Hardship clause: risposta rapida
La hardship clause, in italiano "clausola di tolleranza", è l'obbligo che la normativa europea e italiana impongono alla banca di valutare soluzioni alternative al pignoramento quando il mutuatario attraversa una difficoltà finanziaria temporanea. Non è un modulo separato che si firma: è un principio di comportamento, recepito in Italia dal D.Lgs. 72/2016 (attuazione della Direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario), che si traduce in strumenti concreti come la sospensione della rata, la rinegoziazione delle condizioni o l'allungamento del piano di ammortamento.
In questa guida vediamo cos'è davvero la hardship clause, quale normativa italiana la prevede, quali sono gli strumenti concreti a disposizione di chi ha difficoltà a pagare il mutuo, come si differenzia da moratoria e rinegoziazione, come richiederla in pratica, cosa succede alla Centrale Rischi e cosa fare se la banca non collabora.
Cos'è la hardship clause nel mutuo
Attenzione: "hardship clause" non è un termine giuridico riconosciuto nell'ordinamento italiano. I testi normativi e le fonti ufficiali (Direttiva 2014/17/UE, TUB, linee guida EBA) utilizzano le espressioni "misure di tolleranza" o "forbearance". In questo articolo usiamo "hardship clause" solo come chiave di ricerca comune, ma il riferimento corretto è sempre alle misure di tolleranza previste dalla normativa.
Il termine "hardship clause" arriva dal linguaggio contrattuale anglosassone e indica, in generale, una clausola che permette di rivedere gli obblighi di un contratto quando circostanze sopravvenute rendono la prestazione eccessivamente gravosa per una delle parti. Nel diritto italiano un principio simile esiste da sempre nell'art. 1467 del Codice Civile, sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, applicabile ai contratti a esecuzione continuata come il mutuo.
Ma quando si parla di hardship clause riferita specificamente ai mutui ipotecari sulla casa, il significato pratico è più preciso e più utile per chi sta affrontando difficoltà di pagamento: si tratta dell'obbligo per la banca, prima di avviare un'azione esecutiva (pignoramento), di valutare ed eventualmente proporre misure di tolleranza ragionevoli al cliente in difficoltà. In gergo bancario europeo questo insieme di misure si chiama forbearance ("misure di tolleranza" o "concessioni").
Non esiste quindi in Italia un modulo contrattuale chiamato letteralmente "hardship clause" da firmare al momento della stipula del mutuo. Esiste però un obbligo normativo di comportamento che le banche devono rispettare, e che il cliente può far valere se si trova in difficoltà.
La normativa italiana: D.Lgs. 72/2016 e TUB
Il fondamento normativo italiano è l'art. 28 della Direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive), che impone agli Stati membri di adottare misure affinché i creditori esercitino un "ragionevole grado di tolleranza" prima di avviare procedure di esecuzione nei confronti del consumatore moroso su un credito ipotecario relativo all'abitazione.
L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha modificato il Testo Unico Bancario (TUB) introducendo norme di comportamento specifiche in caso di ritardo nei pagamenti sui contratti di credito immobiliare ai consumatori. In concreto la banca, prima di rivolgersi al giudice per il pignoramento, deve poter dimostrare di aver considerato in buona fede soluzioni alternative con il cliente.
La disposizione centrale che recepisce questo obbligo nel Testo Unico Bancario è l'art. 120-quinquiesdecies TUB — Inadempimento del consumatore, introdotto proprio dal D.Lgs. 72/2016: la norma impone alla banca, in caso di ritardo nei pagamenti, di adottare un comportamento di ragionevole tolleranza prima di attivare i rimedi previsti in caso di grave inadempimento, valutando misure alternative alla risoluzione del contratto e all'azione esecutiva.
A livello europeo, il riferimento principale sono le Linee guida EBA/GL/2015/12 sugli arretrati e sul pignoramento (Guidelines on arrears and foreclosure), aggiornate da EBA/GL/2024/10 (ottobre 2024) , che disciplinano direttamente le misure di tolleranza verso i mutuatari in difficoltà prima dell'avvio dell'esecuzione. A queste si affiancano, come riferimento secondario per la gestione delle esposizioni deteriorate sotto il profilo prudenziale, le Linee guida EBA/GL/2018/06 sulla gestione delle esposizioni deteriorate e "forborne" (NPE), e il Regolamento di vigilanza di Banca d'Italia (Circolare 285), che recepisce questi criteri per le banche italiane.
Le misure di tolleranza concrete in Italia
L'obbligo generale di "tolleranza ragionevole" si traduce, nella prassi italiana, in un ventaglio di strumenti specifici che la banca deve valutare in base alla situazione del cliente:
| Misura | Come funziona | Quando si usa |
|---|---|---|
| Sospensione della rata | Fondo Gasparrini (Legge 244/2007): sospensione fino a 18 mesi per perdita del lavoro, morte, invalidità grave (≥80%) o sospensione/riduzione orario. Requisiti 2026: ISEE ≤ 30.000€ e mutuo ≤ 250.000€. | Difficoltà temporanea e improvvisa |
| Rinegoziazione | Modifica di tasso, spread o durata dello stesso mutuo, con la stessa banca | Difficoltà strutturale, rata troppo alta rispetto al reddito |
| Allungamento del piano | Estensione della durata residua per abbassare la rata mensile | Necessità di ridurre l'impegno mensile nel lungo periodo |
| Moratoria bilaterale | Accordo commerciale diretto con la banca, non standardizzato per legge | Situazioni non coperte da Fondo Gasparrini |
| Piano di rientro rateizzato | Recupero graduale delle rate arretrate insieme alle rate correnti | Arretrato già maturato, difficoltà in via di superamento |
Per approfondire i singoli strumenti, GoMutuo ha dedicato guide specifiche a come funziona il Fondo Gasparrini, alla rinegoziazione del mutuo e alla moratoria mutuo ABI, compreso il suo stato aggiornato nel 2026.
Differenze con moratoria, sospensione e rinegoziazione
È facile confondere questi termini perché si sovrappongono nella pratica. Il modo più chiaro per distinguerli è pensare alla hardship clause come al principio-ombrello e agli altri strumenti come alle applicazioni concrete di quel principio:
- Hardship clause / misure di tolleranza: obbligo normativo generale della banca di valutare alternative al pignoramento (D.Lgs. 72/2016, art. 28 Direttiva 2014/17/UE).
- Sospensione (Fondo Gasparrini): strumento pubblico specifico, con requisiti e durata definiti per legge, per la sospensione del pagamento delle rate.
- Moratoria ABI: accordo di categoria tra banche aderenti e associazioni, storicamente attivato in periodi di crisi sistemica (oggi attivo soprattutto per le imprese).
- Rinegoziazione: modifica contrattuale bilaterale e volontaria delle condizioni del mutuo, non necessariamente legata a una difficoltà di pagamento (si rinegozia anche solo per ottenere un tasso migliore).
In pratica, quando un cliente in difficoltà contatta la banca, è proprio l'obbligo di "tolleranza" a imporre all'istituto di proporgli almeno una di queste soluzioni concrete, valutata sul suo caso specifico, prima di procedere con solleciti formali e successiva escussione della garanzia.
Come richiedere una misura di tolleranza
Il momento in cui si agisce fa la differenza. Ecco i passaggi pratici consigliati:
- Contatta la banca prima del ritardo, appena prevedi una difficoltà (calo di reddito, perdita del lavoro, spese impreviste), non dopo aver già saltato due o tre rate.
- Formalizza la richiesta per iscritto (PEC o raccomandata A/R) indicando la causa della difficoltà e allegando la documentazione (lettera di licenziamento, certificato medico, dichiarazione ISEE aggiornata).
- Chiedi esplicitamente quali misure di tolleranza sono disponibili: sospensione, rinegoziazione, allungamento del piano. Non aspettare che sia la banca a proporle spontaneamente.
- Verifica i requisiti del Fondo Gasparrini se la causa rientra tra quelle previste (perdita involontaria del lavoro, morte, invalidità grave (≥80%) o sospensione/riduzione orario di lavoro).
- Metti tutto per iscritto: qualunque accordo raggiunto (sospensione, nuova rata, nuova durata) va formalizzato in un atto integrativo del contratto di mutuo, non lasciato a un accordo verbale.
Effetti su Centrale Rischi e credit scoring
Una preoccupazione comune è: "se chiedo aiuto, mi segnalano come cattivo pagatore?". La risposta corretta è più sfumata. Le misure di tolleranza concordate (forbearance) vengono segnalate alla Centrale Rischi con una codifica dedicata, distinta da quella riservata a insolvenze o sofferenze non gestite. Questo non significa che la segnalazione sia invisibile: resta tracciata e può essere valutata da altre banche in futuro, ma ha un peso diverso rispetto a un mancato pagamento prolungato e non concordato.
Al contrario, ignorare il problema e accumulare rate arretrate senza contattare la banca porta più rapidamente a segnalazioni di sofferenza e, dopo il mancato pagamento di 18 rate (per i mutui ai consumatori, come previsto dall'art. 120-quinquiesdecies TUB, rispetto alle 7 rate dei mutui fondiari standard), all'avvio della procedura di decadenza dal beneficio del termine e alla successiva azione esecutiva.
Se la banca rifiuta o non risponde
L'obbligo di "ragionevole tolleranza" non significa che la banca debba accogliere qualunque richiesta, ma che deve valutarla seriamente e motivare un eventuale rifiuto. Se la banca ignora la richiesta, non risponde entro tempi ragionevoli o rifiuta senza alcuna valutazione concreta della situazione, il cliente può:
- Presentare un reclamo formale all'ufficio reclami della banca, che deve rispondere entro 60 giorni.
- In assenza di risposta o risposta insoddisfacente, rivolgersi gratuitamente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che valuta le controversie tra clienti e intermediari, compreso il rispetto degli obblighi di comportamento in caso di ritardo nei pagamenti (vedi la nostra guida su come presentare un reclamo ABF contro la banca per il mutuo).
- Farsi assistere da un'associazione dei consumatori o da un legale, soprattutto se la banca ha già avviato atti prodromici al pignoramento senza aver prima valutato alternative.
Esempio pratico
Marco ha un mutuo prima casa con rata di 650 €/mese e perde il lavoro a causa di una ristrutturazione aziendale. Prima di saltare la rata, contatta la banca e chiede quali misure di tolleranza sono disponibili:
- Opzione 1 — Fondo Gasparrini: sospende la rata per 12 mesi, in attesa di trovare un nuovo impiego. Il capitale residuo continua a maturare interessi, ma non deve pagare nulla per un anno.
- Opzione 2 — Allungamento del piano: se trova un nuovo lavoro con reddito più basso, può chiedere di allungare la durata residua da 15 a 22 anni, riducendo la rata a circa 480 €/mese.
- Opzione 3 — combinazione: sospensione per i primi 6 mesi mentre cerca lavoro, seguita da un allungamento del piano se il nuovo reddito è stabile ma inferiore al precedente.
In tutti e tre gli scenari, è l'obbligo di tolleranza a imporre alla banca di proporre e valutare concretamente queste alternative prima di procedere con solleciti e segnalazioni più gravi.
Fonti consultate: Direttiva 2014/17/UE (EUR-Lex, testo consolidato); D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (Gazzetta Ufficiale); Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e successive modifiche; Linee guida EBA/GL/2015/12 (aggiornate da EBA/GL/2024/10, ottobre 2024) sulla gestione degli arretrati e del pignoramento; Linee guida EBA/GL/2018/06 sulla gestione delle esposizioni deteriorate e forborne (NPE); Banca d'Italia, Circolare 285 — disposizioni di vigilanza prudenziale; Legge 244/2007 art. 2 commi 475-480, attuata dal D.M. 132/2010 (Fondo di solidarietà mutui prima casa). Le informazioni normative sono verificate e aggiornate a luglio 2026; per la tua situazione specifica verifica sempre le condizioni applicate dal tuo istituto.



