Cos'è il saldo e stralcio del mutuo
Il saldo e stralcio del mutuo è un accordo transattivo disciplinato dall'art. 1965 del Codice Civile: il debitore che non riesce più a pagare il mutuo propone alla banca — o al fondo specializzato in crediti deteriorati (NPL) che ha acquistato il credito — di chiudere la posizione pagando una somma inferiore al debito residuo totale, e il creditore in cambio rinuncia a qualsiasi pretesa residua, cancella il mutuo dal proprio bilancio e libera l'ipoteca sull'immobile.
Due precisazioni fondamentali verificate nel 2026:
- Non è un diritto del debitore: la banca è giuridicamente libera di rifiutare la proposta. L'accordo nasce solo se il creditore lo valuta economicamente conveniente rispetto all'alternativa del recupero forzoso (pignoramento e asta).
- Non ha effetto novativo: fino al pagamento integrale della somma pattuita, il debito originario non si estingue (Cass. civ. n. 23744/2014; Trib. Milano, 28 maggio 2019). Il credito residuo torna esigibile se il debitore non rispetta l'accordo.
Il saldo e stralcio è lo strumento più efficace quando la banca ha già classificato la posizione a sofferenza (classificazione peggiore: debitore ritenuto definitivamente incapace di rimborsare) o ha già ceduto il credito a un servicer NPL. Prima di arrivare a quella fase, la sospensione Fondo Gasparrini o la rinegoziazione del mutuo sono strumenti preferibili. Vedi anche la guida su cosa succede se non paghi il mutuo.
Quando proporlo: timing e condizioni ideali
Il momento giusto per proporre un saldo e stralcio è determinante quanto la percentuale offerta. Ci sono tre finestre temporali:
| Fase del mutuo insoluto | Convenienza saldo e stralcio | Perché |
|---|---|---|
| 0-3 mesi di arretrato | Bassa | La banca punta ancora al recupero totale; preferisce rientro o rinegoziazione |
| 3-12 mesi / posizione "incaglio" | Media | La banca inizia a valutare l'accordo ma ha ancora aspettative elevate (50-70%) |
| Posizione classificata a sofferenza | Alta ★ | La banca ha già svalutato il credito: accetta 30-60%. Momento d'oro per trattare |
| Credito ceduto a servicer NPL | Alta ★★ | Il servicer ha comprato a 20-30% del nominale: per NPL secured/ipotecari accetta 30-55%. Massima flessibilità |
Condizioni che aumentano la probabilità di accettazione:
- Documentazione della difficoltà economica (ISEE basso, perdita lavoro, spese mediche straordinarie);
- Immobile con valore di mercato vicino o inferiore al debito residuo (bassa LTV per la banca);
- Assenza di coobbligati o fideiussori solventi;
- Liquidità immediata disponibile (la banca preferisce incasso rapido a rate lunghe);
- Presenza di vizi nel contratto originario (usura, anatocismo, clausole nulle ex art. 117 TUB) che costituiscono leva negoziale.
Percentuali reali 2026: banca vs servicer NPL
Non esiste una percentuale fissa di legge. Ecco le forchette reali verificate nel 2026 sulla base di fonti giuridiche e prassi negoziale:
| Tipo di creditore | % tipica accettata | Note pratiche |
|---|---|---|
| Banca originaria (credito in sofferenza) | 30–60% del debito residuo | Dipende da LTV immobile, anzianità sofferenza, presenza di garanti |
| Servicer / fondo NPL cessionario — NPL secured/ipotecari (es. doValue, Cerved, AMCO, Prelios) | 30–55% del debito originario | Fonte: PwC NPE Report ott. 2025. Hanno acquistato il credito al 20-30%: qualunque cifra superiore è profitto |
| Banca con garanzie immobiliari elevate | 60–80% o rifiuto | Se LTV bassa (immobile vale il triplo del debito), la banca preferisce l'asta |
| Con vizi contrattuali dimostrabili (usura, anatocismo) | 20–45% | La minaccia di causa per nullità/risarcimento abbassa le pretese della banca |
Strategia negoziale: inizia con un'offerta del 25-35% e lascia margine di rialzo. Non comunicare mai la cifra massima che sei disposto a pagare. La banca farà una controproposta; la trattativa dura tipicamente 4-12 settimane.
Come proporre il saldo e stralcio (passo-passo)
1. Analisi preliminare
Prima di formulare qualsiasi proposta, raccogli e verifica:
- Contratto di mutuo originario: verifica clausole di tasso, spese, commissioni — possibili vizi ex art. 117 TUB;
- Piano di ammortamento e estratti conto: calcola il debito residuo reale inclusi mora e spese legali accumulate;
- Estratto Centrale Rischi Banca d'Italia (richiedi gratuitamente): verifica la classificazione attuale (sofferenza, ristrutturata, past due);
- Visura ipotecaria (scaricabile su Sister.it): verifica il grado ipotecario, il valore iscritto e se ci sono altri creditori iscritti;
- Perizia di mercato aggiornata sull'immobile: serve a stimare la convenienza dell'asta per la banca (se il valore è basso, sei in posizione di forza).
2. Redazione della proposta scritta
La proposta deve essere inviata tramite PEC o raccomandata A/R all'ufficio contenzioso della banca (o al servicer NPL se il credito è stato ceduto). Il documento deve contenere:
- Identificazione precisa del finanziamento (numero contratto, importo originario, debito residuo);
- Descrizione sintetica della situazione economica del debitore, con documenti allegati (ISEE, buste paga, dichiarazione dei redditi, eventuale documentazione medica o di perdita lavoro);
- Importo offerto e modalità di pagamento (preferibilmente unica soluzione entro 30-60 giorni dall'accettazione);
- Termine per l'accettazione (di norma 30 giorni);
- Condizione esplicita: il pagamento estingue integralmente il debito inclusi interessi, mora e spese legali;
- Richiesta di quietanza liberatoria in forma scritta alla firma;
- Richiesta di cancellazione ipoteca entro 30-60 giorni dal pagamento (ex Art. 40-bis TUB, introdotto da L. 40/2007; risoluzione AdE 23/E del 19 giugno 2026 per mutui frazionati).
3. Negoziazione e controproposta
La banca risponderà con una controproposta (di solito entro 3-6 settimane). Nella trattativa tieni fermi tre punti:
- La quietanza deve essere completa e incondizionata: "il sottoscritto creditore dichiara che il pagamento di € X estingue ogni obbligazione presente e futura derivante dal contratto di mutuo n. …";
- La cancellazione dell'ipoteca deve essere a carico del creditore, entro un termine definito nell'accordo;
- Inserisci una penale in caso di inadempimento del creditore alle formalità cancellative.
4. Pagamento e formalizzazione
Una volta raggiunto l'accordo scritto, il pagamento avviene tramite bonifico. Contestualmente (o entro il termine concordato):
- Il creditore rilascia la quietanza liberatoria firmata;
- Avvia la cancellazione dell'ipoteca: per i mutui bancari la procedura semplificata Art. 40-bis TUB (introdotto da L. 40/2007) è gratuita e non richiede il notaio — la banca lo fa direttamente in Conservatoria entro 30 giorni; la risoluzione AdE 23/E del 19 giugno 2026 estende la semplificazione anche ai mutui frazionati;
- La Centrale Rischi Banca d'Italia (Circ. 139/1991) viene aggiornata da «sofferenza» a «sofferenza passata a perdita» (aggiornamento tempestivo obbligatorio — Cass. civ. n. 3671/2024); il SIC privato CRIF/EURISC applica la conservazione di 36 mesi prevista dal Codice Deontologico Garante Privacy.
Ipoteca e segnalazione CRIF dopo l'accordo
Cancellazione dell'ipoteca
L'ipoteca si cancella con la procedura semplificata dell' Art. 40-bis TUB (introdotto da L. 40/2007) (cosiddetta "Bersani-bis"): la banca ha l'obbligo di comunicare alla Conservatoria dei registri immobiliari la cancellazione entro 30 giorni dal pagamento concordato, senza costi per il debitore e senza necessità del notaio. La risoluzione AdE 23/E del 19 giugno 2026 ha esteso la cancellazione semplificata anche ai mutui frazionati. Se la banca non vi provvede nei termini, il debitore può: (a) diffidare formalmente la banca tramite PEC; (b) ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per ottenere ordine di cancellazione e risarcimento; (c) in casi estremi, ricorrere al Tribunale.
Segnalazione CRIF/EURISC e Centrale Rischi: cosa rimane e per quanto
Dopo il saldo e stralcio esistono due sistemi distinti che gestiscono le segnalazioni creditizie in modo diverso:
| Sistema | Gestore | Cosa rimane dopo il saldo e stralcio | Per quanto |
|---|---|---|---|
| CRIF / EURISC | SIC privato (CRIF S.p.A.) — Codice Deontologico Garante Privacy | «Sofferenza passata a perdita» (ABF Milano 647/2025) | 36 mesi dalla chiusura definitiva |
| Centrale Rischi | Banca d'Italia — Circ. 139/1991 | Aggiornamento tempestivo della classificazione (da «sofferenza» a posizione chiusa) | Aggiornamento obbligatorio (Cass. 3671/2024) |
Implicazione pratica: per i 36 mesi successivi sarà molto difficile ottenere un nuovo mutuo o un finanziamento di importo significativo. Dopo i 36 mesi la segnalazione CRIF/EURISC scompare e il profilo creditizio riparte pulito. La chiave è conservare l'accordo scritto e la quietanza come prova della chiusura, da esibire alle banche se contestano la segnalazione.
Quando la banca rifiuta e cosa fare
Le banche rifiutano il saldo e stralcio principalmente in questi casi (secondo la prassi ABF e le linee guida Banca d'Italia):
- Garanzie immobiliari elevate: se il valore di mercato dell'immobile supera abbondantemente il debito residuo, la banca preferisce attendere l'asta (in cui stima di recuperare di più);
- Presenza di coobbligati o fideiussori solventi: la banca può recuperare dai garanti. Soluzione: coinvolgere anche i garanti nella trattativa per un accordo congiunto;
- Offerta troppo bassa: alcune banche hanno policy interne con soglie minime (spesso 40-50% del capitale). Una proposta al 15% viene respinta automaticamente;
- Documentazione insufficiente: una proposta senza allegati economici e senza analisi delle garanzie viene ignorata;
- Pignoramento già avviato: la banca può preferire proseguire l'esecuzione, soprattutto se l'asta è prossima.
Se la banca rifiuta ma la situazione è di effettiva insolvenza:
- Verifica la presenza di vizi nel contratto (usura, anatocismo) — diventano leva per riaprire la trattativa;
- Attendi la cessione del credito a un servicer NPL (spesso avviene entro 1-2 anni): la trattativa con il servicer è più flessibile;
- Valuta le procedure del Codice della Crisi (vedi sezione successiva).
Alternative: piano del consumatore e sovraindebitamento
Quando il saldo e stralcio stragiudiziale non è praticabile, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) offre strumenti giudiziali:
| Strumento | Chi può usarlo | Come funziona |
|---|---|---|
| Piano di ristrutturazione del consumatore | Persone fisiche non imprenditori (consumatori) | Piano di pagamento parziale omologato dal Tribunale, vincolante anche per creditori dissenzienti |
| Accordo di composizione della crisi | Persone fisiche e piccoli imprenditori | Accordo con i creditori (≥60% del credito) omologato dall'OCC e dal Tribunale |
| Liquidazione controllata del patrimonio | Chiunque in sovraindebitamento (ex L. 3/2012) | Liquidazione ordinata dei beni, con esdebitazione finale (reset totale dei debiti non soddisfatti) |
Il piano del consumatore è lo strumento più potente per i privati: se il giudice lo omologa, è vincolante anche per la banca che aveva rifiutato il saldo e stralcio. L'esdebitazione (cancellazione dei debiti residui a fine procedura) è la tutela estrema per chi non ha patrimonio sufficiente nemmeno per un saldo e stralcio. Entrambe richiedono l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto al Ministero della Giustizia e tempi di 12-24 mesi.
⚠️ Aggiornamento normativo — D.Lgs. 136/2024 (Terzo Correttivo CCII, in vigore dal 28/09/2024): Il decreto ha introdotto significative modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, tra cui l'ampliamento dei soggetti legittimati al piano del consumatore e la semplificazione delle procedure OCC. Se stai valutando questa via, verifica che il professionista incaricato operi in base al testo aggiornato.
Errori da evitare nel saldo e stralcio
- Accordo verbale: senza un documento scritto e una quietanza liberatoria, il creditore può tornare a pretendere il residuo anche dopo il pagamento. Non accettare mai un accordo solo per telefono.
- Offrire subito la cifra massima: riduce il margine di trattativa. Parti da una cifra bassa (25-35%) e rilancia gradualmente.
- Non verificare la prescrizione: alcuni debiti accessori (more, spese legali) si prescrivono in 5 anni. Un debito prescritto non è esigibile e non va incluso nella base di calcolo dell'offerta.
- Non chiedere la cancellazione dell'ipoteca nell'accordo: senza questa clausola, la banca potrebbe tardare anni a cancellare l'ipoteca e nel frattempo non puoi vendere o ipotecare l'immobile.
- Ignorare le implicazioni fiscali: la somma "stralciata" (debito condonato) può costituire sopravvenienza attiva imponibile IRPEF nei rapporti d'impresa e, in alcuni casi, anche per i privati. Consulta un commercialista prima di firmare.
- Trattare con il servicer senza verificare chi è il creditore: alcune società di recupero operano per conto della banca (mandato), non come cessionarie. Solo il titolare del credito può rilasciare una quietanza liberatoria valida. Chiedi sempre la prova della cessione (atto di cessione del credito ex art. 58 TUB).
Domande frequenti
⚠️ Nota informativa (YMYL): Le informazioni contenute in questa sezione hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale, finanziaria o fiscale. Il saldo e stralcio del mutuo è una materia complessa che dipende dalla situazione specifica del singolo debitore, dal contratto di mutuo e dalla controparte creditizia. Prima di intraprendere qualsiasi trattativa con la banca o il servicer NPL, rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto bancario o a un consulente del debito iscritto a un OCC.
Per approfondire i temi collegati vedi: cosa succede se non paghi il mutuo, cancellazione ipoteca, sospensione rata Fondo Gasparrini, reclamo ABF e consolidamento debiti.



