Quanto costa la penale di estinzione anticipata del mutuo?

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In breve

La penale di estinzione anticipata del mutuo non si paga se il mutuo è intestato a una persona fisica ed è servito a comprare o ristrutturare una casa, prima o seconda, o l'immobile in cui lavora: vale sia per l'estinzione totale sia per quella parziale. Lo prevede l'art. 120-ter del Testo unico bancario per i contratti firmati dal 2 febbraio 2007 (prima casa) o dal 3 aprile 2007 (gli altri immobili). Sui mutui più vecchi la penale può restare, ma non oltre i tetti dell'accordo ABI del 2 maggio 2007: 0,50% del capitale per i variabili, fino all'1,90% per i fissi stipulati dal 2001. Per società ed enti vale quello che dice il contratto.

Donna serena davanti a un condominio con i balconi fioriti, dopo aver valutato l'estinzione anticipata del mutuo
Indice della guida · 5 sezioni

Risposta rapida

Sui mutui presi da una persona fisica per comprare o ristrutturare casa dal 2 febbraio 2007 in poi non si paga alcuna penale per estinguere il mutuo in anticipo, né in modo totale né parziale. Lo stabilisce l'art. 120-ter del Testo unico bancario, che riprende la regola del decreto Bersani-bis (D.L. 7/2007, convertito dalla L. 40/2007). Vale per la prima casa dal 2 febbraio 2007 e, dal 3 aprile 2007, per la seconda casa e per l'immobile in cui si lavora, purché il mutuo serva a comprarli o ristrutturarli e chi lo firma sia una persona fisica.

La domanda nasce perché prima del 2007 la penale era una clausola comune nei mutui, e in molti la danno ancora per scontata quando pensano a un'estinzione anticipata del mutuo. Per i contratti più vecchi, o per mutui intestati a società, la penale può invece essere ancora prevista.

A quali mutui si applica il divieto di penale?

Il divieto nasce con l'art. 7 del D.L. 7/2007 ed è entrato nel Testo unico bancario come art. 120-ter con il D.Lgs. 141/2010. Contano tre cose: chi firma il mutuo, a cosa serve e quando è stato firmato.

  • Mutuo di una persona fisica per comprare o ristrutturare casa o il luogo in cui lavora: nessuna penale se firmato dal 2 febbraio 2007 (prima casa) o dal 3 aprile 2007 (seconda casa, studio, negozio in cui si lavora).
  • Mutuo firmato prima del 2 febbraio 2007: la penale del contratto resta, ma entro i tetti dell'accordo ABI del 2 maggio 2007 (art. 161, comma 7-ter, TUB), e la banca non può rifiutare la rinegoziazione che la riporta entro quei limiti.
  • Mutuo intestato a una società (srl, snc, sas) o a un altro ente: il divieto non vale e la penale è quella scritta nel contratto. Professionisti e ditte individuali sono persone fisiche: per lo studio o il laboratorio la penale non si paga.

L'art. 120-ter del Testo unico bancario, su Normattiva, dice: «È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale». Le date e i tetti per i contratti più vecchi sono nell'art. 161, comma 7-ter. Per i mutui fuori dal divieto la penale deve essere scritta nel contratto: l'art. 117 del Testo unico bancario chiede che il contratto indichi «ogni altro prezzo e condizione praticati».

Alcuni casi particolari:

  • Casa comprata dal costruttore con accollo del suo mutuo: è protetta allo stesso modo, perché la norma parla di mutui «stipulati o accollati a seguito di frazionamento».
  • Mutuo della cassa di previdenza: il divieto vale anche per i mutui che gli enti di previdenza obbligatoria concedono ai propri iscritti (art. 120-ter, comma 2, TUB).
  • Negozio o ufficio comprato per darlo in affitto: non è né un'abitazione né il luogo della propria attività, quindi la norma non lo copre in modo esplicito e conta il contratto.
  • Mutuo di liquidità o di consolidamento, anche con ipoteca sulla casa: la norma parla di mutui per comprare o ristrutturare, quindi il divieto non è scontato e va letto il contratto.

Fra estinzione totale e parziale la regola sulla penale è la stessa; cambia quanto si risparmia di interessi, come mostra il confronto tra estinzione parziale e totale.

Quanto costa la penale su un mutuo del 2006?

Ipotizziamo un mutuo di 150.000 euro a 30 anni (360 rate), firmato a dicembre 2006 da una persona fisica per comprare casa, con un tasso fisso ipotetico del 4,50%. La rata è di 760,03 euro; a settembre 2026, dopo 237 rate, il capitale residuo è di circa 74.779 euro.

Il contratto è anteriore al 2 febbraio 2007, quindi la penale resta, ma entro il tetto dell'accordo ABI: per un fisso stipulato dal 2001 è l'1,50% nella seconda metà del piano (1,90% nella prima, zero negli ultimi due anni), per un variabile lo 0,50%. Sul residuo dell'esempio:

Capitale residuoVariabile: tetto 0,50%Fisso dal 2001: tetto 1,50%
74.779 €373,89 €1.121,68 €

Se lo stesso mutuo fosse stato firmato dal 2 febbraio 2007 in poi, la penale sarebbe zero. Per vedere il capitale residuo aggiornato sul proprio mutuo, prima di decidere se e quando estinguerlo, si può fare una simulazione su GoMutuo.

Cosa verificare prima di estinguere

  1. Controllare la data di stipula del mutuo sul contratto originario: prima o dopo il 2 febbraio 2007 (il 3 aprile 2007 se non è la prima casa) cambia tutto sulla penale.
  2. Verificare chi è l'intestatario: persona fisica o società, perché il divieto copre solo il primo caso.
  3. Chiedere alla banca il conteggio estintivo: deve indicare il capitale residuo esatto (si veda anche come si calcola il capitale residuo del mutuo) e l'eventuale penale, voce per voce.
  4. Se l'estinzione è motivata da un cambio di banca più che dalla chiusura del debito, valutare anche la strada della surroga, che per legge non comporta mai costi per il cliente.
  5. Prima di estinguere per intero, informarsi anche su cosa serve dal punto di vista formale con il notaio in fase di cancellazione dell'ipoteca.

Le domande che ci fanno tutti

Se il mutuo è intestato a una società si paga la penale di estinzione anticipata?

Sì, se il contratto la prevede. L'art. 120-ter TUB protegge solo le persone fisiche: per srl, snc, sas e altri enti la penale è quella scritta nel contratto, e i tetti dell'accordo ABI del 2007 non si applicano, perché riguardano i mutui delle persone fisiche firmati prima del 2 febbraio 2007. Conviene negoziarla alla firma e chiedere il conteggio estintivo prima di chiudere.

La legge Bersani vale anche per l'estinzione parziale?

Sì. Il divieto di penale copre sia l'estinzione totale sia quella parziale, purché il contratto rientri nella norma (mutuo di una persona fisica per comprare o ristrutturare una casa o l'immobile in cui lavora).

Chi ha un mutuo per la seconda casa paga la penale?

No, se il mutuo è intestato a una persona fisica, è servito a comprare o ristrutturare la seconda casa ed è stato firmato dal 3 aprile 2007 in poi (per la prima casa la data è il 2 febbraio 2007). L'art. 120-ter TUB guarda a chi firma e a cosa serve il mutuo, non al fatto che sia la casa di residenza.

Cosa succede se il mio mutuo è stato firmato prima del 2007?

La penale può restare se il contratto la prevede, ma non oltre i tetti dell'accordo ABI del 2 maggio 2007 (art. 161, comma 7-ter, TUB): 0,50% del capitale per i variabili e per i fissi stipulati prima del 2001; per i fissi dal 2001 1,90% nella prima metà del piano e 1,50% nella seconda, zero negli ultimi due anni. La cifra esatta è nel conteggio estintivo che si chiede alla banca.

La banca può inventarsi una penale non scritta in contratto?

No: qualunque costo di estinzione anticipata deve essere previsto esplicitamente nel contratto di mutuo firmato dal cliente. Se non c'è, la banca non può applicarlo unilateralmente.

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