Risposta rapida
La mora si paga sull'importo scaduto, per i giorni di ritardo. La base normativa è l'art. 1224 del codice civile, che prevede gli interessi dal giorno della mora anche senza prova del danno. Ma nel mutuo non si applica il tasso legale: vale la misura pattuita in contratto, di solito espressa come maggiorazione in punti percentuali sul tasso corrispettivo.
Questo significa che la risposta a "quanto sono" sta nel tuo contratto e nel foglio informativo, non in una media di mercato. Quello che si può dire in generale è come si calcolano e quali limiti ha la banca.
Mora e interessi corrispettivi
| Aspetto | Interessi corrispettivi | Interessi di mora |
|---|---|---|
| Funzione | Compenso per il capitale prestato | Risarcimento del ritardo |
| Quando maturano | Durante tutto il piano, dentro la rata | Solo dopo la scadenza non onorata |
| Su cosa | Capitale residuo | Importo scaduto, secondo la clausola |
Il modo in cui la quota interessi ordinaria si costruisce dentro la rata è spiegato in come funziona il piano di ammortamento. Se la clausola di mora colpisce l'intera rata, comprensiva della quota interessi già maturata, si apre il tema trattato in anatocismo nel mutuo.
Come si calcola
La formula standard, a interesse semplice su base 365 giorni, è:
Mora = importo scaduto × tasso di mora annuo × giorni di ritardo ÷ 365
Tre dettagli fanno la differenza e vanno letti nel contratto, non assunti per ipotesi:
- La base: la mora si applica alla sola quota capitale della rata o all'intera rata? La clausola lo specifica.
- La decorrenza: di norma dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento effettivo.
- Il tasso: è quello di mora, diverso dal tasso del mutuo, spesso indicato come "tasso corrispettivo maggiorato di N punti".
Se il ritardo è di pochi giorni, l'importo è tipicamente modesto ma non privo di conseguenze sul piano informativo: il caso concreto è analizzato in cosa succede se pago la rata in ritardo di pochi giorni.
La mora può essere usuraria
La disciplina antiusura non riguarda solo il tasso del finanziamento. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, hanno affermato che l'art. 644 c.p. e la L. 108/1996 si applicano anche agli interessi moratori pattuiti: anche la clausola di mora, quindi, va confrontata con il limite di legge.
Il riferimento operativo sono i tassi soglia rilevati trimestralmente dal MEF sulla base dei tassi effettivi globali medi comunicati da Banca d'Italia. Come si legge quel meccanismo è spiegato in tasso soglia di usura sui mutui: il decreto del trimestre in corso è la fonte da consultare, perché i valori cambiano ogni tre mesi.
Nessuna conclusione automatica. Se sospetti una mora fuori soglia, il confronto va fatto sul tuo contratto e sul decreto del periodo di stipula, con l'assistenza di un professionista. Le conseguenze dell'eventuale usurarietà della sola clausola di mora sono un tema tecnico su cui la giurisprudenza ragiona caso per caso.
Se il ritardo si prolunga
- Segnalazione creditizia: gli insoluti finiscono nei sistemi di informazione creditizia e nella Centrale dei Rischi. Come si legge quella posizione è in Centrale dei Rischi: come la legge la banca.
- Decadenza dal beneficio del termine: la clausola contrattuale può consentire alla banca di chiedere l'intero capitale residuo dopo un certo numero di rate insolute. La soglia è contrattuale, non fissata da una norma generale.
- Escalation: nei casi più gravi si arriva alle azioni di recupero descritte in cosa succede se non pago il mutuo.
Se la rata è diventata insostenibile, prima di accumulare insoluti vale la pena verificare le alternative: rinegoziazione, allungamento della durata o surroga. Metti a confronto gli scenari con la simulazione mutuo GoMutuo.
Contenuto informativo di carattere generale, non consulenza legale né finanziaria. Riferimenti: art. 1224 e 1186 c.c., art. 644 c.p., L. 108/1996, decreti trimestrali del MEF sui tassi soglia, Cass. Sez. Un. n. 19597 del 18 settembre 2020. Tasso di mora, base di calcolo e soglie di decadenza dipendono dal singolo contratto.



