Cosa succede: risposta rapida
Se la surroga del mutuo rallenta senza motivo, la legge non ti lascia senza tutele. L'art. 120-quater, comma 7 del Testo Unico Bancario stabilisce che la surrogazione deve perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui tu chiedi alla banca subentrante di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del tuo debito residuo. Se il termine viene superato per cause imputabili alla banca originaria, questa è comunque tenuta a indennizzare il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Non devi dimostrare un danno concreto: è un indennizzo previsto direttamente dalla norma.
Questo articolo è dedicato esattamente a questo scenario. Se invece ti interessa sapere quanto durano normalmente le fasi della surroga (senza ritardi anomali), leggi quanto tempo ci vuole per la surroga del mutuo; se invece la banca ha proprio rifiutato la pratica, la casistica è diversa e la trovi in la banca può rifiutare la surroga del mutuo?.
Il termine di legge e l'indennizzo
La norma, pensata per contrastare l'inerzia della banca che perde il cliente, prevede che la surrogazione si perfezioni entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca subentrante di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del debito residuo. Se ciò non avviene per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è "comunque" tenuto all'indennizzo: questo avverbio è centrale, perché rende la somma dovuta a prescindere dalla prova di un danno effettivo subito dal cliente.
- Decorrenza: dalla data in cui tu chiedi alla banca subentrante di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del debito residuo, non dalla tua prima domanda generica di surroga.
- Misura dell'indennizzo: 1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo oltre i 30 giorni lavorativi, se il ritardo è imputabile alla banca originaria.
- Automaticità condizionata: non serve dimostrare un danno quantificabile, ma è necessario che il ritardo dipenda dalla banca originaria e non da altre cause (ad esempio documentazione mancante da parte tua).
Proprio perché il calcolo parte da una data che devi tu stesso formalizzare con la banca subentrante, il primo passo pratico è farti confermare per iscritto quando hai presentato quella richiesta di acquisizione del debito residuo.
Banca originaria o subentrante: chi è responsabile
La legge individua nella banca originaria (quella da cui esci) il soggetto tenuto all'indennizzo verso di te quando il ritardo dipende da lei, perché è lei a dover collaborare per liberare la garanzia e trasferire la posizione. La stessa norma le riconosce però il diritto di rivalersi sulla banca subentrante se riesce a dimostrare che il ritardo è imputabile a quest'ultima (ad esempio per un'istruttoria lenta o richieste tardive di documentazione).
Per te, questo passaggio interno è comunque rilevante ai fini pratici: se il ritardo è causato dalla banca subentrante, l'indennizzo previsto dall'art. 120-quater non scatta automaticamente a carico della banca originaria, quindi conviene ricostruire con precisione, tramite le comunicazioni scritte, a chi sia effettivamente imputabile il ritardo prima di avviare un reclamo.
Cosa fare subito: PEC, reclamo, ABF
Il percorso pratico, in ordine, è questo:
- PEC di sollecito. Scrivi alla banca (o a entrambe, se non sai dove si è fermata la pratica) richiamando l'art. 120-quater, comma 7 TUB, indicando la data in cui hai chiesto alla banca subentrante di acquisire il debito residuo e segnalando che, oltre i 30 giorni lavorativi, può maturare l'indennizzo se il ritardo è imputabile alla banca originaria.
- Reclamo formale. Se la PEC non sblocca la situazione, presenta un reclamo scritto all'ufficio reclami della banca: la risposta è dovuta entro 60 giorni secondo le Disposizioni di Trasparenza di Banca d'Italia. Trovi il procedimento completo, con moduli e casi tipici, in reclamo alla banca e ricorso ABF sul mutuo: come farli.
- Ricorso all'ABF. Se il reclamo non è accolto o non arriva risposta, puoi presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo. Per capire quanto tempo richiede l'intera procedura, vedi quanto tempo ci vuole per una risposta ABF sul reclamo mutuo.
Nel frattempo, se il ritardo ti sta facendo perdere un'occasione di risparmio, può avere senso confrontare comunque altre proposte con una simulazione mutuo su GoMutuo per capire se conviene insistere con la banca in ritardo o valutare un nuovo istituto. Per un quadro più ampio sulle differenze tra le principali offerte del mercato, vedi anche le migliori banche per la surroga del mutuo nel 2026.
Quando l'indennizzo non si applica
L'indennizzo non è dovuto in ogni caso di lentezza: serve che il ritardo superi il termine di 30 giorni lavorativi previsto dalla norma e che dipenda da cause imputabili alla banca originaria. Quest'ultima può escludere la propria responsabilità se dimostra che il ritardo dipende da cause a lei non imputabili (ad esempio documentazione incompleta fornita in ritardo dal cliente stesso, o dalla banca subentrante). Per questo è importante conservare tutte le comunicazioni scritte: PEC, email, ricevute di invio documenti.
Se invece il problema non è il ritardo ma un vero e proprio diniego della pratica, la disciplina applicabile è diversa: approfondiscila in la banca può rifiutare la surroga del mutuo?.
Domande frequenti
Prima di procedere con PEC e reclamo, verifica sempre le date esatte di ogni passaggio della tua pratica e valuta con calma le alternative disponibili con una simulazione su GoMutuo.



