Salva Casa 2026: cosa puoi sanare, come e a che costo

Il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, convertito nella L. 105/2024 in vigore dal 28 luglio 2024) ha modificato il Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) rendendo regolarizzabili molte piccole difformità che prima bloccavano la vendita della casa. Le principali novità: tolleranze costruttive fino al 6% per unità piccole (solo per interventi ante 24/05/2024), sanatoria semplificata delle parziali difformità con il nuovo art. 36-bis T.U.E. (basta la conformità alla disciplina urbanistica vigente oggi, non più la doppia conformità), ampliamento dell'edilizia libera a vetrate panoramiche VEPA e pergole bioclimatiche, cambi di destinazione d'uso più liberi nelle categorie funzionali omogenee (art. 23-ter). Non è un condono: le opere gravi (variazioni essenziali con impatto strutturale, opere in zone vincolate senza autorizzazione) restano non sanabili.

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Casa italiana con timbro di regolarità edilizia e planimetria — Decreto Salva Casa 2024

Salva Casa in 30 secondi

Il Decreto Salva Casa è la legge 24 luglio 2024 n. 105 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 29 maggio 2024 n. 69), in vigore dal 28 luglio 2024. Ha modificato il Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) per rendere più facile regolarizzare piccole difformità edilizie che prima bloccavano la vendita della casa.

Le novità pratiche più importanti per chi vende o compra casa:

  • tolleranze costruttive fino al 6% (per unità sotto 60 mq, opere ante 24/05/2024);
  • nuova sanatoria semplificata art. 36-bis senza più doppia conformità;
  • cambi di destinazione d'uso più liberi nella stessa categoria funzionale;
  • VEPA e pergole bioclimatiche in edilizia libera (senza CILA/SCIA);
  • altezze minime abitative fino a 2,40 m in deroga.

Non è un condono: opere gravi (variazioni essenziali con impatto strutturale, abusi in zone vincolate senza autorizzazione paesaggistica) restano non sanabili.

Cos'è il Decreto Salva Casa e da quando è in vigore

Il D.L. 29 maggio 2024 n. 69 — cosiddetto "Salva Casa" — è stato convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024 n. 105, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024 ed entrata in vigore il 28 luglio 2024. Non è una legge autonoma ma una novella del D.P.R. 380/2001: ne modifica articoli chiave (6, 9-bis, 23-ter, 34-bis, 36) e ne introduce di nuovi (36-bis, 34-ter con nuove ipotesi speciali).

Le linee guida applicative sono state pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a gennaio 2025 e chiariscono come si combinano le nuove tolleranze, la sanatoria semplificata e i cambi d'uso.

Fonti primarie: L. 105/2024 in Gazzetta Ufficiale · D.L. 69/2024 su Normattiva.

Tolleranze costruttive fino al 6% (art. 34-bis)

L'art. 34-bis del T.U.E. definisce le piccole difformità che non costituiscono illecito edilizio: differenze minime tra progetto autorizzato e opera realizzata su altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta. Il Salva Casa ha ampliato le percentuali, ma solo per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

Superficie utileTolleranza (ante 24/05/2024)Tolleranza (post 24/05/2024)
Fino a 60 mq6%2%
Fino a 100 mq5%2%
100–300 mq4%2%
300–500 mq3%2%
Oltre 500 mq2%2%

Attenzione a due cavilli operativi:

  • Distanze e requisiti igienico-sanitari: la soglia è sempre 2%, a prescindere dalla data e dalla superficie (art. 34-bis comma 1). Non ci sono deroghe di favore.
  • Alternatività, non cumulo: se la difformità riguarda due parametri (es. superficie coperta e altezza), va verificato che almeno uno dei due rientri nella soglia; le difformità non si sommano. Lo hanno chiarito le linee guida MIT.
  • Superficie originaria: il calcolo della SU si fa sul titolo edilizio originario, senza considerare frazionamenti successivi — per evitare che chi ha spezzato l'immobile in più unità benefici di percentuali più generose.

Come si dichiarano. Non serve un procedimento di sanatoria: il tecnico attesta la tolleranza nella modulistica edilizia o in un'apposita dichiarazione asseverata da allegare al rogito. In zone sismiche non a bassa sismicità occorre un'attestazione aggiuntiva sul rispetto delle NTC.

Fonte: Ingenio — Tolleranze costruttive Salva Casa + Linee guida MIT gennaio 2025.

Sanatoria semplificata art. 36-bis: la vera novità

La modifica più rilevante è l'introduzione dell' art. 36-bis T.U.E.: un nuovo accertamento di conformità dedicato alle parziali difformità (art. 34) e alle variazioni essenziali (art. 32). Fino al 27 luglio 2024, per sanare qualsiasi difformità dell'immobile serviva la doppia conformità ex art. 36: l'opera doveva essere conforme alle norme sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. Un abuso legittimo oggi ma non nel 1985 era insanabile.

Il nuovo art. 36-bis supera questa regola per le difformità parziali: basta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda. Le conseguenze pratiche sono enormi per migliaia di immobili storici modificati negli anni.

Tipo abusoNorma applicabileRegime
Assenza di titolo o totale difformitàArt. 36 T.U.E.Doppia conformità (regime storico)
Parziale difformità (art. 34)Art. 36-bis T.U.E. (nuovo)Conformità solo alla disciplina vigente oggi
Variazioni essenziali (art. 32)Art. 36-bis T.U.E. (nuovo)Conformità solo alla disciplina vigente oggi
Assenza SCIA / interventi minoriArt. 37 T.U.E.SCIA in sanatoria (regime già semplificato)

Quando non basta l'art. 36-bis. Se l'abuso è totale (immobile costruito senza permesso, o del tutto difforme dal permesso originario), si torna sull'art. 36 con la doppia conformità: il Salva Casa non ha toccato quel regime. Anche in zone paesaggistiche vincolate, la sanatoria richiede sempre l'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 Codice dei Beni Culturali).

Cambio di destinazione d'uso più libero

Il nuovo art. 23-ter T.U.E., riformato dal Salva Casa, distingue i mutamenti d'uso in due tipi:

  1. Cambio all'interno della stessa categoria funzionale (residenziale, turistico-ricettivo, produttivo/direzionale, commerciale, rurale) → sempre libero, senza titolo edilizio salvo diversa disposizione della legge regionale.
  2. Cambio tra categorie funzionali diverse (es. A/10 ufficio → A/2 abitazione) → possibile tramite SCIA, se l'immobile si trova in zone urbane consolidate (zona omogenea A, B, C secondo D.M. 1444/1968) e purché non sia esplicitamente vietato dallo strumento urbanistico comunale.

Le linee guida MIT chiariscono che il mutamento è ammissibile anche senza opere edilizie; se richiede opere (spostamento bagno, cucina), si sommano i titoli necessari per quelle. In ogni caso occorre poi aggiornare il Catasto con un DOCFA per la nuova categoria (es. A/10 → A/2) e ricalcolare la rendita.

Edilizia libera: VEPA, pergole, tende

Il Salva Casa ha aggiornato l'art. 6 comma 1 del T.U.E. inserendo tra le opere di edilizia libera (senza CILA, senza SCIA, senza permesso):

  • VEPA — Vetrate Panoramiche Amovibili su balconi, terrazze, logge, purché non creino uno spazio stabilmente chiuso e non incrementino la superficie utile né la volumetria.
  • Pergole bioclimatiche e strutture di protezione dal sole/agenti atmosferici (tende, pergole a lame orientabili), entro i limiti dell'art. 6 lett. b-bis e b-ter.

Attenzione ai vincoli: negli immobili tutelati (D.Lgs. 42/2004 — vincoli paesaggistici, storici, artistici) l'edilizia libera non elimina l'obbligo di autorizzazione paesaggistica. Chiedere sempre alla Soprintendenza o al Comune competente prima di installare.

Cosa NON si può sanare con il Salva Casa

Il messaggio politico del provvedimento è "salvare la casa", ma non tutto è sanabile. Restano fuori:

  • Opere in totale difformità o senza titolo per cui non c'è conformità alla disciplina attuale (art. 36 con doppia conformità);
  • Abusi in aree soggette a vincolo paesaggistico realizzati dopo l'apposizione del vincolo, senza autorizzazione della Soprintendenza;
  • Aumenti di volumetria o superficie in zone dove il PRG comunale non li ammette oggi;
  • Opere in zone sismiche che non rispettano le NTC per le costruzioni (attestazione tecnica obbligatoria);
  • Costruzioni su suoli demaniali o vincolati (idrogeologico, fluviale, alveo);
  • Lottizzazione abusiva (art. 30 T.U.E.), che rimane reato non sanabile.

Per un quadro completo delle categorie di difformità (lieve, media, grave) si veda la guida dedicata alla conformità urbanistica e, per il profilo catastale, alla conformità catastale.

Quanto costa: sanzioni e parcelle 2026

La sanatoria non è gratis. Il costo tipico si compone di oblazione (dovuta al Comune) + parcella tecnica + eventuali oneri accessori.

VoceImporto 2026Fonte / note
Oblazione art. 36-bis T.U.E. (parziale difformità)da 1.032 € a 30.984 €In progressione secondo gravità difformità
Sanzione CILA tardiva (art. 6-bis c. 5)333,33 € (minimo)Riducibile a 1/3 se comunicata spontaneamente
SCIA in sanatoria (art. 37 T.U.E.)da 516 €Doppia conformità richiesta
Parcella tecnico per sanatoria semplice500–1.500 €Sopralluogo + pratica
Parcella tecnico per sanatoria complessa1.500–3.000 €Con calcoli strutturali o zone vincolate
Aggiornamento DOCFA (se serve)70 € tributoD.Lgs. 347/1990 — per unità
Diritti di segreteria Comunevariabili (50–500 €)Fissati dal regolamento comunale

I range di parcella sono indicativi e non vincolanti: i tariffari di geometri, architetti e ingegneri sono stati liberalizzati (D.L. 1/2012). Chiedere sempre più preventivi. Gli importi dell'oblazione art. 36-bis sono quelli previsti dal testo dell'articolo come modificato dalla L. 105/2024; la quantificazione puntuale la fa il Comune sulla base del regolamento locale e dell'incremento di rendita.

Procedura pratica per la sanatoria

I passaggi tipici per una sanatoria Salva Casa (art. 36-bis) sono:

  1. Sopralluogo del tecnico (geometra, architetto, ingegnere) e recupero della visura catastale e ipotecaria per fotografare lo stato attuale;
  2. Accesso agli atti al Comune (SUE — Sportello Unico Edilizia) per acquisire titoli storici, permessi, condoni pregressi;
  3. Confronto stato di fatto vs stato legittimo (art. 9-bis T.U.E., anch'esso semplificato dal Salva Casa);
  4. Classificazione della difformità: tolleranza (art. 34-bis, nessuna sanatoria), parziale difformità (art. 36-bis, conformità solo attuale), totale difformità (art. 36, doppia conformità);
  5. Redazione della pratica e presentazione al Comune con oblazione e allegati (relazione tecnica asseverata, planimetrie, documentazione fotografica);
  6. Attesa del provvedimento (silenzio-assenso 45 giorni per le parziali difformità art. 36-bis; 60 giorni per art. 36);
  7. Aggiornamento catastale con DOCFA e ricalcolo rendita se sono cambiati vani o categoria.

Salva Casa e mutuo: cosa cambia per chi compra

Il Salva Casa non parla di mutui, ma cambia indirettamente le regole del gioco per chi compra:

  • Meno perizie bloccate: molte difformità che prima facevano fallire la perizia (bagno spostato, veranda chiusa) oggi rientrano nelle tolleranze o si sanano rapidamente con art. 36-bis.
  • Immobili "vecchi" tornano commerciabili: case storiche con piccoli abusi accumulati negli anni ora sono sanabili senza doppia conformità.
  • Attenzione ai costi di sanatoria: se il venditore non sana, il costo cade sull'acquirente. È bene includere sempre nella proposta d'acquisto una condizione sospensiva di regolarità edilizia.
  • Attenzione al valore in perizia: anche se sanabile, l'abuso in atto riduce il valore stimato dal perito. Se la banca finanzia solo l'80% del valore, un immobile con abusi ha un LTV effettivo più basso di quanto sembri sul prezzo di vendita.

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Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale, fiscale o tecnica. Il Salva Casa è una riforma complessa e le sue applicazioni concrete variano per Regione e Comune: rivolgersi sempre a un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) iscritto al relativo Ordine e a un notaio prima di intraprendere pratiche di sanatoria o compravendite con immobili difformi.

Domande frequenti

Il Salva Casa è un condono edilizio?

No. Il condono è una legge speciale che sana anche opere realizzate senza titolo o in zone dove oggi non sarebbero autorizzabili, dietro pagamento di un'oblazione. Il Salva Casa (L. 105/2024) è invece una riforma strutturale del D.P.R. 380/2001 che semplifica gli strumenti ordinari di sanatoria: rende più facile regolarizzare difformità che già oggi sarebbero autorizzabili (accertamento di conformità art. 36 e 36-bis T.U.E.). Non introduce alcuna finestra temporale né sconto sull'abuso vero e proprio.

Cosa cambia in pratica per chi vuole vendere casa nel 2026?

Molte piccole difformità che prima bloccavano il rogito (bagno spostato, ripostiglio non riportato in planimetria, veranda chiusa) oggi rientrano nelle tolleranze costruttive fino al 6% se l'opera è ante 24 maggio 2024. Le difformità più consistenti (parziali difformità, variazioni essenziali) si sanano con il nuovo art. 36-bis, che non richiede più la doppia conformità: basta essere conformi alla disciplina urbanistica vigente oggi. Risultato: molti immobili prima invendibili tornano commerciabili, ma serve sempre un tecnico che quantifichi e proceda formalmente.

Che cos'è la doppia conformità e perché il Salva Casa l'ha superata?

La doppia conformità (regola dell'art. 36 T.U.E.) chiedeva che l'opera abusiva fosse conforme alle norme urbanistiche vigenti sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda di sanatoria. In pratica, un abuso realizzato quando la norma era diversa restava insanabile anche se oggi sarebbe consentito. Il nuovo art. 36-bis, introdotto dal Salva Casa, per le parziali difformità e le variazioni essenziali richiede solo la conformità alle norme vigenti oggi: una svolta pratica per migliaia di immobili storici modificati negli anni.

Quanto costa una sanatoria Salva Casa?

L'oblazione dell'art. 36-bis T.U.E. varia da 1.032 € fino a 30.984 € per unità immobiliare, in progressione secondo la gravità della difformità (superficie utile aggiuntiva, cubatura, incremento di rendita catastale). A questa vanno sommate: la parcella del tecnico che redige la pratica (500-3.000 € tipici, di più per casi complessi), gli eventuali oneri di urbanizzazione se dovuti, i tributi di segreteria del Comune (variabili) e il costo di eventuali aggiornamenti catastali (DOCFA 70 €). Il totale realistico per una difformità media è 2.500-6.000 € tutto compreso.

Le tolleranze del 6% si applicano a tutti i miei abusi?

No. Il 6% è una soglia riservata a interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 su unità immobiliari con superficie utile fino a 60 mq. Per superfici maggiori la percentuale scende: 5% fino a 100 mq, 4% tra 100 e 300 mq, 3% tra 300 e 500 mq, 2% oltre 500 mq. Per opere realizzate dopo il 24 maggio 2024 vale la soglia generale del 2%. Inoltre, per distanze da confini e requisiti igienico-sanitari la soglia è sempre 2%, a prescindere dalla data.

Posso trasformare il mio ufficio in appartamento con il Salva Casa?

Sì, se sono soddisfatte tre condizioni: (1) sia l'ufficio (A/10) sia l'abitazione (A/2) appartengono a categorie funzionali diverse ma la nuova disciplina dell'art. 23-ter T.U.E. semplifica il passaggio per le unità in zone urbane consolidate; (2) l'immobile ha i requisiti igienico-sanitari di abitabilità (altezza min. 2,70 m in linea generale, con deroghe fino a 2,40 m introdotte dallo stesso Salva Casa); (3) il regolamento comunale non pone divieti specifici. Serve comunque una SCIA con eventuale aggiornamento catastale.

Se compro casa e scopro un abuso non sanato, la posso far sanare io?

Sì, ma la responsabilità della sanatoria spetta al proprietario, quindi dopo il rogito diventa tua. Nella prassi conviene individuare l'abuso prima del rogito (verifica urbanistica del tecnico) e negoziare uno sconto sul prezzo pari alla stima della sanatoria, oppure inserire nel preliminare una condizione sospensiva per far sanare il venditore prima dell'atto. La banca comunque potrebbe rifiutare il mutuo o ridurre l'importo se la difformità è visibile in perizia e non risolta.

Scritto da
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Redazione GoMutuo

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