La risposta in un numero. Bonus mobili 2026: detrazione 50% su max 5.000 € — ma solo se collegato a un intervento edilizio sull'immobile, non al solo acquisto con mutuo (Agenzia delle Entrate, art. 16 c. 2 D.L. 63/2013).
La risposta breve
No, comprare casa con un mutuo non dà di per sé diritto al bonus mobili. La detrazione IRPEF del 50%, su una spesa massima di 5.000 euro per il 2026, non è legata al finanziamento con mutuo, ma a un intervento di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro) eseguito sull'immobile da arredare. Se hai comprato una casa già finita da un privato, o nuova da un'impresa fuori dai due casi che vedi sotto, con un mutuo di sola compravendita e nessun lavoro edilizio collegato, il bonus mobili non spetta.
Il discorso cambia se, insieme all'acquisto, hai eseguito o stai eseguendo lavori di ristrutturazione sull'immobile: in quel caso il bonus mobili può spettare, a prescindere dal fatto che l'acquisto sia stato finanziato con un mutuo. Spetta anche senza lavori tuoi in due casi di acquisto da un'impresa: un'abitazione in un edificio ristrutturato per intero, o una casa antisismica comprata con il sismabonus acquisti.
Cos'è il bonus mobili e a cosa è collegato
Il bonus mobili ed elettrodomestici è disciplinato dall'art. 16, comma 2 del D.L. 63/2013 ed è una detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe non inferiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, alla F per frigoriferi e congelatori) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per il 2026 la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 22) ha prorogato la misura senza modifiche rispetto al 2025.
Il punto centrale, spesso frainteso, è questo: il bonus mobili è un'agevolazione accessoria a un intervento edilizio, non un incentivo autonomo collegato all'acquisto della casa. Lo chiarisce la guida dell'Agenzia delle Entrate "Bonus mobili ed elettrodomestici" (aggiornamento gennaio 2026): per usufruirne è necessario che sull'immobile sia in corso, o si sia concluso, un intervento che dia diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 16-bis TUIR. La condizione è scritta nella norma stessa: «la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto».
Perché il mutuo da solo non basta
Un mutuo per l'acquisto della prima casa, anche se di importo elevato e anche se copre l'intero prezzo dell'immobile, non è un intervento edilizio. Non rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia richiamati dall'art. 16-bis TUIR. Per questo motivo chi compra una casa pronta all'uso, con un mutuo di sola compravendita e senza lavori, non ha titolo per il bonus mobili, anche se acquista divano, cucina o elettrodomestici nello stesso periodo. Fanno eccezione i due acquisti da un'impresa che trovi più sotto.
Per approfondire come funziona un mutuo che unisce acquisto e lavori, vedi mutuo acquisto e ristrutturazione come funziona.
Quando il bonus mobili spetta a chi ha acquistato con mutuo
Il bonus mobili può spettare a chi ha comprato casa con un mutuo se ricorre una di queste situazioni:
- Il mutuo copre anche lavori di ristrutturazione (il cosiddetto mutuo "misto" acquisto + ristrutturazione): se i lavori rientrano tra gli interventi agevolabili ex art. 16-bis TUIR e sono iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente all'acquisto dei mobili, il bonus mobili è utilizzabile.
- Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione con fondi propri, in parallelo o subito dopo l'acquisto con mutuo: anche in questo caso l'immobile risulta "oggetto di ristrutturazione" e il bonus mobili si applica, indipendentemente dal fatto che l'acquisto della casa sia stato finanziato o meno.
- Hai comprato da un'impresa un'abitazione in un edificio ristrutturato per intero: i lavori sul fabbricato devono essere un restauro o una ristrutturazione, e la vendita deve arrivare entro 18 mesi dalla loro fine. Come acquirente hai la detrazione per il recupero edilizio (art. 16-bis, comma 3, TUIR), e quindi anche il bonus mobili. Come data di inizio dei lavori conta quella dell'acquisto (guida dell'Agenzia delle Entrate sul bonus mobili, gennaio 2026).
- Hai comprato una casa antisismica con il sismabonus acquisti: un'impresa ha demolito e ricostruito l'edificio per ridurre il rischio sismico e vende le abitazioni entro 30 mesi dalla fine dei lavori. Per l'Agenzia delle Entrate anche questa detrazione dà diritto al bonus mobili: l'acquirente «potrà fruire delle agevolazioni fiscali in argomento per l'arredo dell'abitazione» (risposta n. 558 del 2020). Come funziona la detrazione lo spieghiamo nella guida al sismabonus acquisti.
In tutti questi casi il bonus mobili si somma alla detrazione per il recupero edilizio, o al sismabonus. Si somma anche alla detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi del mutuo per l'abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b), TUIR), perché si tratta di spese distinte. L'analisi completa di questa cumulabilità è in bonus ristrutturazione 50% e mutuo: si cumulano?. Per capire come funziona nel dettaglio la detrazione sugli interessi passivi del mutuo prima casa, vedi detrazione interessi mutuo nel modello 730.
Importi, aliquota e pagamenti
Per il 2026 la detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta, calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ristrutturata, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio: sono le cifre che il testo vigente dell'art. 16, comma 2 indica per gli anni 2024, 2025 e 2026. L'importo detraibile va ripartito in 10 quote annuali di pari importo (Agenzia delle Entrate, guida di gennaio 2026). I pagamenti devono avvenire con bonifico, carta di credito o di debito; non è ammesso il pagamento in contanti o con assegno.
Se stai valutando un mutuo che copra sia l'acquisto sia una quota di lavori, con la simulazione online vedi quanto puoi chiedere e con che rata. Con il tuo commercialista verifica poi se gli interventi soddisfano i requisiti del bonus mobili.
Errori comuni da evitare
- Confondere l'acquisto con il recupero edilizio. Comprare casa, anche con mutuo, non è equivalente a ristrutturarla: fuori dai casi di acquisto da un'impresa visti sopra, sono due fattispecie diverse ai fini del bonus mobili.
- Sbagliare le date. I lavori edilizi devono essere iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di acquisto dei mobili: comprare arredi prima dell'inizio lavori, o troppo tempo dopo, può far perdere il diritto alla detrazione.
- Non conservare la documentazione. Servono le fatture o gli scontrini "parlanti" degli acquisti, oltre alla documentazione che attesta l'intervento edilizio collegato (comunicazioni, fatture dei lavori, eventuale CILA/SCIA).
Prima di affrontare l'iter, verifica sempre con un commercialista o con la guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate se il tuo intervento specifico soddisfa i requisiti, perché le casistiche pratiche (comodato, cointestazione, immobili in comproprietà) possono variare l'esito.
Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata. Per la propria situazione specifica si consiglia di rivolgersi a un commercialista o consultare le guide ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.
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