Il bonifico dei genitori per l'anticipo casa va dichiarato?

Sì, il bonifico ricevuto dai genitori per pagare l'anticipo o la caparra della casa va dichiarato, ma non nella dichiarazione dei redditi (non è un reddito imponibile): va indicato dal notaio nell'atto di compravendita come provenienza delle somme, e fiscalmente è trattato come donazione indiretta ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990. Se il bonifico è collegato in modo dimostrabile all'acquisto formalizzato con atto soggetto a imposta di registro o IVA, la donazione indiretta è esclusa dall'imposta sulle donazioni; resta comunque rilevante ai fini della futura successione tra gli stessi soggetti (collazione) e va sempre eseguita con bonifico tracciabile, mai in contanti, con causale chiara.

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Genitori e figlio che discutono di un aiuto economico per l'acquisto della prima casa, atmosfera calda domestica

In sintesi

Sì, il bonifico dei genitori usato come anticipo o caparra per comprare casa va dichiarato — non nella dichiarazione dei redditi, perché non è un reddito, ma nell'atto notarile di compravendita, come provenienza delle somme impiegate per il pagamento. Si tratta di una donazione indiretta secondo l'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico Successioni e Donazioni): quando è collegata in modo dimostrabile a un acquisto già soggetto a imposta di registro o IVA, questa donazione è esclusa dall'imposta di donazione autonoma. Deve però sempre essere eseguita con bonifico tracciabile (mai contanti) e resta comunque rilevante per la futura successione tra genitore e figlio.

Perché è una donazione indiretta

Quando un genitore versa una somma di denaro al figlio (o direttamente al venditore, o sul conto del figlio che poi la gira in caparra) allo scopo specifico di consentirgli l'acquisto di un immobile, non stiamo parlando di un semplice prestito informale né di un regalo generico: è una liberalità che si realizza non tramite un atto di donazione formale davanti al notaio (art. 782 c.c.), ma indirettamente, attraverso il finanziamento dell'operazione di acquisto. Su questo tema la Cassazione (ord. n. 17424/2023) ha chiarito che l'esclusione dall'imposta di donazione prevista dall'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990 si applica a prescindere dal fatto che la finalità liberale sia espressamente enunciata nell'atto di acquisto: ciò che conta è che il collegamento tra la dazione di denaro e l'acquisto dell'immobile sia dimostrabile con altri elementi (ad esempio contestualità temporale, importi coerenti, rapporto di parentela). L'enunciazione in atto, quindi, non è un requisito imposto da questa pronuncia per ottenere l'esclusione, ma resta comunque la prassi più prudente per documentare fin da subito l'operazione (vedi più avanti).

Non cambia nulla, ai fini della sostanza, se la somma finanzia l'intero prezzo, solo l'anticipo/caparra versato al preliminare, o se il resto del prezzo è coperto da un mutuo: quello che conta è che il denaro dei genitori sia stato effettivamente destinato all'acquisto di quello specifico immobile.

L'esenzione quando è collegata all'atto di acquisto

La norma cardine è proprio l'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990: le donazioni, anche indirette, collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari o aziendali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro (in misura proporzionale) o dell'IVA, non sono soggette all'imposta sulle donazioni. È il motivo per cui il bonifico dei genitori usato per l'anticipo casa, di norma, non genera un'imposta di donazione autonoma da versare a parte: l'operazione "assorbe" la liberalità nell'atto di compravendita già tassato con imposta di registro (o IVA, se acquisto da impresa costruttrice).

Attenzione: l'esclusione riguarda l'imposta di donazione, non elimina l'obbligo di rendere trasparente l'operazione. Su questo aspetto vedi anche l'approfondimento su come una casa ricevuta in donazione diretta impatta sul mutuo, caso distinto ma collegato quando in famiglia si combinano più liberalità (denaro e immobili) nello stesso progetto abitativo.

Franchigie e aliquote: quando si paga davvero

Anche nei casi in cui l'esenzione da collegamento all'atto non si applicasse (ad esempio perché il collegamento con l'acquisto non è dimostrabile, o la somma arriva molto tempo prima o dopo il rogito senza continuità), resta comunque operante la franchigia ordinaria dell'imposta sulle successioni e donazioni. Secondo le aliquote e franchigie pubblicate dall'Agenzia delle Entrate:

BeneficiarioFranchigiaAliquota oltre franchigia
Coniuge e parenti in linea retta (genitori-figli)1.000.000 € per beneficiario4%
Fratelli e sorelle100.000 € per beneficiario6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta/collaterale entro il 3°Nessuna franchigia6%

Fonte: Agenzia delle Entrate, "Imposta di successione — Aliquote e franchigie". Importi verificati sulla pagina ufficiale; verificare eventuali aggiornamenti normativi successivi alla data di pubblicazione di questo articolo.

Nella grande maggioranza dei casi concreti — un anticipo o una caparra per la prima casa di un figlio — l'importo donato resta ben sotto la soglia di 1 milione di euro in linea retta: per questo, anche a prescindere dall'esenzione da collegamento con l'atto, l'imposta di donazione effettivamente dovuta è spesso pari a zero. Ciò non significa però che l'operazione non vada tracciata e dichiarata: la franchigia esonera dal pagamento, non dall'obbligo di trasparenza.

L'enunciazione in atto: cosa fa il notaio

Nella prassi notarile, quando l'acquirente informa il notaio che parte del prezzo (anticipo, caparra o saldo) proviene da un bonifico dei genitori, il notaio inserisce nell'atto una dichiarazione di provenienza delle somme (la cosiddetta "enunciazione" della liberalità), spesso accompagnata dal consenso esplicito del genitore donante se presente in atto o tramite dichiarazione a parte. Questo passaggio:

  • rende trasparente e documentata l'operazione fin dall'origine;
  • consente di applicare correttamente l'esenzione ex art. 1 co. 4-bis se ne ricorrono i presupposti;
  • tutela sia il donante sia il donatario in caso di futuri controlli fiscali o contestazioni tra eredi;
  • evita che la banca, in fase di istruttoria mutuo, sollevi dubbi sulla provenienza dei fondi usati come anticipo.

È lo stesso principio di trasparenza documentale che vale, in un contesto diverso, per chi struttura il pagamento del mutuo tramite una delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.): anche lì la banca e il notaio vogliono che il flusso di denaro tra le parti sia ricostruibile con chiarezza, non genericamente giustificato.

Tracciabilità obbligatoria e causale corretta

L'art. 35, comma 22, del D.L. 223/2006 (conv. L. 248/2006, il c.d. "decreto Bersani") impone, negli atti di trasferimento immobiliare, dichiarazioni sostitutive di atto notorio sulle modalità di pagamento del corrispettivo, proprio per rendere tracciabile ogni somma versata, incluse quelle di provenienza familiare. In pratica, questo significa che:

  1. il bonifico va sempre eseguito con strumenti tracciabili (bonifico bancario, mai contanti né assegni non trasferibili "girati" più volte);
  2. la causale deve essere coerente e veritiera, ad esempio "contributo per acquisto immobile — anticipo/caparra compravendita [indirizzo o riferimento preliminare]";
  3. è utile conservare copia del bonifico e, se possibile, del preliminare o della proposta d'acquisto già firmata, per dimostrare la contestualità con l'operazione;
  4. in fase di rogito, il notaio chiederà comunque conferma della provenienza delle somme indipendentemente dalla causale scritta sul bonifico.

Una causale generica come "prestito" quando in realtà non c'è alcuna intenzione di restituzione crea un disallineamento tra forma e sostanza che può generare contestazioni sia fiscali sia, in futuro, tra coeredi. Meglio la trasparenza fin dall'inizio.

Antiriciclaggio, redditometro e cosa evitare

Un bonifico consistente e coerente con la finalità dichiarata (aiuto per l'acquisto della casa di un figlio) non genera di per sé alcun allarme antiriciclaggio: gli intermediari bancari applicano controlli automatizzati su operazioni sospette, ma un trasferimento tracciato, con causale chiara, tra conti intestati a familiari e coerente con un acquisto immobiliare documentabile rientra nell'operatività ordinaria. I rischi reali nascono quando:

  • la somma arriva in contanti o tramite passaggi non lineari (più bonifici "spezzati" senza causale coerente), che possono far scattare le segnalazioni di operazione sospetta previste dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007);
  • il beneficiario ha un tenore di vita o acquisti non coerenti con i redditi dichiarati e, in sede di accertamento sintetico (il c.d. "redditometro"), non è in grado di giustificare la provenienza della somma con la donazione familiare;
  • manca qualsiasi documentazione (bonifico, dichiarazione al notaio) che colleghi il denaro ricevuto all'acquisto specifico, lasciando spazio a presunzioni fiscali sfavorevoli.

La regola pratica resta semplice: bonifico tracciabile, causale chiara, dichiarazione al notaio. È la combinazione che riduce quasi a zero il rischio di contestazioni successive, sia fiscali sia in fase di valutazione del mutuo da parte della banca.

Effetti sulla futura successione: la collazione

Un aspetto spesso trascurato riguarda gli effetti nel tempo, non immediati: le donazioni — dirette o indirette — fatte da un genitore a un figlio sono soggette a collazione (art. 737 e ss. c.c.) nella futura successione tra gli stessi soggetti, salvo espressa dispensa del donante. In pratica, se in futuro ci sono altri fratelli coeredi, il valore ricevuto in vita per l'acquisto della casa dovrà essere tenuto in considerazione nel calcolo delle rispettive quote ereditarie, per riequilibrare la posizione tra fratelli. Questo vale a prescindere dal fatto che l'imposta di donazione non sia stata versata per effetto dell'esenzione o della franchigia: sono due piani distinti, fiscale e civilistico. Un tema collegato, quando l'aiuto familiare riguarda non denaro ma la proprietà stessa dell'immobile, è quello della nuda proprietà con genitore usufruttuario, un'altra forma di trasferimento intergenerazionale con regole fiscali proprie.

Quando l'anticipo dei genitori copre solo la caparra confirmatoria versata al momento del preliminare, vale la pena ricordare anche le regole specifiche di quella fase contrattuale: le trovi nella guida dedicata alla caparra confirmatoria e mutuo.

Esempio concreto: bonifico di 60.000 € su un acquisto da 220.000 €

Facciamo un caso numerico realistico. Laura acquista casa a 220.000 €: i suoi genitori le bonificano 60.000 € da usare come anticipo/caparra e per le spese accessorie, mentre il resto viene coperto con un mutuo ipotecario per circa 160.000 €.

  • Trattamento fiscale: i 60.000 € sono una donazione indiretta collegata all'atto di compravendita, soggetto a imposta di registro (o IVA). Per effetto dell'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990, questa liberalità è esclusa dall'imposta di donazione autonoma; anche a prescindere da tale esclusione, l'importo resta comunque ben sotto la franchigia di 1.000.000 € prevista per il rapporto genitore-figlio, quindi non ci sarebbe comunque imposta da versare.
  • Cosa si scrive in atto: il notaio, informato che 60.000 € provengono da un bonifico dei genitori, inserisce nell'atto la dichiarazione di provenienza delle somme (enunciazione della liberalità). Come chiarito dalla Cassazione (ord. 17424/2023), questa enunciazione non è condizione necessaria per l'esclusione dall'imposta di donazione, ma resta la scelta più prudente: rende l'operazione trasparente fin dall'origine e riduce il rischio di contestazioni in un eventuale controllo successivo.
  • Effetto sulla futura collazione: a prescindere dal fatto che non sia stata versata alcuna imposta di donazione, i 60.000 € ricevuti da Laura restano soggetti a collazione (art. 737 c.c.) nella futura successione dei genitori, salvo espressa dispensa. Se Laura ha fratelli, quella somma dovrà essere considerata nel riequilibrio delle quote ereditarie al momento dell'apertura della successione.

Cambia poco nella sostanza se, invece di 60.000 €, i genitori versassero solo 20.000 € per la caparra confirmatoria e il resto arrivasse dai risparmi di Laura: quello che conta ai fini fiscali e civilistici è sempre la somma effettivamente donata e il suo collegamento dimostrabile con l'acquisto, non la percentuale che rappresenta sul prezzo totale.

⚠ Disclaimer. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza fiscale, legale o notarile personalizzata. Le regole su donazioni indirette, franchigie e collazione vanno sempre verificate con un notaio o un commercialista sul caso concreto, anche perché soglie e aliquote possono essere modificate da futuri interventi normativi.

⚠ Disclaimer. Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza creditizia personalizzata. Ogni banca applica policy interne proprie su reddito minimo, rapporto rata/reddito e garanzie richieste: nessun esito è garantito. Per la propria situazione specifica è sempre necessario un confronto diretto con la banca o con un consulente creditizio abilitato. GoMutuo opera in qualità di intermediario del credito iscritto all'OAM (Organismo Agenti e Mediatori); il servizio di intermediazione è gratuito per il cliente.

Domande frequenti

Il bonifico dei genitori per l'anticipo casa aumenta il mio reddito imponibile?

No. Una donazione, anche indiretta, non è reddito e non va indicata nel Modello 730 o Redditi PF come provento imponibile IRPEF. La sua rilevanza fiscale è quella specifica dell'imposta sulle donazioni, non dell'imposta sui redditi.

Se non lo dichiaro al notaio, rischio qualcosa?

Sì. Se in fase di accertamento (anche a distanza di anni) emerge che una somma consistente e non giustificata è transitata sul conto prima del rogito, l'Agenzia delle Entrate può presumere una donazione non dichiarata e applicare l'imposta con sanzioni. Dichiarare la provenienza al notaio al momento dell'atto è la tutela migliore.

Posso ricevere l'anticipo in contanti dai miei genitori per evitare tracce?

È fortemente sconsigliato ed espone a rischi seri: oltre ai limiti di legge sull'uso del contante, l'assenza di tracciabilità rende la somma non dimostrabile in atto e più esposta a contestazioni antiriciclaggio e fiscali. Il bonifico bancario con causale chiara è lo strumento corretto.

Cosa devo scrivere nella causale del bonifico?

Una formula semplice e veritiera, ad esempio 'Contributo per acquisto immobile sito in [città], anticipo/caparra compravendita'. Evita causali generiche come 'prestito' se in realtà è un aiuto a fondo perduto: la coerenza tra causale, dichiarazioni al notaio e realtà dei fatti è ciò che protegge in caso di verifica.

Se in futuro dovrò dividere l'eredità con i miei fratelli, questo bonifico conta?

Sì. Le donazioni, anche indirette, fatte in vita da un genitore a un figlio sono soggette a collazione (art. 737 c.c.) nella futura successione, salvo dispensa espressa: il valore ricevuto va tenuto presente nei rapporti tra coeredi, indipendentemente dal fatto che l'imposta di donazione non sia stata pagata.

L'esenzione dall'imposta di donazione vale anche se il mutuo copre il resto del prezzo?

Sì: ciò che conta è che la somma donata sia collegata, anche solo in parte, al pagamento del prezzo di un acquisto soggetto a imposta di registro o IVA. È del tutto normale che il bonifico dei genitori copra l'anticipo/caparra e che il resto sia finanziato con un mutuo ipotecario.

Scritto da
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Redazione GoMutuo

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