Se hai già ricevuto l'atto di pignoramento per il mutuo non pagato, la casa non è ancora persa. Lo strumento principale a tua disposizione è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): depositi almeno 1/6 del debito residuo in cancelleria e chiedi al giudice di sostituire l'immobile con il pagamento in denaro, anche a rate fino a 48 mesi. Il vincolo di tempo è stretto: l'istanza va presentata prima dell'ordinanza di vendita e una sola volta. In alternativa puoi valutare opposizione all'esecuzione, saldo e stralcio o un piano da sovraindebitamento.
Prima cosa da fare: verifica in cancelleria (o tramite il tuo avvocato) se il giudice dell'esecuzione ha già emesso l'ordinanza di vendita. È lo spartiacque: prima di quel momento la conversione è ancora possibile, dopo no.
Dal pignoramento alla vendita: le fasi
L'esecuzione immobiliare per mutuo non pagato segue una sequenza precisa. Sapere a che punto ti trovi è indispensabile per capire quali strumenti hai ancora a disposizione.
| Fase | Cosa succede | Puoi ancora convertire? |
|---|---|---|
| Notifica atto di pignoramento | Vincolo trascritto nei registri immobiliari | Sì |
| Istanza di vendita del creditore | Entro 45 giorni dal pignoramento | Sì |
| Perizia CTU e udienza | Stima del valore dell'immobile | Sì |
| Ordinanza di vendita (art. 569 c.p.c.) | Il giudice fissa modalità e data dell'asta | No — termine scaduto |
| Asta e aggiudicazione | Vendita coattiva dell'immobile | No |
Per il quadro completo di cosa succede prima che si arrivi a questo punto — mora, segnalazione CRIF, decadenza dal beneficio del termine — vedi la guida cosa succede se non pago il mutuo. Questo articolo si concentra invece su cosa fare quando il pignoramento è già stato notificato.
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
La conversione è lo strumento di maggior favore per il debitore previsto dal codice di rito: consente di sostituire l'immobile pignorato con una somma di denaro pari all'intero debito (capitale, interessi e spese), evitando la vendita coattiva. Non è una contestazione del credito — presuppone anzi che tu voglia pagare — quindi non va confusa con un'opposizione.
Chi può chiederla e quando
- Può presentarla il debitore esecutato (anche un comproprietario non esecutato in alcuni casi), non un terzo estraneo al debito.
- Va depositata prima dell'ordinanza di vendita o assegnazione (artt. 569, 552, 530 c.p.c. a seconda del bene). Dopo, è inammissibile.
- Può essere presentata una sola volta: se viene rigettata per vizi formali non si può ripresentare.
Il deposito cauzionale: 1/6 del debito
Insieme all'istanza va versato in cancelleria un deposito non inferiore a 1/6 dell'importo dovuto al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti (capitale + interessi + spese), dedotti i pagamenti già effettuati e documentati. La soglia è scesa da 1/5 a 1/6 con il D.L. 135/2018 (conv. L. 12/2019) e resta questa nel 2026. Un deposito insufficiente rende l'istanza inammissibile: nessun margine di tolleranza.
Il giudice fissa un'udienza entro circa 30 giorni dal deposito per sentire le parti e determinare con ordinanza l'importo definitivo, tenendo conto anche dei crediti di eventuali creditori intervenuti fino a quella data (Cass. n. 411/2020).
Pagamento a rate: fino a 48 mesi
Dopo il deposito iniziale, se ci sono giustificati motivi il giudice può disporre che la somma residua sia versata a rate mensili per un periodo massimo di 48 mesi, con interessi scalari al tasso convenzionale o, in mancanza, al tasso legale. Non è un diritto automatico: l'istanza deve motivare perché la dilazione è necessaria e sostenibile.
Attenzione alla decadenza: il mancato pagamento, o un ritardo superiore a 30 giorni anche di una sola rata, fa decadere dal beneficio. Le somme già versate restano acquisite ai creditori e il giudice dispone immediatamente la ripresa della vendita. Chiedi la rateizzazione solo se hai ragionevole certezza di poterla sostenere fino in fondo.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la legittimità del termine perentorio della conversione, ritenendolo un bilanciamento ragionevole tra il diritto all'abitazione del debitore e l'effettività della tutela del credito.
Le altre difese possibili
Se la conversione non è percorribile — perché manca la liquidità anche solo per il deposito di 1/6, o perché la vendita è già stata disposta — restano altre strade, spesso da valutare in parallelo:
1. Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Ha senso solo se ci sono vizi concreti: titolo esecutivo irregolare, notifica del precetto o del pignoramento difettosa, importo del credito calcolato in modo scorretto (ad esempio con clausole anatocistiche o usurarie contestabili). Un'opposizione fondata può sospendere la vendita, ma non serve a "pagare meno" se il debito è legittimo.
2. Saldo e stralcio con la banca o il servicer
Se il credito è già stato ceduto a un fondo NPL, spesso c'è margine per negoziare un pagamento ridotto rispetto al debito nominale. Richiede il consenso della controparte e tempi non brevi: va avviato il prima possibile, idealmente prima che la vendita sia fissata. Approfondisci nella guida saldo e stralcio mutuo: come funziona e quanto offrire.
3. Piano di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 14/2019, ex L. 3/2012)
Se sei una persona fisica non imprenditore e il debito complessivo (non solo il mutuo) è diventato insostenibile — magari dopo aver già valutato la moratoria ABI o il Fondo Gasparrini — puoi presentare all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) un piano di ristrutturazione che può prevedere anche la falcidia parziale dei crediti. Se omologato dal tribunale, sospende le esecuzioni in corso e porta all'esdebitazione. È un percorso più lungo e strutturato, da attivare con l'assistenza di un gestore della crisi iscritto.
4. Vendita volontaria concordata
Anche a procedura avviata, in alcuni casi è possibile concordare con il creditore una vendita volontaria dell'immobile fuori asta, che quasi sempre garantisce un ricavato più alto rispetto alla vendita giudiziaria e può chiudere il debito residuo con condizioni migliori. Spesso chi si trova in questa situazione valuta anche le dinamiche su come comprare una casa pignorata per capire come muoversi sul mercato.
Errori che fanno perdere la casa
- Aspettare l'ordinanza di vendita per muoversi: a quel punto la conversione non è più ammissibile. Agisci nelle prime settimane dopo la notifica del pignoramento.
- Presentare l'istanza senza il deposito completo di 1/6: anche un euro in meno rende l'istanza inammissibile e non si può ripresentare.
- Chiedere la rateizzazione senza essere sicuri di poterla sostenere: un solo ritardo oltre 30 giorni fa perdere quanto già versato e riapre subito la vendita.
- Ignorare il fascicolo dell'esecuzione: senza sapere a che punto è la procedura (istanza di vendita? perizia CTU? udienza fissata?) rischi di scoprire tardi che il termine per la conversione è scaduto.
- Affrontare la procedura senza assistenza legale: la conversione non richiede formalmente un avvocato, ma la complessità del calcolo e i termini perentori rendono il fai-da-te molto rischioso su un patrimonio importante come la casa.
Se stai valutando come uscire da una situazione di mutuo in sofferenza, prima ancora che si arrivi al pignoramento, confronta le opzioni con una simulazione o una consulenza gratuita: capire per tempo se rinegoziazione, surroga o sospensione sono ancora percorribili può evitare l'intera procedura giudiziaria.
Domande frequenti
Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026. Riferimenti normativi: art. 495, 496, 569, 615 c.p.c.; D.L. 135/2018 conv. L. 12/2019; Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 65 ss., ex L. 3/2012). Giurisprudenza: Cass. n. 411/2020 (Sez. VI). Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale personalizzata: per la tua situazione specifica rivolgiti a un avvocato o a un OCC.



