In sintesi
Sì, si può ottenere un mutuo anche durante la cassa integrazione, perché CIGO, CIGS e CIGD sospendono l'orario di lavoro (e parte della retribuzione) ma non interrompono il rapporto di lavoro: la posizione lavorativa resta attiva. Ciò che cambia è la qualità del reddito agli occhi della banca: l'integrazione salariale erogata dall'INPS è per definizione temporanea e inferiore alla retribuzione piena, quindi entra nell'istruttoria come reddito da valutare con prudenza, non come reddito automaticamente escluso. Il risultato pratico è che la pratica può richiedere un garante, una cointestazione o un importo più contenuto rispetto a quanto si otterrebbe con lo stipendio pieno.
CIG, disoccupazione e insolvenza: perché non sono la stessa cosa
È facile confondere situazioni molto diverse tra loro, ma per una banca fanno una differenza enorme:
- Cassa integrazione (CIGO, CIGS, CIGD): il contratto di lavoro è sospeso, in tutto o in parte, ma resta valido. L'azienda continua a esistere e il lavoratore può tornare a orario pieno alla fine del periodo di integrazione.
- Disoccupazione con NASpI: il rapporto di lavoro è cessato. Si tratta di una condizione diversa e più critica per l'istruttoria bancaria; l'abbiamo trattata nel dettaglio in mutuo con NASpI: si può ottenere da disoccupato?.
- Insolvenza su un mutuo già in essere: riguarda chi ha già un finanziamento attivo e non riesce più a pagare le rate, a prescindere dalla causa (CIG, malattia, separazione). Qui gli strumenti sono altri, e li trovi più avanti in questo articolo.
L'angolo di questa guida è il primo caso: il rapporto di lavoro sospeso ma non cessato, che è la condizione tipica di chi cerca "mutuo cassa integrazione" per capire se può ancora presentare domanda.
Come la banca legge il reddito in CIGO, CIGS, CIGD
Le tre forme di cassa integrazione condividono lo stesso meccanismo di fondo: l'INPS eroga un'integrazione salariale che sostituisce, non integralmente, la retribuzione persa nelle ore o giornate non lavorate.
- CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria): copre eventi transitori e non imputabili all'azienda (calo temporaneo di lavoro, eventi meteo, ecc.). Ha una durata massima stabilita dal D.Lgs. 148/2015, con tetti calcolati su un biennio mobile.
- CIGS (Straordinaria): riguarda ristrutturazioni, crisi aziendali, riorganizzazioni o contratti di solidarietà, con durate massime più lunghe calcolate su un quinquennio mobile, sempre secondo il D.Lgs. 148/2015.
- CIGD (in Deroga): copre settori o aziende non rientranti nelle prime due, spesso su base regionale o per specifiche emergenze settoriali.
| Ammortizzatore | Causale tipica | Durata massima (D.Lgs. 148/2015) | Come la legge tipicamente la banca |
|---|---|---|---|
| CIGO | Evento transitorio, non imputabile all'azienda (calo di lavoro, eventi meteo) | Limite calcolato su biennio mobile — verificare il tetto aggiornato sulla circolare INPS in vigore | Reddito ridotto ma spesso a rotazione: se breve e con azienda solida, impatto contenuto |
| CIGS | Ristrutturazione, crisi aziendale, riorganizzazione, contratto di solidarietà | Limite calcolato su quinquennio mobile — verificare il tetto aggiornato sulla circolare INPS in vigore | Riduzione di reddito con orizzonte più lungo: valutata con maggiore prudenza |
| CIGD | Settori o aziende non coperti da CIGO/CIGS, spesso su base regionale | Variabile, definita da accordi specifici — nessun tetto unico nazionale | Conta soprattutto la documentazione su durata e importo residuo, non l'etichetta tecnica |
Per la banca la distinzione tecnica tra le tre forme conta meno di due elementi concreti: quanto reddito resta davvero disponibile ogni mese e per quanto tempo è previsto che duri la riduzione. Una CIGO a rotazione breve, con integrazione parziale e azienda solida, pesa in modo molto diverso rispetto a una CIGS su crisi aziendale conclamata e orizzonte di 12-24 mesi. In pratica, l'istruttoria tende a considerare il reddito da CIG come reddito non pienamente stabile, alla pari di altri redditi variabili, e a compensarlo cercando continuità altrove (secondo intestatario, garante, patrimonio).
Fonte: D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), Normattiva — verificare durate e massimali aggiornati sulle circolari INPS in vigore al momento della domanda.
L'impatto sul rapporto rata/reddito
Le banche italiane, come prassi di mercato, tendono a non far superare alla rata del mutuo una quota indicativa del reddito netto disponibile — un range comunemente citato è tra il 30% e il 35%, senza però che si tratti di una soglia fissata per legge: ogni istituto applica policy interne proprie, spesso anche più prudenti in presenza di redditi non pienamente stabili come quello da cassa integrazione. Il punto pratico è che il calcolo si fa sul reddito effettivo del periodo di CIG, non su quello pieno precedente: se lo stipendio integrato scende, scende anche l'importo massimo di rata sostenibile agli occhi della banca, e di conseguenza l'importo finanziabile.
Per capire in anticipo l'ordine di grandezza compatibile con il proprio reddito attuale, prima di avviare una pratica formale è utile una simulazione del mutuo con i dati reali del periodo di integrazione, così da presentarsi in banca con un importo già coerente.
Come rafforzare la pratica: garante, cointestazione, Consap
Chi è in cassa integrazione e vuole comunque presentare domanda di mutuo può agire su alcune leve concrete, spesso combinabili tra loro:
- Garante con reddito stabile: un familiare che si impegna a coprire le rate in caso di difficoltà del richiedente principale. È la leva più richiesta dalle banche quando il reddito primario è temporaneamente ridotto.
- Cointestazione: se il mutuo viene richiesto insieme a un coniuge o convivente con reddito da lavoro stabile, il reddito complessivo della famiglia compensa la quota variabile legata alla CIG.
- Riduzione dell'importo richiesto: chiedere un mutuo con LTV più basso (più anticipo proprio, meno capitale finanziato) riduce sia la rata sia il rischio percepito dalla banca.
- Fondo Consap prima casa: se rientri tra le categorie prioritarie (under 36, giovani coppie, nuclei monogenitoriali), la garanzia pubblica fino all'80% della quota capitale può facilitare l'accesso al credito. Non è una misura pensata per la CIG in sé, ma resta cumulabile se il profilo anagrafico corrisponde. Approfondisci in Fondo di Garanzia Prima Casa Consap: come funziona.
Vale anche la pena documentare con precisione alla banca la natura e la durata prevista della cassa integrazione (lettera aziendale, decreto di autorizzazione INPS, eventuale accordo sindacale): più l'istruttoria ha elementi oggettivi sulla temporaneità dell'evento, più è possibile ottenere una valutazione realistica invece di un rifiuto automatico. Per la documentazione generale richiesta in fase di domanda vedi anche come richiedere un mutuo: guida passo passo. Situazione diversa, ma con logiche di valutazione simili sul reddito in movimento, è quella di chi cambia lavoro durante l'istruttoria: vedi cambio lavoro durante l'istruttoria del mutuo.
Hai già un mutuo e sei entrato in CIG? Ecco cosa fare
Tutto quanto detto finora riguarda chi deve ancora ottenere un mutuo. Se invece hai già un mutuo attivo e la tua azienda ha appena attivato la cassa integrazione, il problema non è più "come farmi approvare una nuova pratica" ma "come alleggerire temporaneamente le rate che sto già pagando". In questo caso le strade corrette — che questa guida non approfondisce nel dettaglio, per evitare duplicazioni — sono due:
- il Fondo Gasparrini (L. 244/2007), che consente la sospensione fino a 18 mesi delle rate per specifici eventi, tra cui la riduzione dell'orario di lavoro; la guida completa con requisiti, ISEE e procedura è in Sospensione rata mutuo: Fondo Gasparrini, chi ne ha diritto e come richiederla;
- le moratorie bancarie e gli accordi ABI, alternative o complementari al Fondo Gasparrini a seconda della banca e del momento storico, spiegate in Moratoria mutuo ABI: cos'è e come funziona.
In entrambi i casi, ricorda che la sospensione delle rate non è mai gratuita: gli interessi continuano a maturare (in parte o per intero, a seconda dello strumento) e la durata residua del mutuo generalmente si allunga. Prima di attivarla conviene sempre fare due conti con un consulente, non affidarsi solo all'istinto del momento.
Esempio concreto: Marco, operaio in CIGO
Marco lavora in una piccola azienda metalmeccanica e da tre mesi è in CIGO a rotazione: lavora circa 3 settimane su 4 e nella settimana di sospensione riceve l'integrazione INPS invece dello stipendio pieno. Il suo reddito netto medio mensile, calcolato sugli ultimi cedolini, risulta quindi inferiore a quello che avrebbe a orario pieno. Vuole comprare casa con la compagna, che lavora a tempo indeterminato con contratto stabile.
La banca, in un caso come questo, valuta tipicamente il reddito complessivo della coppia (cointestazione) e verifica che la rata — calcolata su quell'insieme di redditi, incluso il reddito ridotto di Marco nel periodo di CIG — resti entro il rapporto rata/reddito che applica come policy interna. Se l'azienda di Marco ha un piano di rientro previsto a breve termine e la documentazione lo conferma, l'istruttoria ha elementi in più per una valutazione favorevole rispetto a una CIGS su crisi aziendale senza prospettive chiare di rientro.
⚠ Disclaimer. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza creditizia personalizzata. Ogni banca applica policy interne proprie su reddito minimo, rapporto rata/reddito e garanzie richieste: nessun esito è garantito. Per la propria situazione specifica è sempre necessario un confronto diretto con la banca o con un consulente creditizio abilitato. GoMutuo opera in qualità di intermediario del credito iscritto all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori); il servizio di intermediazione è gratuito per il cliente.
Fonti: D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Normattiva); L. 244/2007, art. 2 co. 475 (Fondo Gasparrini); INPS — schede Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — CIGS.



