Acconto o caparra: che differenza c'è quando compri casa?

L'acconto è un semplice anticipo sul prezzo, senza funzione sanzionatoria: se la compravendita non si conclude va restituito. La caparra confirmatoria dell'art. 1385 del codice civile ha invece funzione di garanzia: se l'acquirente è inadempiente la perde, se lo è il venditore deve restituirla al doppio. La caparra penitenziale dell'art. 1386 c.c. è il corrispettivo di un diritto di recesso libero, che si esercita senza dover provare la colpa dell'altra parte. Quello che conta giuridicamente non è l'etichetta scritta nella proposta ma la funzione economica reale dell'accordo, quindi la dicitura va scelta con attenzione. Se il mutuo non viene concesso, la somma si recupera solo se la proposta contiene una clausola sospensiva scritta legata all'ottenimento del finanziamento.

GoMutuo9 min di lettura
Acquirente che firma una proposta d'acquisto con assegno e chiavi di casa sulla scrivania, immagine editoriale sulla differenza tra acconto e caparra

Acconto e caparra non sono la stessa cosa. L'acconto è un semplice anticipo sul prezzo, senza funzione sanzionatoria: se l'affare non si chiude va restituito. La caparra confirmatoria (art. 1385 del codice civile) ha funzione di garanzia: se è inadempiente l'acquirente la perde, se lo è il venditore va restituita al doppio. La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è il prezzo di un diritto di recesso libero, esercitabile senza provare colpe. Quello che qualifica la somma non è l'etichetta usata, ma la funzione sostanziale dell'accordo: per questo la dicitura nella proposta va scelta con cura.

Questa guida mette a confronto i tre istituti come categorie giuridiche e ne segue gli effetti in caso di recesso e di inadempimento. Sul funzionamento della sola caparra confirmatoria nel percorso mutuo resta la guida dedicata, mentre il problema di cassa di chi non ha liquidità pronta è trattato in si può usare il mutuo per pagare la caparra.

Acconto: un anticipo sul prezzo e nulla più

L'acconto è un pagamento parziale anticipato del prezzo. Non ha funzione di garanzia né sanzionatoria: se la compravendita non si perfeziona, per qualsiasi ragione, la somma va restituita. Il venditore che ritiene di aver subito un danno deve dimostrarlo e agire in giudizio, senza poter trattenere automaticamente nulla.

Per l'acquirente è quindi la forma meno rischiosa, ma è anche la meno rassicurante per il venditore: nella prassi delle agenzie viene usata soprattutto per importi contenuti o in fasi molto preliminari della trattativa.

Caparra confirmatoria: garanzia con due direzioni

L'art. 1385 del codice civile disciplina l'ipotesi più diffusa nelle compravendite immobiliari. Gli effetti sono simmetrici:

  • Inadempimento dell'acquirente: il venditore può recedere e trattenere la caparra.
  • Inadempimento del venditore: l'acquirente può recedere e pretendere il doppio della somma versata.
  • Contratto che si conclude: la caparra viene imputata al prezzo, quindi scomputata dal saldo al rogito.

In alternativa al recesso, la parte non inadempiente può chiedere l'esecuzione del contratto o la sua risoluzione con il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie. Le percentuali che si incontrano nella prassi, in genere una quota del prezzo, sono uso commerciale e non un obbligo di legge.

Caparra penitenziale: il prezzo del recesso

Con la caparra penitenziale dell'art. 1386 c.c. le parti si attribuiscono un diritto di recesso e ne fissano in anticipo il costo. Chi recede perde la somma versata, o la restituisce se l'ha ricevuta, e la vicenda si chiude: non c'è spazio per pretendere il doppio né per chiedere ulteriori risarcimenti.

È lo strumento adatto quando entrambe le parti vogliono un'uscita ordinata e prevedibile. Va però pattuita in modo esplicito, perché in assenza di indicazioni la lettura più frequente è quella della caparra confirmatoria.

Come qualificare la somma nella proposta d'acquisto

La proposta d'acquisto è il documento in cui si versa il primo assegno, spesso prima del preliminare. Tre accortezze fanno la differenza:

  1. Indica il titolo del versamento, scrivendo se si tratta di acconto, caparra confirmatoria o penitenziale, e non lasciare la formula generica "a garanzia".
  2. Disciplina gli effetti coerentemente con il titolo scelto: cosa accade se la proposta non viene accettata, se il rogito non si tiene, se il finanziamento manca.
  3. Indica chi custodisce la somma e con quali modalità di svincolo, in particolare quando l'assegno è intestato al venditore ma trattenuto dall'agenzia.

Il passaggio da proposta a compromesso, con i controlli da fare in mezzo, è ricostruito in che cos'è il compromesso.

Se il mutuo non arriva: il ruolo della clausola sospensiva

È il punto in cui si perdono più soldi. Senza una clausola scritta che subordini l'efficacia dell'accordo all'ottenimento del mutuo, il mancato finanziamento resta un rischio dell'acquirente: il venditore può considerarlo inadempiente e trattenere la caparra confirmatoria.

La clausola va formulata con precisione, indicando importo minimo, termine entro cui deve arrivare la delibera e obbligo di attivarsi in buona fede. Come si scrive e quali insidie nasconde è spiegato in come funziona la clausola sospensiva. Prima di firmare conviene avere un'idea realistica del capitale ottenibile: puoi partire da una simulazione su GoMutuo.

Cenni fiscali: la caparra nel preliminare registrato

Quando il preliminare viene registrato, acconti e caparra hanno un trattamento fiscale proprio ai fini dell'imposta di registro. La disciplina è stata modificata dal D.Lgs. 139/2024, che prevede la tassazione della caparra nei limiti dell'imposta dovuta sull'atto definitivo; i casi limite e i preliminari già in corso vanno verificati con il notaio sulla base delle indicazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

Sugli obblighi e sui tempi di registrazione dell'accordo preliminare il riferimento è registrazione del preliminare.

Domande frequenti

Le risposte brevi ai dubbi più comuni su acconto, caparra e mancato mutuo sono raccolte nella sezione FAQ di questa pagina.

Informazioni di carattere generale aggiornate al 31 agosto 2026, basate sul codice civile e su fonti pubbliche di Agenzia delle Entrate e Consiglio Nazionale del Notariato. Per la redazione di proposta e preliminare è necessario il supporto di un professionista.

Domande frequenti

Se nella proposta scrivo caparra ma la somma copre quasi tutto il prezzo, vale come caparra?

Non necessariamente. La qualificazione della somma dipende dalla funzione economica reale dell'accordo e non dal nome usato nel documento: un versamento che di fatto anticipa gran parte del prezzo può essere interpretato come acconto. Per questo la dicitura va accompagnata da una disciplina coerente degli effetti in caso di inadempimento.

Che differenza pratica c'è tra recesso con caparra penitenziale e risoluzione con caparra confirmatoria?

Con la caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) basta la volontà di sciogliersi dal contratto: si perde la somma versata, o la si restituisce, senza dover dimostrare colpe altrui. Con la confirmatoria (art. 1385 c.c.) serve un inadempimento imputabile alla controparte per trattenerla o per pretenderne il doppio.

Se il mutuo non viene concesso, riavrò la caparra?

Solo se la proposta o il preliminare contengono una clausola sospensiva che subordina l'efficacia dell'accordo all'ottenimento del finanziamento. In assenza di quella clausola il mancato mutuo è considerato un rischio dell'acquirente e il venditore può trattenere la caparra confirmatoria.

La caparra versata alla proposta d'acquisto ha lo stesso regime dell'art. 1385 c.c.?

Sì, se la proposta indica espressamente che la somma è versata a titolo di caparra confirmatoria e ne disciplina gli effetti. Se il testo è generico o l'importo è modesto è più frequente la qualificazione come semplice anticipo, restituibile in caso di mancata accettazione della proposta.

L'imposta di registro pagata sulla caparra nel preliminare si recupera?

Il regime del contratto preliminare è stato modificato dal D.Lgs. 139/2024 e prevede la tassazione della caparra nei limiti dell'imposta dovuta sull'atto definitivo. I casi limite, come la distinzione tra acconto e caparra o i preliminari già in corso, vanno verificati con il notaio sulla base delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Scritto da
GoMutuo
Redazione GoMutuo

Contenuti informativi redatti dalla redazione di GoMutuo sulla base di informazioni pubbliche, normativa vigente e fonti ufficiali. Le informazioni hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono consulenza personalizzata.

Continua a leggere