Moratoria mutuo ABI 2026: cos'è, chi può chiederla e alternative

Nel 2026 la 'moratoria ABI' come piano di sospensione rate per le famiglie non è più uno strumento attivo autonomo: l'Accordo per il Credito ABI ha esaurito la fase estesa alle persone fisiche e resta operativo principalmente per le PMI e le imprese (Accordo Credito 2019 e successive proroghe). Per le famiglie titolari di mutuo prima casa lo strumento pubblico di riferimento è il Fondo Gasparrini (art. 2 D.M. 132/2010), che consente la sospensione fino a 18 mesi in caso di eventi come perdita del lavoro, morte, invalidità grave o riduzione dell'orario di lavoro. Le banche possono comunque offrire moratorie commerciali interne su base bilaterale: chiedi direttamente al tuo istituto.

GoMutuoaggiornato il 9 min di lettura
Calendario mutuo con simbolo di pausa e chiave di casa — moratoria mutuo ABI 2026

In sintesi

Nel 2026 la cosiddetta "moratoria ABI" per le famiglie non è più uno strumento attivo autonomo: il Piano Famiglie e le moratorie pandemiche sono terminati. Per le famiglie titolari di mutuo prima casa lo strumento pubblico oggi operativo è il Fondo Gasparrini (L. 244/2007, D.M. 132/2010), che sospende le rate fino a 18 mesi.

L'Accordo per il Credito ABI resta invece attivo per PMI e imprese aderenti (Accordo Credito 2019 e successive integrazioni). Le singole banche, infine, possono concedere moratorie commerciali bilaterali a prescindere dagli accordi quadro: vale sempre la pena chiederlo.

Cos'è la moratoria ABI

La "moratoria ABI" è la denominazione informale con cui si indicano gli accordi periodici tra Associazione Bancaria Italiana e controparti (sindacati, associazioni consumatori, Governo) che impegnano le banche aderenti a offrire ai propri clienti sospensioni o allungamenti dei finanziamenti a condizioni predefinite in situazioni di difficoltà economica.

Storicamente le moratorie ABI hanno avuto tre fasi principali:

  • Piano Famiglie 2009-2013: sospensione fino a 12 mesi delle rate del mutuo prima casa per famiglie colpite dagli effetti della crisi finanziaria.
  • Accordo per il Credito 2015 e 2019: strumento strutturale per le PMI, con sospensioni fino a 12 mesi della quota capitale e allungamento dei piani di ammortamento.
  • Moratorie pandemiche 2020-2022: estensioni straordinarie durante l'emergenza Covid-19 sia per famiglie sia per imprese, oggi non più operative.

Stato della moratoria ABI nel 2026

Nel 2026 lo scenario è chiaro:

CategoriaMoratoria ABI 2026Strumento alternativo
Famiglie mutuo prima casaNon attiva come strumento sistemicoFondo Gasparrini (fino a 18 mesi)
PMI e impreseAttiva (Accordo Credito 2019 e s.m.)Fondo Centrale di Garanzia PMI
Vittime eventi calamitosiAttiva su base emergenzialeDecreti ministeriali dedicati
Altre categorieNessuna moratoria quadroMoratoria commerciale bilaterale

Per le famiglie: Fondo Gasparrini

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, noto come "Fondo Gasparrini" dal nome del promotore, è istituito dall'art. 2 della L. 244/2007 e regolamentato dal D.M. 132/2010. È gestito da Consap per conto del MEF.

Requisiti principali (2026):

  • Mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa.
  • Capitale erogato non superiore a 250.000 €.
  • ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 €.
  • Immobile non di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9 escluse).
  • Assenza di ritardi di pagamento superiori a 90 giorni.
  • Mutuo in ammortamento da almeno 12 mesi (Consap, dal 10/04/2022).

Nota ISEE 2026: la L. 199/2025 (Bilancio 2026) ha riformato il metodo di calcolo dell'ISEE. La soglia Gasparrini resta 30.000 € ma il valore ISEE ottenuto con il nuovo calcolo può differire da quello degli anni precedenti: verifica con il CAF.

Eventi ammessi:

  • Perdita del lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato non per giusta causa).
  • Cessazione di rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 c.p.c.).
  • Morte o riconoscimento di invalidità grave (superiore all'80%).
  • Riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 20% per almeno 30 giorni consecutivi.
  • Cassa integrazione ordinaria o straordinaria di durata pari o superiore a 30 giorni.

La sospensione ha un massimale complessivo di 18 mesi (frazionabili in più periodi). Per gli eventi di CIG e riduzione orario la durata concedibile è graduata in base alla durata dell'evento:

Durata evento (giorni lavorativi consecutivi)Sospensione mutuo concedibile
30 – 150 giornimax 6 mesi
151 – 302 giornimax 12 mesi
≥ 303 giornimax 18 mesi

Gli interessi maturati sul capitale sospeso sono coperti al 50% dallo Stato e al 50% dalla banca: al mutuatario non viene addebitato nulla per il periodo sospeso. Al termine della sospensione la durata del mutuo si allunga automaticamente del periodo di stop.

Per le imprese: Accordo Credito ABI

L'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto da ABI e dalle principali associazioni di categoria imprenditoriali, resta attivo e periodicamente aggiornato. Prevede tre misure principali:

  • Sospensione quota capitale fino a 12 mesi per mutui e leasing chirografari o ipotecari a medio-lungo termine.
  • Allungamento della durata dei finanziamenti fino al 100% della durata residua, per un massimo di 3 anni per il chirografario e 4 anni per l'ipotecario.
  • Allungamento credito a breve e agevolazioni specifiche in caso di eventi settoriali o calamitosi.

Le condizioni operative dell'Accordo sono soggette a periodici aggiornamenti: verifica sempre l'adesione della propria banca e le condizioni aggiornate direttamente sul sito ABI o presso il proprio istituto.

Moratoria commerciale delle banche

A prescindere dagli accordi quadro, le banche possono concedere moratorie bilaterali ai clienti in difficoltà temporanea. Non c'è una regolamentazione uniforme: ogni istituto ha una propria policy interna. Elementi tipici:

  • Durata 3-12 mesi (a volte fino a 18).
  • Sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
  • Interessi a carico del cliente per l'intero periodo (nessun contributo pubblico).
  • Allungamento automatico della durata originaria.
  • Nessun impatto in Centrale Rischi se approvata prima di ritardi.

Consiglio pratico: attivati appena percepisci la difficoltà, non dopo le prime rate saltate. La banca è molto più disponibile ad accordare la moratoria quando il cliente è ancora "in bonis". Se hai perso il lavoro, leggi anche la guida al mutuo prima casa per disoccupati con NASpI.

Alternative pratiche alla moratoria

  • Rinegoziazione: la stessa banca modifica tasso, durata o spread; nessun costo notarile.
  • Surroga (art. 120-quater TUB): sposti il mutuo in un'altra banca a condizioni migliori; gratuita per il cliente.
  • Sostituzione: nuovo mutuo che estingue il vecchio, eventualmente per un importo maggiore (utile se serve liquidità).
  • Allungamento durata: riduci la rata mensile senza cambiare tasso.
  • Estinzione parziale: se disponi di liquidità, riduci il capitale residuo e quindi la rata.

Domande frequenti

Prima di attivare una moratoria, verifica se una surroga o rinegoziazione su GoMutuo può risolvere il problema in modo strutturale. Approfondimenti utili: Fondo Gasparrini, quando conviene la surroga e rinegoziazione mutuo.

Domande frequenti

La moratoria ABI per le famiglie è ancora attiva nel 2026?

No, non come strumento autonomo. Le moratorie ABI estese alle famiglie (Piano Famiglie 2009-2013, moratorie pandemiche 2020-2022) hanno esaurito la loro vigenza. Oggi lo strumento pubblico di riferimento per le famiglie con difficoltà è il Fondo di solidarietà 'Gasparrini' istituito dalla L. 244/2007. Le banche restano libere di concedere moratorie commerciali bilaterali, ma non esiste un accordo quadro sistemico applicabile a tutte le persone fisiche.

Che differenza c'è tra moratoria ABI e Fondo Gasparrini?

La moratoria ABI è (era) un accordo privato tra ABI, sindacati e associazioni di categoria che impegnava le banche aderenti a offrire sospensioni volontarie con regole comuni. Il Fondo Gasparrini è invece uno strumento pubblico gestito da Consap per conto del MEF, previsto per legge (L. 244/2007, D.M. 132/2010): garantisce ai mutuatari prima casa in specifiche difficoltà oggettive (perdita lavoro, morte, invalidità grave, riduzione orario) fino a 18 mesi di sospensione, con lo Stato che paga il 50% degli interessi.

L'Accordo Credito ABI 2019 vale ancora per le imprese?

Sì, l'Accordo per il Credito 2019 e le sue successive integrazioni restano operativi per PMI e imprese aderenti, con misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti. Le condizioni variano nel tempo in base agli aggiornamenti dell'ABI e alle emergenze specifiche (ultimo aggiornamento nel biennio 2024-2025 per PMI colpite da eventi calamitosi e crisi settoriali). Le imprese interessate devono verificare l'adesione della loro banca e i requisiti di ammissibilità aggiornati sul sito ABI.

Se ho perso il lavoro posso sospendere le rate del mio mutuo?

Sì, tramite il Fondo Gasparrini se il tuo è un mutuo prima casa fino a 250.000 € di capitale erogato, ISEE fino a 30.000 € e rientri tra gli eventi ammessi (perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato non per giusta causa, morte, invalidità grave superiore all'80%, riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 20% per almeno 30 giorni). La sospensione dura fino a 18 mesi e riguarda l'intera rata (capitale + interessi); la parte interessi è pagata al 50% dallo Stato tramite Consap.

Meglio la moratoria o la rinegoziazione del mutuo?

Dipende dalla situazione. La moratoria (Gasparrini o commerciale) risolve un problema temporaneo di liquidità ma il debito non si riduce: alla fine paghi comunque tutto, con durata allungata pari al periodo di sospensione. La rinegoziazione, la surroga o la sostituzione sono soluzioni strutturali: cambi tasso, durata o spread e ottieni una rata sostenibile per gli anni futuri. Se la difficoltà è temporanea → moratoria; se è strutturale → surroga/rinegoziazione. Un consulente creditizio indipendente ti aiuta a scegliere.

Chi paga gli interessi durante la sospensione con il Fondo Gasparrini?

Durante il periodo di sospensione la rata non si paga. Gli interessi maturati dal capitale sospeso sono coperti al 50% dal Fondo Gasparrini (tramite Consap) e per il restante 50% sono a carico della banca. Al mutuatario NON viene addebitato alcun interesse aggiuntivo per il periodo sospeso: è il vantaggio economico principale rispetto a una semplice moratoria commerciale, dove di norma gli interessi maturano interamente a carico del cliente.

Scritto da
GoMutuo
Redazione GoMutuo

Contenuti informativi redatti dalla redazione di GoMutuo sulla base di informazioni pubbliche reperibili online, normativa vigente e fonti ufficiali. Le informazioni hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono consulenza personalizzata.

Continua a leggere