Risposta rapida
Dipende da quale banca. La banca di partenza non può rifiutare né ostacolare la surroga del mutuo: l'art. 120-quater TUB garantisce la portabilità senza spese per il cliente e, al comma 6, dichiara nullo «ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione». La banca subentrante invece è libera di dire no, perché sta concedendo un nuovo finanziamento e valuta reddito, immobile e debito residuo con i propri criteri.
Due banche, due regole
| Soggetto | Può rifiutare? | Perché |
|---|---|---|
| Banca attuale | No | Portabilità garantita dall'art. 120-quater TUB |
| Banca nuova | Sì | Sta valutando un nuovo credito |
Perché la nuova banca dice no
- Reddito peggiorato rispetto al momento della prima erogazione.
- Perizia più bassa del previsto: il rapporto tra debito residuo e valore diventa troppo alto, vedi LTV.
- Segnalazioni nelle banche dati creditizie per ritardi recenti.
- Debito residuo troppo piccolo: l'operazione non è conveniente per l'istituto, tema trattato in surroga con pochi anni rimanenti. Succede anche con molti anni davanti: un mutuo da 80.000 euro può scendere in pochi anni sotto l'importo minimo che alcune banche chiedono per la surroga.
- Immobile con criticità urbanistiche o catastali.
Se la vecchia banca rallenta
La legge non lascia margini. Il comma 7 dell'art. 120-quater TUB fissa in trenta giorni lavorativi il termine per perfezionare la surroga e stabilisce che «nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo». Serve un reclamo scritto, con date e documenti. I tempi normali dell'operazione sono descritti in quanto tempo ci vuole per la surroga.
Cosa fare in caso di rifiuto
- Chiedi per iscritto le ragioni del diniego: servono a capire dove intervenire.
- Se il problema è la perizia, valuta un secondo istituto con perito diverso.
- Se il problema è il reddito, considera l'ingresso di un garante o un nuovo cointestatario.
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- Se c'è ostruzionismo, presenta reclamo e poi ricorso all'ABF: come ricorda l'Arbitro Bancario Finanziario, il ricorso è ammesso solo se l'intermediario non ha risposto al reclamo entro 60 giorni o se la risposta non è soddisfacente, e comunque entro 12 mesi dal reclamo.
Contenuto informativo di carattere generale, non consulenza legale. Per il calcolo esatto di un eventuale risarcimento e per la valutazione del tuo caso rivolgiti a un professionista o agli organismi di tutela competenti.
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