Detrazione interessi mutuo conviventi non sposati: guida 730/2026

I conviventi non sposati (coppie di fatto) che cointestano un mutuo per l'acquisto della casa possono detrarre il 19% degli interessi passivi solo per la propria quota di titolarità del mutuo (art. 15 TUIR). A differenza dei coniugi, il convivente che paga l'intera rata non può detrarre la quota dell'altro anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico, poiché la legge non riconosce al convivente more uxorio la qualifica di 'familiare' ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia. Il limite massimo di interessi detraibili è €4.000 complessivi tra i cointestatari, ripartito in base alle quote del contratto di mutuo.

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Coppia giovane convivente discute documenti del mutuo e dichiarazione 730 in salotto — detrazione interessi mutuo conviventi 2026

I conviventi non sposati che acquistano casa insieme possono detrarre gli interessi del mutuo solo per la quota di cui sono titolari nel contratto di finanziamento. A differenza di quanto avviene per i coniugi, non è possibile detrarre la quota del partner se quest'ultimo è privo di reddito (fiscalmente a carico). Se il mutuo è cointestato al 50% e uno dei due non lavora, la metà degli interessi non potrà essere recuperata fiscalmente.

In questa guida analizziamo i dettagli normativi per il 2026, come evitare di perdere il beneficio fiscale e quali sono le novità introdotte dal riordino delle detrazioni per i redditi elevati.

Le regole generali per la detrazione 19%

L'articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR stabilisce che il contribuente può portare in detrazione dall'IRPEF lorda il 19% degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Per i conviventi, le condizioni per accedere al bonus sono:

  • Titolarità del mutuo: Essere intestatari o cointestatari del contratto di mutuo.
  • Titolarità dell'immobile: Essere proprietari o comproprietari della casa.
  • Abitazione principale: Destinare l'immobile a dimora abituale entro 12 mesi dall'acquisto (o 24 mesi in caso di ristrutturazione).

Il limite massimo su cui calcolare lo sconto fiscale è di € 4.000 complessivi. Se il mutuo è cointestato tra due conviventi al 50%, il tetto massimo di interessi detraibili per ciascuno è di € 2.000, che genera un risparmio IRPEF effettivo di € 380 a testa.

Perché il convivente non è mai 'a carico' fiscale

Questa è la trappola fiscale più comune per le coppie di fatto. Per i coniugi (e per le unioni civili), la legge permette a chi paga le rate di detrarre anche la quota del coniuge, se quest'ultimo è fiscalmente a carico (reddito inferiore a € 2.840,51 o € 4.000 per figli under 24).

Attenzione per i conviventi:

L'Agenzia delle Entrate non riconosce al convivente more uxorio la qualifica di "familiare" ai fini dell'art. 12 del TUIR. Ciò significa che, anche se il partner non ha reddito e il mutuo è cointestato, chi percepisce lo stipendio non può mai detrarre la quota di interessi dell'altro.

Esempio pratico: Marco e Silvia sono conviventi. Comprano casa e cointestano il mutuo al 50%. Silvia è studentessa e non ha reddito. Marco paga tutte le rate. Nel 730/2026, Marco potrà detrarre solo il 19% del suo 50% di interessi. Il 19% del 50% di Silvia andrà perso perché lei non ha tasse da scontare e Marco non può "caricarsela".

Intestazione mutuo: come massimizzare il risparmio

Se una coppia di fatto sta per richiedere un mutuo e uno dei due partner prevede di non avere reddito o di averlo molto basso, è opportuno valutare attentamente l'intestazione del finanziamento.

Per massimizzare la detrazione si potrebbe:

  1. Intestare il mutuo a un solo partner: Se il partner con reddito è l'unico intestatario del mutuo (e comproprietario della casa), potrà detrarre gli interessi sull'intero importo fino a € 4.000.
  2. Quote differenziate: Cointestare il mutuo con quote proporzionali ai redditi (es. 80% e 20%), se la banca lo consente.

Nota bene: Spesso le banche impongono la cointestazione del mutuo se la casa è cointestata, per motivi di garanzia ipotecaria. In questo caso, lo svantaggio fiscale è spesso inevitabile per le coppie non sposate.

Limiti reddito e riordino detrazioni 2026

A partire dal 2025, la Legge di Bilancio ha introdotto un meccanismo di riordino delle detrazioni fiscali (art. 16-ter del TUIR). Questo impatta anche la detrazione degli interessi passivi del mutuo per i nuovi contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi.

Per i contribuenti con reddito elevato, il tetto complessivo alle detrazioni IRPEF (art. 16-ter TUIR, introdotto dalla L. 207/2024 e chiarito dalla Circolare AdE 6/E del 29.05.2025) parte da un importo base modulato per coefficiente familiare:

  • Redditi 75.000 – 100.000 €: importo base €14.000, ridotto con coefficienti (0,50 senza figli, 0,70 con 1 figlio, 0,85 con 2 figli, 1,00 con 3+ o figlio disabile).
  • Redditi oltre 100.000 €: importo base €8.000, con gli stessi coefficienti familiari.

I mutui prima casa stipulati entro il 31/12/2024 restano esclusi dal tetto ex art. 15 co. 3-quater TUIR: la detrazione 19% si applica per intero anche con redditi elevati. Il tetto colpisce solo i nuovi mutui stipulati dal 2025 (codice 57 in E7).

Esempi pratici di calcolo 730/2026

Caso d'usoInteressi pagatiDetrazione recuperata
Coppia convivente 50/50 - Entrambi lavorano€ 5.000€ 760 (€ 380 ciascuno)
Coppia convivente 50/50 - Uno lavora, uno no€ 5.000€ 380 (perso il 50% dell'altro)
Coppia sposata 50/50 - Uno lavora, uno no€ 5.000€ 760 (tutto a carico di chi lavora)

Documenti da consegnare al CAF o commercialista

Per non avere problemi in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate, assicurati di conservare e presentare per la dichiarazione 2026:

  • Certificazione della banca: Il documento inviato annualmente (spesso via home banking) che attesta l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno precedente.
  • Contratto di mutuo: Copia dell'atto notarile di finanziamento.
  • Rogito di acquisto: Per verificare la comproprietà e che si tratti di acquisto "prima casa".
  • Fattura del notaio e spese accessorie (istruttoria, perizia): Anche queste sono detraibili al 19% nel primo anno, pro-quota.

Domande frequenti

Consiglio di GoMutuo

Se siete una coppia convivente e state pianificando l'acquisto, parlate chiaramente con il vostro consulente creditizio dell'impatto fiscale. A volte, una diversa struttura delle quote di proprietà o del mutuo può farvi risparmiare centinaia di euro ogni anno per tutta la durata del finanziamento.

Domande frequenti

Siamo conviventi e il mutuo è cointestato al 50%. Se uno di noi non lavora, l'altro può detrarre tutto?

No. L'Agenzia delle Entrate è stata categorica (Circolare 17/E/2015): a differenza delle coppie sposate o unite civilmente, i conviventi more uxorio non possono detrarre la quota di interessi dell'altro, anche se quest'ultimo è privo di reddito e viene mantenuto dal partner. Ognuno detrae la sua parte. Se un partner ha quota 50% ma reddito zero, quel 50% di detrazione va purtroppo perduto.

Cosa cambia se firmiamo un contratto di convivenza in Comune?

Il contratto di convivenza (Legge 76/2016) disciplina i rapporti patrimoniali e garantisce alcuni diritti civili, ma non equipara i conviventi ai coniugi ai fini del TUIR per quanto riguarda gli oneri detraibili per familiari a carico. Pertanto, ai fini del 730/2026, la regola non cambia: niente detrazione per la quota del convivente.

È possibile intestare il mutuo a uno solo dei conviventi anche se la casa è cointestata?

Sì, tecnicamente è possibile. In questo caso, il partner intestatario del mutuo potrà detrarre gli interessi calcolati sull'intero importo, a patto che sia proprietario (anche parziale) e che l'immobile sia la sua abitazione principale. Tuttavia, molte banche richiedono che i proprietari siano anche co-mutuatari.

Qual è il rigo da compilare nel 730/2026 per la detrazione mutuo?

Il rigo di riferimento è il quadro E, rigo E7 (Sezione I). I codici cambiano in base all'anno di stipula: codice 7 per mutui prima casa stipulati fino al 2021, codice 48 per quelli 2022-2024, codice 57 per i mutui dal 2025 soggetti al riordino delle detrazioni (art. 16-ter TUIR). L'importo va preso dalla certificazione interessi rilasciata dalla banca entro marzo.

Scritto da
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Redazione GoMutuo

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