Togliere o aggiungere un cointestatario al mutuo: guida 2026

Per togliere un cointestatario da un mutuo esistono 4 strade: (1) accollo liberatorio art. 1273 c.c. — il cointestatario che resta si fa carico dell'intero debito, ma solo se la banca accetta con dichiarazione espressa e inequivocabile (Cass. 2026); (2) rinegoziazione contrattuale con modifica delle parti; (3) mutuo sostitutivo — si estingue il vecchio e se ne accende uno nuovo a nome singolo; (4) vendita dell'immobile. La surroga (art. 120-quater TUB) NON consente di modificare i cointestatari. Per aggiungere un cointestatario occorre invece una nuova istruttoria bancaria che verifichi il profilo reddituale del nuovo soggetto.

GoMutuoaggiornato il 9 min di lettura
Due persone a un tavolo con documenti e modellino di casa — modifica cointestatari mutuo

In sintesi: le 4 strade per modificare i cointestatari

Il mutuo ipotecario è un contratto con almeno due parti: la banca e i mutuatari. Modificare chi figura tra i mutuatari — togliere un cointestatario che esce dalla situazione o aggiungerne uno nuovo — non è una formalità automatica. La banca è parte necessaria e può accettare o rifiutare. Le strade praticabili sono quattro, con costi e tempi molto diversi.

Quando si vuole (o si deve) modificare i cointestatari

  • Coppia di conviventi non sposati che si separa.
  • Fratelli o familiari che hanno comprato insieme e vogliono liquidare una quota.
  • Genitore cointestatario che aveva affiancato il figlio e ora vuole uscire.
  • Coniugi in separazione consensuale (vedi detrazione interessi) con accordo su chi resta nella casa.
  • Nuovo partner o coniuge da aggiungere al mutuo già acceso.

Finché il mutuo non è formalmente modificato, i cointestatari originali restano debitori solidali verso la banca (art. 1292 c.c.): la banca può chiedere la rata intera a chiunque dei due, a prescindere da accordi privati.

Strada 1 — Accollo liberatorio (art. 1273 c.c.)

  1. Il cointestatario che resta (accollante) si fa carico dell'intero debito residuo.
  2. Il cointestatario che esce (accollato) viene liberato dall'obbligazione verso la banca — solo se la banca accetta con dichiarazione espressa e inequivocabile (Cass. 2026).
  3. Senza il consenso, l'accollo è cumulativo: chi esce rimane coobbligato in solido.

La banca ha piena discrezionalità: valuterà reddito, CRIF, rata/reddito e LTV del cointestatario rimanente come se stesse concedendo un mutuo nuovo. Vedi anche l'accollo mutuo — guida completa.

Strada 2 — Perché la surroga non funziona

La surroga ex art. 120-quater TUB è portabilità pura: la nuova banca subentra alle stesse condizioni sostanziali, inclusi gli intestatari. Non può aprire un contratto con soggetti diversi da quelli originari. Se vuoi capire quando conviene davvero surrogare, leggi la guida dedicata.

Strada 3 — Rinegoziazione con cambio di parti

La rinegoziazione è un accordo scritto con la propria banca. Può includere — se la banca acconsente — la modifica degli intestatari. Vantaggi: spesso senza notaio, generalmente gratuita, permette di rinegoziare contemporaneamente tasso e durata. Approfondisci in rinegoziazione mutuo: come funziona.

Strada 4 — Mutuo sostitutivo

  1. Il cointestatario che resta ottiene un nuovo mutuo a proprio nome.
  2. Con l'erogazione si estingue il vecchio (estinzione anticipata gratuita per legge Bersani sui contratti dal 2007).
  3. L'ipoteca originaria viene cancellata e se ne iscrive una nuova.

Costi: perizia ~300 €, istruttoria 0–1%, imposta sostitutiva 0,25%/2%, notaio.

Come aggiungere un cointestatario

  1. Richiesta formale alla banca con motivazione.
  2. Nuova istruttoria sul profilo del soggetto aggiunto: reddito, CRIF, altri mutui.
  3. Modifica contrattuale (accollo o addendum) con eventuale intervento notarile.

Implicazioni fiscali

ScenarioTrasferimento immobile?Imposte
Solo modifica intestatari mutuoNoRegistro €200 (imposta fissa)
Modifica intestatari + cessione quota tra privatiRegistro 2% (prima casa) o 9% (seconda) sul valore catastale della quota
Separazione/divorzio omologato (art. 19 L. 74/1987)Sì o NoEsenzione totale (inclusa divisione giudiziale Cass. 2433/2026)

Se la banca rifiuta: cosa fare

  1. Chiedi motivazione scritta per capire il gap.
  2. Proponi un garante per rafforzare il profilo.
  3. Migliora il profilo (redditi, CRIF, estinzione parziale) e riprova.
  4. Valuta un mutuo sostitutivo presso altra banca (tecnicamente nuovo mutuo, non surroga).

Checklist e costi indicativi

StradaTempiCosto orientativoNotaio?
Accollo liberatorio12–20 sett.500–1.500 € + istruttoria
Rinegoziazione con cambio parti4–8 sett.Spesso gratuitaDipende
Mutuo sostitutivo12–20 sett.800–2.500 €
Aggiunta cointestatario4–10 sett.200–800 €Possibile

In caso di decesso di un cointestatario, le regole cambiano: leggi mutuo cointestato — guida generale.

Domande frequenti

Posso togliermi da un mutuo cointestato se la banca non vuole?

No, non direttamente. L'accollo liberatorio (art. 1273 c.c.) richiede il consenso espresso della banca, che ha piena discrezionalità. Se la banca rifiuta, le alternative sono: rinegoziare chiedendo la modifica formale delle parti, accendere un mutuo sostitutivo a nome del solo cointestatario che resta, oppure vendere l'immobile e usare il ricavato per estinguere il debito.

La surroga permette di cambiare i cointestatari del mutuo?

No. La surroga ex art. 120-quater TUB è uno strumento di portabilità: sposta il mutuo alla nuova banca alle stesse condizioni o migliori, ma con gli stessi intestatari.

Quanto costa togliere un cointestatario dal mutuo?

L'accollo liberatorio comporta spese notarili (500–1.500 €) più eventuali spese istruttorie (0–1% del debito residuo). Il mutuo sostitutivo aggiunge perizia (~300 €) e imposta sostitutiva (0,25% prima casa, 2% seconda). La rinegoziazione è tipicamente gratuita.

Aggiungere un cointestatario al mutuo abbassa la rata?

Non automaticamente: rata e piano restano invariati. In fase di rinegoziazione, però, la banca potrebbe migliorare le condizioni di tasso se il nuovo cointestatario porta reddito significativo che riduce il rischio.

In caso di separazione, modificare il mutuo è esente da imposte?

Sì, se la modifica avviene in esecuzione di accordi omologati di separazione o sentenza di divorzio: l'art. 19 L. 74/1987 prevede esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Scritto da
GoMutuo
Redazione GoMutuo

Contenuti informativi redatti dalla redazione di GoMutuo sulla base di informazioni pubbliche reperibili online, normativa vigente e fonti ufficiali. Le informazioni hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono consulenza personalizzata.

Continua a leggere