipula del contratto:

Codice (col. 1)Data stipula mutuoNorma TUIR
7Fino al 31 dicembre 2021Art. 15, co. 1, lett. b)
48Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024Art. 15, co. 1, lett. b)
57Dal 1° gennaio 2025Art. 15, co. 1, lett. b) (soggetto a Art. 16-ter)
8Mutui ante 1993 (altri immobili)Da indicare nei righi E8-E10

In colonna 2 si inserisce la quota di interessi di propria spettanza (non il 50% degli interessi totali se il mutuo è cointestato, bensì già la propria parte: es. €2.400 se gli interessi totali sono €4.800 e il mutuo è 50/50).

In caso di separazione, il coniuge che ha lasciato la casa compila il rigo E7 normalmente, con il codice corretto e la propria quota di interessi. Non esiste un codice speciale per la situazione di coniugi separati: la normalità della compilazione riflette il fatto che il diritto alla detrazione non è cambiato (finché sussistono i requisiti descritti sopra).

Documenti da conservare

In caso di controllo fiscale, è opportuno tenere pronti i seguenti documenti:

  • Certificazione bancaria annuale degli interessi passivi pagati sul mutuo (rilasciata dalla banca entro febbraio/marzo dell'anno successivo).
  • Contratto di mutuo con indicazione della quota di intestazione di ciascun coniuge.
  • Verbale di separazione omologato o sentenza di separazione (per provare lo status di «separato legale»).
  • Certificato di residenza anagrafica dei figli nell'immobile (in caso di divorzio con figli residenti).
  • Estratti conto bancari o postali che provino la tracciabilità del pagamento delle rate (obbligo dal 2020 ex art. 15, co. 3-ter TUIR, come modificato da L. 160/2019).

Errori comuni da evitare

  1. Detrarre l'intera quota dopo il divorzio senza figli in casa: se sei divorziato, hai lasciato l'immobile e non ci abitano tuoi figli o altri familiari, la detrazione non spetta — anche se sei ancora cointestatario del mutuo e paghi la tua quota di rata.
  2. Confondere separazione e divorzio: le regole sono diverse. In separazione legale il coniuge che ha lasciato la casa può ancora detrarre; dopo il divorzio serve che nell'immobile risiedano familiari.
  3. Indicare il codice sbagliato nel rigo E7: dal 2026 il codice in colonna 1 deve corrispondere all'anno di stipula del mutuo. Un codice errato può determinare una liquidazione d'imposta non corretta.
  4. Pagare le rate in contanti: dal 2020 i pagamenti devono essere tracciabili. Le ricevute rilasciate dalla banca per le rate addebitate sul conto corrente soddisfano questo requisito.
  5. Non verificare la condizione di «a carico»: se si vuole detrarre l'intera quota del coniuge a carico, verificare che il reddito complessivo del coniuge sia effettivamente sotto €2.840,51 nell'anno d'imposta.

Domande frequenti

Per i casi più specifici, consulta le FAQ in cima all'articolo. Hai un caso complesso? I nostri consulenti sono disponibili per una valutazione personalizzata della tua situazione mutuo + fiscale.

Domande frequenti

Il mio ex marito/moglie ha lasciato casa ma siamo ancora in separazione legale (non divorziati): può detrarre gli interessi del mutuo?

Sì. In caso di separazione legale — senza ancora la sentenza di divorzio annotata — il coniuge separato è ancora considerato 'familiare' ai fini del TUIR (art. 5, co. 5). Pertanto, anche se ha trasferito la residenza altrove, può detrarre la propria quota di interessi sul mutuo cointestato, perché l'immobile è adibito ad abitazione principale del coniuge 'familiare' che vi risiede. Fonte: Circolare AdE n. 55/E del 14.06.2001, risposta 1.3.3.

Dopo il divorzio, chi ha lasciato la casa perde la detrazione anche se ci sono i figli?

No: se nell'immobile risiedono i figli (o altri familiari del mutuatario), il genitore che ha lasciato la casa conserva il diritto alla detrazione sulla propria quota di interessi. Il TUIR (art. 15) ammette la detrazione quando l'abitazione è adibita ad abitazione principale del contribuente 'o di un suo familiare', e i figli rientrano nella categoria dei familiari (Circ. AdE 7/E/2001, risposta 2.2). È fondamentale che il figlio sia effettivamente residente nell'immobile.

Sono l'unico a pagare il mutuo cointestato perché il mio ex coniuge non contribuisce: posso detrarre tutto?

No, in linea generale. La detrazione spetta solo sulla quota di interessi che compete a ciascun intestatario del mutuo, indipendentemente da chi effettua materialmente il pagamento. Se il mutuo è cointestato al 50%, ciascuno detrae su max €2.000 di interessi. L'unica eccezione è il coniuge 'fiscalmente a carico': se il reddito del coniuge non pagante è inferiore a €2.840,51 (soglia familiare a carico 2026), chi paga tutto può detrarre entrambe le quote fino a €4.000 complessivi.

Cosa succede alla detrazione se, in sede di separazione, il giudice assegna la casa a un solo coniuge?

L'assegnazione giudiziale della casa al coniuge collocatario (che vi risiede con i figli) non modifica di per sé la titolarità del mutuo: se il mutuo rimane cointestato, entrambi i coniugi mantengono il diritto alla detrazione nella propria quota. Il coniuge che ha lasciato l'immobile può detrarre perché nell'abitazione risiedono i figli (familiari). Se, invece, un coniuge 'accolle' il mutuo diventando unico intestatario, solo lui potrà detrarre gli interessi, nei limiti ordinari.

Con la legge di bilancio 2025 e il riordino detrazioni, cambia qualcosa per i mutui già in corso?

Per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024 non cambia nulla: gli interessi passivi su tali contratti sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 16-ter TUIR e restano detraibili al 19% su max €4.000, senza limitazioni aggiuntive legate al reddito. Il riordino impatta solo i nuovi mutui stipulati dal 1° gennaio 2025 per contribuenti con reddito complessivo superiore a €75.000.

Devo comunicare alla banca la mia separazione per la detrazione?

No: la banca certifica solo gli interessi passivi pagati e la quota di competenza di ciascun intestatario. La situazione familiare (separazione, divorzio, figli) è rilevante solo in sede di dichiarazione dei redditi e non deve essere comunicata all'istituto di credito. È consigliabile però conservare la documentazione della separazione (verbale di separazione, sentenza) e quella che attesta la residenza dei figli nell'immobile, poiché possono essere richiesti dal CAF o dall'intermediario in caso di controllo.

Scritto da
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Redazione GoMutuo

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