Risposta rapida
Sì, entro certi limiti. La previdenza complementare prevede un'anticipazione fino al 75% del montante accumulato per l'acquisto della prima casa (tua o dei figli), a condizione di avere almeno otto anni di partecipazione: l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005 concede l'anticipazione «decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile». È una delle poche fonti di liquidità che la banca accetta senza domande, perché perfettamente tracciabile.
Requisiti e limiti
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Importo massimo | 75% del montante maturato |
| Anzianità richiesta | Almeno 8 anni di partecipazione |
| Finalità ammesse | Prima casa propria o dei figli; oppure gli interventi edilizi sulla prima casa elencati alle lettere a)-d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) |
| Reintegro | Possibile «in qualsiasi momento», anche con contribuzioni annuali oltre il limite di 5.300 euro |
Il funzionamento è simile all'altra leva classica, l'anticipo del trattamento di fine rapporto: vedi anticipo TFR per la prima casa.
Come viene tassata
Sull'anticipazione per la prima casa il fondo trattiene il 23%. Lo stesso art. 11 del D.Lgs. 252/2005, al comma 7, lettera b), dice che «sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento»: è la stessa aliquota delle anticipazioni per «ulteriori esigenze» (lettera c). Attenzione a non confonderla con l'aliquota del 15% che scende di 0,30 punti per ogni anno oltre il quindicesimo, fino al 9%: quella vale per le anticipazioni per spese sanitarie (lettera a) e per la pensione complementare (comma 6), non per la casa. Lo conferma la COVIP nelle domande frequenti sul trattamento fiscale: «Per le anticipazioni richieste per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per motivi diversi, l'aliquota è pari al 23%». Sono le regole in vigore dal 2007: per chi era già iscritto, sulla parte accumulata fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi quelle precedenti (art. 23, comma 5). Per i fondi pensione destinati ai dipendenti pubblici le regole sulle anticipazioni sono in parte diverse (art. 23, comma 6): vanno chieste al fondo. Il punto pratico: l'importo che ti arriva sul conto è netto d'imposta, quindi va stimato prima di impostare l'anticipo sull'acquisto.
Un secondo tetto, spesso ignorato, è cumulativo: le somme percepite a titolo di anticipazione «non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti» fatti al fondo dal primo giorno di iscrizione. E le finalità edilizie ammesse sono quelle definite dall'art. 3 del DPR 380/2001, che comprende anche la manutenzione straordinaria, cioè «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici».
Come la legge la banca
- È liquidità propria: abbassa il rapporto tra mutuo e valore.
- Un LTV più basso apre a spread migliori.
- L'accredito è documentabile con la comunicazione del fondo.
- Non genera nuovo debito, a differenza di un prestito personale.
Se ti manca poco per scendere sotto l'80%, l'effetto sulle condizioni può essere significativo: vedi quanto anticipo serve davvero.
Quando conviene
- Quando l'alternativa sarebbe un mutuo al 90-100% con spread più alto.
- Quando serve coprire imposte, notaio e spese accessorie: le voci sono quelle elencate nella guida su come calcolare la fattibilità del mutuo.
- Quando puoi reintegrare le somme negli anni successivi.
- Meno conveniente se il montante è piccolo o se sei vicino alla pensione, perché intacchi la rendita futura.
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Contenuto informativo di carattere generale, non consulenza fiscale o previdenziale. Limiti, aliquote e procedure vanno verificati nel regolamento del tuo fondo pensione e nella normativa vigente.
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