Nella surroga del mutuo le assicurazioni sono la parte che si dimentica, e spesso è quella che lascia soldi sul tavolo. Le due polizze tipiche seguono strade opposte: la polizza incendio e scoppio di solito non va rifatta, va spostato il vincolo sulla banca subentrante; la polizza CPI collegata al mutuo estinto si chiude e, se era a premio unico, dà diritto alla restituzione della parte di premio non goduta.
E un punto fermo: la banca subentrante può chiedere una copertura, ma non può importi le proprie polizze.
Polizza incendio e scoppio: si trasferisce il vincolo
La copertura incendio e scoppio sull'immobile è richiesta dalla banca a tutela della garanzia. Con la surroga la banca subentrante prende il posto della precedente nelle garanzie del mutuo, a cominciare dall'ipoteca: l'art. 120-quater TUB lo dice in una riga: «Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce».
Per la polizza la regola è un'altra, e dipende da come la paghi. Se la paghi ogni anno, di solito resta in vigore: va aggiornata l'appendice di vincolo con il nuovo beneficiario. Se era a premio unico e collegata al vecchio mutuo, la legge ti fa scegliere: la parte di premio non goduta, oppure la copertura che prosegue fino alla scadenza «a favore del nuovo beneficiario designato» (art. 22, commi 15-quater e 15-sexies, D.L. 179/2012). Con la incendio e scoppio di solito conviene la seconda strada: la nuova banca ne chiederà comunque una, e chiedere la prosecuzione evita di pagare un premio nuovo.
Due precisazioni operative. La prima: la nuova banca ha il diritto di verificare massimali e coperture rispetto ai propri requisiti, e può chiedere adeguamenti — non è un'imposizione arbitraria, è verifica della garanzia. La seconda: la surroga è senza costi per te, ma un eventuale onere di emissione dell'appendice dipende dalla compagnia e va chiesto prima. Il funzionamento della copertura è descritto in polizza incendio e scoppio sul mutuo.
Polizza CPI: rimborso della quota non goduta
La CPI (protezione del credito) è agganciata a quel finanziamento. Quando il mutuo viene estinto per effetto della surroga, la copertura non ha più oggetto. Se avevi pagato un premio unico, la compagnia deve restituire la parte di premio relativa al periodo che resta. Non è un semplice conto in proporzione al tempo: per l'art. 39 del regolamento IVASS n. 41/2018 il premio puro si restituisce «in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo», i caricamenti «in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti». L'impresa può trattenere solo le spese amministrative effettivamente sostenute e indicate in polizza.
Non devi nemmeno chiederlo. La guida IVASS sulle polizze connesse a mutui e finanziamenti è esplicita: «l’intermediario finanziario deve attivarsi per l’estinzione anticipata anche della polizza assicurativa e per restituirti i premi non goduti, senza attendere la tua richiesta». In alternativa al rimborso puoi chiedere che la copertura prosegua fino alla scadenza contrattuale.
La regola c'è; il problema è pratico. Il rimborso presuppone che la compagnia sappia dell'estinzione, e la comunicazione tra banca estinta e assicuratore non sempre funziona. Muoviti tu: comunicazione scritta alla compagnia, prova dell'estinzione allegata, copia conservata, verifica dell'accredito. Il calcolo del rateo e i diritti collegati sono spiegati in CPI: guida ai diritti e in disdire la CPI dopo la firma.
Sui tempi di liquidazione e sulle percentuali trattenute non trovi qui numeri: sono elementi che dipendono dalla disciplina applicabile e dalle condizioni della singola polizza, e vanno letti sulle condizioni contrattuali e sulla normativa IVASS vigente alla data della richiesta.
La nuova banca può obbligarti a nuove polizze?
- Le sue polizze, no: la nuova banca può chiedere una copertura come condizione del mutuo, ma non può obbligarti a comprare la sua. Nella comunicazione del 17 marzo 2020 Banca d'Italia e IVASS scrivono che, nella surroga, i consumatori «non devono essere indotti a recedere da contratti di assicurazione di cui sono già titolari per sottoscrivere polizze distribuite dall'istituto surrogante».
- Polizza vita o CPI: se la banca subordina l'erogazione alla sua sottoscrizione, l'art. 28 del D.L. 1/2012 le impone di accettare «la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato», se offre un livello di garanzia equivalente a quella proposta. E se firmi comunque quella proposta allo sportello, il comma 2-bis ti dà sessanta giorni per recedere dalla polizza senza toccare il finanziamento.
- Polizza danni sull'immobile: la banca può pretenderla, ma non necessariamente la propria: se quella che hai offre un livello di garanzia equivalente, deve accettarla.
Il confine tra facoltativo e obbligatorio è trattato in CPI facoltativa o obbligatoria e la valutazione della copertura vita in polizza vita sul mutuo.
I passi operativi, in ordine
- Prima di firmare la surroga, chiedi alla nuova banca quali coperture richiede e con quali caratteristiche.
- Chiedi alla compagnia l'appendice di variazione del vincolo sulla polizza incendio, verificando eventuali oneri.
- Dopo l'estinzione, invia alla compagnia della CPI la richiesta scritta di rimborso del rateo, con prova dell'estinzione.
- Se la banca propone nuove polizze, chiedi preventivi alternativi e confronta il costo complessivo.
- Conserva tutto: appendici, quietanze, ricevute di invio.
Sul merito dell'operazione — se la surroga convenga davvero — il riferimento è quando conviene surrogare il mutuo, con l'alternativa in rinegoziazione con la stessa banca. Prima di chiedere la surroga conviene sapere quale rata regge oggi il tuo reddito: con la simulazione gratuita di GoMutuo lo vedi in 6 minuti.
Gli errori che costano di più
- Disdire la polizza incendio pensando che sia legata alla vecchia banca: resta necessaria, cambia solo il vincolo.
- Non chiedere il rateo della CPI: è la voce che più spesso resta non incassata.
- Accettare nuove polizze senza confronto, dando per scontato che siano obbligatorie.
- Non verificare i massimali richiesti dalla nuova banca, scoprendo l'adeguamento a pratica avanzata.
Nella sezione FAQ trovi le risposte sintetiche su vincolo, rimborso della CPI e polizze proposte dalla banca subentrante.
Fonti: Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), art. 120-quater (surrogazione e portabilità); D.L. 179/2012, art. 22, commi 15-quater e seguenti, e Regolamento IVASS n. 41/2018, art. 39 (rimborso dei premi non goduti); D.L. 1/2012, art. 28 (polizze connesse a mutui); comunicazione Banca d'Italia-IVASS del 17 marzo 2020; Codice del Consumo, art. 21, comma 3-bis. Termini di liquidazione, percentuali trattenute e requisiti di copertura dipendono dalle condizioni della singola polizza e dalle politiche della banca: non sono generalizzabili. Contenuto informativo, non sostituisce la consulenza professionale.
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