Chi paga le spese condominiali tra compromesso e rogito?

Tra compromesso e rogito le spese condominiali ordinarie restano a carico del venditore fino al giorno del rogito, perché il preliminare non trasferisce la proprietà. Per le spese straordinarie conta il momento della delibera assembleare che approva i lavori (Cass. 24236/2025): se l'assemblea ha deliberato prima del rogito, paga il venditore anche se i lavori vengono eseguiti dopo; se delibera dopo, paga l'acquirente. Verso il condominio, però, l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c. prevede che il nuovo proprietario risponda in solido col venditore per i contributi dell'anno in corso e di quello precedente: il condominio può quindi chiedere il pagamento a entrambi, salvo poi il diritto di rivalsa tra le parti.

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Facciata di un edificio condominiale con balconi, tra compromesso e rogito nella compravendita immobiliare

Chi paga: risposta rapida

Tra compromesso e rogito le spese condominiali ordinarie restano a carico del venditore, perché il preliminare non trasferisce la proprietà. Per le spese straordinarie conta invece il momento della delibera assembleare che approva i lavori, non quello di esecuzione o fatturazione. Verso il condominio, però, l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c. prevede che l'acquirente risponda in solido col venditore per i contributi dell'anno in corso e di quello precedente.

Spese ordinarie: la regola generale

Le spese ordinarie di condominio (pulizie, luce delle scale, manutenzione dell'ascensore, compenso dell'amministratore) sono legate alla titolarità dell'immobile. Come per l'IMU, il compromesso ha effetti solo obbligatori e non anticipa il trasferimento della proprietà: fino al rogito il debitore verso il condominio è il venditore, anche se l'acquirente ha già versato una caparra o ha ricevuto le chiavi in anticipo.

Se vuoi ripassare la differenza tra effetti obbligatori e reali del preliminare, parti da cos'è il compromesso e come funziona. Un meccanismo di ripartizione simile, ma su un'imposta diversa, è spiegato in chi paga l'IMU tra compromesso e rogito.

Spese straordinarie: conta la delibera

Per i lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento facciata, tetto, impianti comuni) il criterio non è la data del rogito, ma il momento in cui l'assemblea delibera l'esecuzione dei lavori. È l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, confermato di recente da Cass. n. 24236/2025 e da Cass. n. 7490/2025, che richiamano un principio già affermato in precedenza (tra cui Cass. n. 10235/2013): l'obbligazione contributiva sorge con la delibera attuativa, cioè quella che approva concretamente l'esecuzione e la spesa dei lavori — non le delibere meramente preparatorie o istruttorie.

Applicando questo criterio:

  • Delibera prima del rogito, lavori eseguiti dopo: paga il venditore, perché era condomino al momento della delibera.
  • Delibera dopo il rogito: paga l'acquirente, anche se i lavori riguardano difetti già presenti prima dell'acquisto.
  • Delibere solo preparatorie prima del rogito (es. richiesta preventivi), seguite da delibera attuativa dopo: paga l'acquirente, perché è la delibera attuativa a far sorgere l'obbligo.

La solidarietà dell'art. 63 disp. att. c.c.

Il criterio della delibera regola i rapporti interni tra venditore e acquirente. Ma verso il condominio si applica una regola diversa e più severa per chi compra: l'art. 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello immediatamente precedente.

In pratica, se il venditore ha debiti condominiali pregressi, il condominio può rivolgersi anche al nuovo proprietario per ottenerne il pagamento, senza dover dimostrare a chi spetti in via definitiva l'onere: la prova di quale spesa competa all'anno in corso o a quello precedente rispetto al subentro grava sul condominio che agisce in giudizio. Chi paga al posto dell'altra parte conserva comunque il diritto di rivalsa secondo il criterio della delibera visto sopra.

Per questo, prima di firmare il compromesso, è utile verificare anche la situazione dell'atto di provenienza e degli oneri collegati all'immobile: approfondisci in atto di provenienza e verifiche del notaio.

Tabella di ripartizione

Tipo di spesaCriterio (art. 1123 c.c.)Chi paga tra compromesso e rogito
Ordinarie (pulizie, utenze comuni, amministratore)Millesimi di proprietà, salvo diverso usoVenditore fino al rogito; poi pro-quota giorni nel mese
Straordinarie deliberate prima del rogitoMillesimi, obbligo legato alla deliberaVenditore, anche se eseguite dopo il rogito
Straordinarie deliberate dopo il rogitoMillesimi, obbligo legato alla deliberaAcquirente, condomino al momento della delibera
Debiti pregressi del venditore verso il condominioSolidarietà art. 63 c. 4 disp. att. c.c.Condominio può chiedere a entrambi (anno in corso + precedente)

Come tutelarsi prima del rogito

  1. Chiedi all'amministratore una dichiarazione aggiornata sullo stato dei pagamenti e sulle delibere approvate, eseguite o pendenti.
  2. Verifica i verbali di assemblea degli ultimi due esercizi, per individuare delibere di lavori straordinari già approvate ma non ancora fatturate.
  3. Inserisci nel preliminare una clausola che regoli espressamente la ripartizione economica di eventuali oneri pregressi, distinguendo ordinarie e straordinarie.
  4. In sede di rogito, chiedi il conguaglio delle spese condominiali insieme a quello di IMU e utenze, così da chiudere i conti tra le parti nello stesso atto.

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Attenzione: questo articolo ha finalità informativa e generale e non sostituisce una consulenza legale o notarile personalizzata. Le regole sulla ripartizione delle spese condominiali dipendono anche dal regolamento di condominio e dalle circostanze specifiche: verifica sempre la documentazione con il notaio e l'amministratore prima di firmare compromesso e rogito. GoMutuo opera in convenzione con intermediari del credito e non fornisce consulenza legale o fiscale personalizzata.

Domande frequenti

Chi paga le spese condominiali ordinarie tra compromesso e rogito?

Le paga il venditore fino al giorno del rogito, perché il preliminare non trasferisce la proprietà: il debitore verso il condominio resta il titolare dell'immobile. Dal giorno del rogito l'obbligo passa all'acquirente, con eventuale conguaglio pro-quota in base ai giorni di possesso nel mese in corso.

Chi paga le spese straordinarie deliberate prima del rogito ma eseguite dopo?

Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (tra cui Cass. 24236/2025 e Cass. 7490/2025), conta il momento in cui l'assemblea approva la delibera che decide l'esecuzione dei lavori, non la data di inizio cantiere o di emissione delle fatture. Se la delibera è anteriore al rogito, l'obbligo resta del venditore anche se i lavori proseguono dopo la vendita.

Cosa significa che l'acquirente è solidale per le spese condominiali del venditore?

L'art. 63, comma 4, disp. att. c.c. stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In pratica il condominio può chiedere il pagamento anche al nuovo proprietario per debiti pregressi del venditore, salvo il diritto di quest'ultimo di rivalersi internamente.

Come faccio a sapere se ci sono delibere di spese straordinarie pendenti prima di comprare?

Chiedi all'amministratore di condominio una dichiarazione aggiornata sullo stato dei pagamenti e sulle delibere assembleari approvate ma non ancora eseguite o fatturate. È una verifica da fare prima del preliminare, insieme ai controlli su atto di provenienza e conformità dell'immobile.

Possiamo accordarci diversamente nel compromesso sulla ripartizione delle spese?

Sì, potete concordare tra voi una ripartizione diversa da quella di legge, ma l'accordo vale solo tra le parti: verso il condominio resta operante la solidarietà dell'art. 63 disp. att. c.c. In caso di pagamento anticipato da parte dell'acquirente per debiti del venditore, l'accordo scritto nel preliminare serve a regolare il rimborso in sede di rogito.

Scritto da
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Redazione GoMutuo

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