In sintesi: le 4 strade per modificare i cointestatari
Il mutuo ipotecario è un contratto con almeno due parti: la banca e i mutuatari. Modificare chi figura tra i mutuatari — togliere un cointestatario che esce dalla situazione o aggiungerne uno nuovo — non è una formalità automatica. La banca è parte necessaria e può accettare o rifiutare. Le strade praticabili sono quattro, con costi e tempi molto diversi.
Quando si vuole (o si deve) modificare i cointestatari
- Coppia di conviventi non sposati che si separa.
- Fratelli o familiari che hanno comprato insieme e vogliono liquidare una quota.
- Genitore cointestatario che aveva affiancato il figlio e ora vuole uscire.
- Coniugi in separazione consensuale (vedi detrazione interessi) con accordo su chi resta nella casa.
- Nuovo partner o coniuge da aggiungere al mutuo già acceso.
Finché il mutuo non è formalmente modificato, i cointestatari originali restano debitori solidali verso la banca (art. 1292 c.c.): la banca può chiedere la rata intera a chiunque dei due, a prescindere da accordi privati.
Strada 1 — Accollo liberatorio (art. 1273 c.c.)
- Il cointestatario che resta (accollante) si fa carico dell'intero debito residuo.
- Il cointestatario che esce (accollato) viene liberato dall'obbligazione verso la banca — solo se la banca accetta con dichiarazione espressa e inequivocabile (Cass. 2026).
- Senza il consenso, l'accollo è cumulativo: chi esce rimane coobbligato in solido.
La banca ha piena discrezionalità: valuterà reddito, CRIF, rata/reddito e LTV del cointestatario rimanente come se stesse concedendo un mutuo nuovo. Vedi anche l'accollo mutuo — guida completa.
Strada 2 — Perché la surroga non funziona
La surroga ex art. 120-quater TUB è portabilità pura: la nuova banca subentra alle stesse condizioni sostanziali, inclusi gli intestatari. Non può aprire un contratto con soggetti diversi da quelli originari. Se vuoi capire quando conviene davvero surrogare, leggi la guida dedicata.
Strada 3 — Rinegoziazione con cambio di parti
La rinegoziazione è un accordo scritto con la propria banca. Può includere — se la banca acconsente — la modifica degli intestatari. Vantaggi: spesso senza notaio, generalmente gratuita, permette di rinegoziare contemporaneamente tasso e durata. Approfondisci in rinegoziazione mutuo: come funziona.
Strada 4 — Mutuo sostitutivo
- Il cointestatario che resta ottiene un nuovo mutuo a proprio nome.
- Con l'erogazione si estingue il vecchio (estinzione anticipata gratuita per legge Bersani sui contratti dal 2007).
- L'ipoteca originaria viene cancellata e se ne iscrive una nuova.
Costi: perizia ~300 €, istruttoria 0–1%, imposta sostitutiva 0,25%/2%, notaio.
Come aggiungere un cointestatario
- Richiesta formale alla banca con motivazione.
- Nuova istruttoria sul profilo del soggetto aggiunto: reddito, CRIF, altri mutui.
- Modifica contrattuale (accollo o addendum) con eventuale intervento notarile.
Implicazioni fiscali
| Scenario | Trasferimento immobile? | Imposte |
|---|---|---|
| Solo modifica intestatari mutuo | No | Registro €200 (imposta fissa) |
| Modifica intestatari + cessione quota tra privati | Sì | Registro 2% (prima casa) o 9% (seconda) sul valore catastale della quota |
| Separazione/divorzio omologato (art. 19 L. 74/1987) | Sì o No | Esenzione totale (inclusa divisione giudiziale Cass. 2433/2026) |
Se la banca rifiuta: cosa fare
- Chiedi motivazione scritta per capire il gap.
- Proponi un garante per rafforzare il profilo.
- Migliora il profilo (redditi, CRIF, estinzione parziale) e riprova.
- Valuta un mutuo sostitutivo presso altra banca (tecnicamente nuovo mutuo, non surroga).
Checklist e costi indicativi
| Strada | Tempi | Costo orientativo | Notaio? |
|---|---|---|---|
| Accollo liberatorio | 12–20 sett. | 500–1.500 € + istruttoria | Sì |
| Rinegoziazione con cambio parti | 4–8 sett. | Spesso gratuita | Dipende |
| Mutuo sostitutivo | 12–20 sett. | 800–2.500 € | Sì |
| Aggiunta cointestatario | 4–10 sett. | 200–800 € | Possibile |
In caso di decesso di un cointestatario, le regole cambiano: leggi mutuo cointestato — guida generale.



