Risposta rapida
Se la tua banca fallisce il mutuo non sparisce: è un credito della banca, e chi lo rileva o chi gestisce la liquidazione continua a incassare le rate alle condizioni del tuo contratto. Tasso, durata e ipoteca restano quelli che hai firmato; può cambiare a chi paghi, e la cessione va pubblicata.
Per una banca, poi, "fallire" vuol dire un'altra cosa che per un'impresa. Il comma 6 dell'art. 80 del Testo unico bancario è netto: «Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione». L'altra strada è la risoluzione. In tutte e due il mutuo è un valore da vendere o da incassare, come quando una banca sana cede o cartolarizza i mutui.
Cosa succede quando una banca va in crisi?
La crisi può passare prima per l'amministrazione straordinaria, il "commissariamento" (art. 70 TUB): la banca resta aperta e il mutuo va avanti come prima. Poi le strade sono due. Nella risoluzione l'autorità può vendere la banca a un'altra banca, passarne i rapporti a un ente-ponte, spostare i crediti deteriorati in una società veicolo e applicare il bail-in (art. 39 D.Lgs. 180/2015). Nella sua guida al bail-in la Banca d'Italia scrive che «Solitamente l'autorità di risoluzione cerca una banca cui trasferire le attività e le passività della banca in crisi in modo da proteggere depositanti e clienti». Nella liquidazione coatta i commissari cedono in blocco i rapporti o incassano i crediti uno per uno (art. 90 TUB).
| Procedura | Il mutuo | I soldi sul conto |
|---|---|---|
| Amministrazione straordinaria | Resta alla banca, rate come prima | In casi eccezionali, pagamenti sospesi fino a tre mesi (art. 74 TUB); in quel caso entro cinque giorni lavorativi la Banca d'Italia valuta se dichiarare i depositi non disponibili e, se lo fa, il fondo rimborsa fino a 100.000 € |
| Risoluzione | Passa a chi rileva i rapporti, o resta alla banca risanata | Di solito passano a chi rileva la banca; fino a 100.000 € esclusi dal bail-in |
| Liquidazione coatta amministrativa | Lo incassano i commissari, o lo cedono ad altri | Se non passano a un'altra banca, il fondo rimborsa fino a 100.000 € |
A chi si pagano le rate se la banca fallisce?
A chi ha il credito in quel momento: alla stessa banca, se è commissariata o risanata con il bail-in; al nuovo titolare, se i mutui sono ceduti nella risoluzione, perché la cessione non chiede il tuo consenso e vale dalla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia (art. 47 D.Lgs. 180/2015); ai commissari liquidatori nella liquidazione coatta, o a chi compra i mutui da loro dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel registro delle imprese (art. 58 TUB, richiamato dall'art. 90).
Continua a pagare come sempre finché non ricevi una comunicazione scritta del nuovo creditore o dei commissari. Se la rata partiva da un conto della stessa banca e la liquidazione lo blocca (da quel momento «sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi», art. 83 TUB), chiedi per iscritto ai commissari come versarla.
Cambiano tasso, rata o ipoteca?
No. Il mutuo passa con il contratto così com'è, e con l'ipoteca: le garanzie «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione» (art. 58, comma 3, TUB, richiamato anche per la risoluzione dall'art. 47 D.Lgs. 180/2015). Passa anche la fideiussione di un garante.
- Il tasso non si può alzare (nel variabile segue l'indice, come prima): nei mutui dei consumatori la modifica unilaterale si può prevedere solo per le clausole che non riguardano i tassi d'interesse (art. 118 TUB); nelle cessioni della risoluzione puoi opporre al nuovo titolare tutte le eccezioni che nascono dal contratto (art. 47, comma 4, D.Lgs. 180/2015).
- Il bail-in non tocca il tuo debito: «Il bail-in non ha effetti sui finanziamenti che la banca posta in risoluzione ha concesso alla clientela», scrive la Banca d'Italia. Colpisce azionisti, obbligazionisti e, se non basta, i depositi oltre i 100.000 €.
Cosa succede ai soldi sul conto collegato?
Ogni banca italiana aderisce a un sistema di garanzia dei depositi: il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) o, per le banche di credito cooperativo, il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Le banche di altri Paesi dell'Unione, anche quando lavorano in Italia, aderiscono al fondo del loro Paese. Se la banca va in liquidazione coatta, o se la Banca d'Italia dichiara i depositi non più disponibili, il fondo rimborsa fino a 100.000 € per depositante (art. 96-bis.1 TUB) entro sette giorni lavorativi, «senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia» (art. 96-bis.2 TUB).
- Cosa è coperto: conti correnti, conti deposito anche vincolati, certificati di deposito, libretti e assegni circolari; non azioni, obbligazioni e pronti contro termine della banca.
- Oltre i 100.000 €: la parte in più diventa un credito verso la banca in liquidazione, che per le persone fisiche e le micro, piccole e medie imprese passa davanti agli altri creditori senza garanzie (art. 91 TUB) e nel bail-in viene dopo tutti gli altri debiti della banca.
- I soldi della vendita di una casa: per nove mesi dall'accredito il limite non vale per le somme di persone fisiche che vengono dalla vendita di un'abitazione (e in pochi altri casi, come divorzio o pensionamento: art. 96-bis.1, comma 4). Per la parte oltre i 100.000 € serve una domanda: nelle banche che aderiscono al FITD va presentata, con i documenti, ai commissari liquidatori entro 60 giorni dall'avvio della liquidazione coatta (FAQ del FITD). Il rimborso di quella parte arriva entro sei mesi.
Conto e mutuo nella stessa banca: si compensano?
Non in automatico. Nella liquidazione coatta «la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa», salvo che la preveda un accordo (art. 83, comma 3-bis, TUB): altrimenti la parte del conto oltre i 100.000 € resta un credito verso la liquidazione e il mutuo resta intero. Anche il fondo, nel rimborso, tiene conto dei debiti già scaduti verso la banca, come le rate arretrate, solo se legge o contratto ammettono la compensazione (art. 96-bis.1, comma 5, lett. c).
Esempio con i numeri
Luca e Sara hanno nella stessa banca mutuo e conto cointestato. Il mutuo è di 160.000 € a 25 anni a tasso fisso del 3% (tasso d'esempio), firmato 3 anni fa: rata di 759 €, debito residuo di 146.504 €. Sul conto ci sono 240.000 €. La banca, che aderisce al FITD, va in liquidazione coatta e nessuno ne rileva i conti.
| Che cosa | Che fine fa |
|---|---|
| Il mutuo | Resta da pagare alle stesse condizioni: 146.504 € di debito e rata di 759 € per altri 22 anni, ai commissari o a chi compra il credito |
| Il conto, se sono risparmi | 120.000 € a testa: il fondo rimborsa 100.000 € ciascuno entro sette giorni lavorativi, e 20.000 € a testa (40.000 € in tutto) diventano un credito verso la liquidazione |
| Il conto, se è il ricavato della vendita di una casa accreditato cinque mesi prima | Tutto protetto: 100.000 € a testa entro sette giorni lavorativi, gli altri 20.000 € a testa con la domanda ai commissari entro 60 giorni e il rimborso entro sei mesi |
In nessuno dei casi il mutuo scende: nemmeno i 40.000 € di risparmi non coperti si scalano dal residuo, che resta di 146.504 €.
Si può fare la surroga o chiudere il mutuo?
Sì, con le regole di sempre. La portabilità vale per i «contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari» (art. 120-quater TUB): conta come è nato il contratto, non chi ha il credito oggi. La nuova banca paga il residuo a chi ha il credito e prende il suo posto nell'ipoteca, senza penali né spese per te. Anche l'estinzione anticipata resta senza penali per i mutui casa delle persone fisiche (art. 120-ter TUB; per i contratti più vecchi ci sono dei tetti). A debito chiuso l'ipoteca si cancella da sola: il creditore del momento manda la comunicazione al conservatore entro trenta giorni, senza costi per te (art. 40-bis TUB; i passaggi in estinzione totale e cancellazione dell'ipoteca).
Cambiare banca per paura non serve: il debito resta quello. Ha senso se altrove le condizioni sono migliori, e quando conviene surrogare lo dicono residuo, anni che mancano e differenza di tasso. Con la simulazione gratuita di GoMutuo vedi in 6 minuti quale rata regge il tuo reddito, calcolata sul tuo profilo dalle banche partner. Quanto ti resta da pagare lo trovi qui sotto, con i dati del tuo contratto: con quelli di Luca e Sara il residuo è lo stesso dell'esempio, 146.504 €.
Strumento
Quanto ti resta da pagare?
Il capitale residuo di un mutuo a rata costante, con i dati del tuo contratto.
Durata del mutuo
Lo trovi nel contratto o nel piano di ammortamento. Parte dal fisso stimato di oggi.
Capitale residuo dopo 5 anni
€ 129.957
con una rata di € 767 al mese: ne hai pagate 60 su 300.
- Capitale già restituito
- € 20.043
- Interessi già pagati
- € 25.984
- Interessi che restano
- € 54.152
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Casi particolari
- Rate già in ritardo: nella risoluzione i crediti deteriorati possono finire in una società veicolo, che li amministra «con l'obiettivo di massimizzarne il valore» (art. 45 D.Lgs. 180/2015). Il debito resta lo stesso, cambia con chi trattarlo: le strade sono quelle di chi non riesce più a pagare il mutuo.
- Mutuo non ancora erogato tutto, per esempio a stato avanzamento lavori: la parte che manca è un pagamento che la banca deve fare a te, e con la liquidazione coatta il contratto resta sospeso finché i commissari non decidono (art. 83 TUB e art. 172 del Codice della crisi). Chiedi subito per iscritto ai commissari se il contratto prosegue o passa a un'altra banca.
- Leasing abitativo con una banca: con la liquidazione coatta il contratto prosegue e alla scadenza puoi riscattare la casa (art. 83 TUB e art. 177 del Codice della crisi).
- Se a fallire è l'impresa che ti costruisce la casa valgono altre tutele, a partire dalla fideiussione: vedi il caso del costruttore che fallisce.
Cosa fare se la tua banca è in difficoltà
- Continua a pagare le rate e conserva le ricevute.
- Informati sulle fonti ufficiali: la Banca d'Italia pubblica l'elenco aggiornato delle banche «da essa sottoposte ad amministrazione straordinaria o a risoluzione».
- Tieni al massimo 100.000 € a testa in ogni banca: conta la banca, non il numero di conti.
- Apri un conto anche in un'altra banca: ti serve per il rimborso con bonifico e per pagare le rate se il conto collegato viene bloccato.
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