Bonus ristrutturazione 50% e mutuo: si cumulano nel 2026?

Sì, nel 2026 il bonus ristrutturazione 50% (art. 16-bis TUIR, aliquota confermata da L. 199/2025) e la detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi del mutuo per l'abitazione principale (art. 15 c. 1 lett. b TUIR — max 4.000 €/anno; oppure art. 15 c. 1-ter per costruzione/ristrutturazione — max 2.582,28 €/anno) sono pienamente cumulabili perché riguardano spese distinte. Il bonus 50% spetta solo ai titolari di diritto di proprietà o diritto reale sull'immobile adibito ad abitazione principale (36% negli altri casi), con tetto di 96.000 € per unità nel 2025-2026. I pagamenti vanno effettuati con bonifico parlante, sul quale banche e Poste applicano dal 1° marzo 2024 una ritenuta d'acconto dell'11% (L. 213/2023, art. 1 c. 88), non più dell'8%.

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Casa in miniatura con pennello, calcolatrice e monete su sfondo beige — bonus ristrutturazione e mutuo

In sintesi: cumulano o no

Sì, cumulano. Il bonus ristrutturazione 50% (art. 16-bis TUIR) e la detrazione IRPEF degli interessi passivi del mutuo per l'abitazione principale (art. 15 TUIR) sono due agevolazioni distinte che colpiscono spese diverse — corrispettivo alla ditta e interessi alla banca — e non c'è alcuna incompatibilità normativa. In dichiarazione vanno in righi separati del modello 730 o Redditi PF.

Nel 2026, grazie alla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che ha prorogato le aliquote della L. 207/2024, il bonus resta al 50% per l'abitazione principale del titolare di proprietà/diritto reale (36% negli altri casi), con tetto invariato di 96.000 € per unità. Se stai per firmare un mutuo anche per ristrutturare, simula su GoMutuo l'importo di mutuo misto acquisto + ristrutturazione per capire la rata reale e sfruttare al massimo entrambe le detrazioni.

Aliquote e tetti bonus ristrutturazione 2026

La tabella riepiloga la disciplina in vigore, come chiarita dall'Agenzia delle Entrate nella pagina "La misura della detrazione e i limiti di detraibilità" e nelle guide ufficiali aggiornate a febbraio 2026:

Anno spesaAbitazione principale (proprietario/diritto reale)Altri casiTetto per unità
2025-202650%36%96.000 € (prima casa) / 48.000 € (altri)
202736%30%96.000 €
2028-203330%30%48.000 € (distinzione ab. principale / altri cade: aliquota unica 30% per tutte le abitazioni)
Dal 203436% (regime a regime art. 16-bis TUIR)36%48.000 €

Riferimenti: L. 207/2024 art. 1 cc. 54-56; L. 199/2025 (proroga aliquote 2026). La maggiorazione al 50% richiede che l'immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori (anche se non lo era all'inizio).

Perché bonus 50% e interessi mutuo sono cumulabili

La logica è semplice: è vietata la doppia deduzione della stessa spesa, ma qui abbiamo due spese diverse.

  • Il bonus 50% (art. 16-bis TUIR) si applica al corrispettivo pagato all'impresa per opere edilizie (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, ecc.).
  • La detrazione del 19% (art. 15 TUIR) si applica agli interessi passivi pagati alla banca per il mutuo ipotecario collegato all'abitazione principale.

Le due detrazioni convivono nello stesso 730: righi diversi, basi diverse, nessuna sovrapposizione. Il concetto è confermato in tutta la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 7/E del 27 aprile 2018 e successive guide annuali).

Detrazione interessi mutuo: le due strade dell'art. 15 TUIR

NormaFinalità del mutuoLimite annuoRigo 730
Art. 15 c. 1 lett. b) TUIRAcquisto abitazione principale4.000 € (max detrazione 760 €)E7
Art. 15 c. 1-ter TUIRCostruzione/ristrutturazione abitazione principale2.582,28 € (max detrazione ~490 €)E8 cod. 10

Il limite si intende per contribuente (non per immobile) e si suddivide pro-quota tra i cointestatari del mutuo. Per l'acquisto (E7) l'immobile deve diventare abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto; per la ristrutturazione (E8) i lavori devono iniziare entro 6 mesi dalla stipula del mutuo.

Il caso del mutuo "acquisto + ristrutturazione"

Il mutuo misto è un finanziamento unico che copre sia il prezzo d'acquisto sia i lavori. In questi casi, la disciplina chiarita dalla Circolare 7/E del 27 aprile 2018 e dalla Risposta a interpello n. 38/2019 richiede di:

  1. Separare le due quote di interessi nel 730: quella per l'acquisto va al rigo E7 (max 4.000 €), quella per la ristrutturazione al rigo E8 cod. 10 (max 2.582,28 €).
  2. Applicare la proporzione indicata nel contratto di mutuo: se il contratto stabilisce «€ X per acquisto, € Y per ristrutturazione», quella è la base per ripartire gli interessi annui pagati.
  3. Rapportare la quota ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute: se hai chiesto 30.000 € per lavori ma ne hai spesi solo 20.000, gli interessi detraibili di quella quota si riducono proporzionalmente.
  4. Cumulare le due detrazioni durante il periodo lavorie per i 6 mesi successivi al termine. Dopo, resta solo la detrazione per acquisto (E7).

Per approfondire la meccanica del prodotto vedi la guida al mutuo acquisto e ristrutturazione mutuo acquisto e ristrutturazione: come funziona.

Bonifico parlante: 3 dati obbligatori + ritenuta 11%

Perché il pagamento delle fatture dei lavori sia agevolabile al 50%, deve essere effettuato con il cosiddetto bonifico parlante — un bonifico bancario o postale contenente tre dati obbligatori:

  1. Causale del versamento con riferimento normativo. Esempio: «Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall'art. 16-bis DPR 917/86 — fattura n. XX del gg/mm/aaaa».
  2. Codice fiscale del beneficiario della detrazione: chi sostiene la spesa e la porterà in dichiarazione (può coincidere o meno con l'intestatario dell'immobile, purché ne abbia titolo).
  3. Partita IVA o codice fiscale del soggetto che ha eseguito i lavori: impresa o professionista destinatario del pagamento.

⚠️ Ritenuta d'acconto sul bonifico parlante: 11% dal 1° marzo 2024. La L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 comma 88 ha aumentato la ritenuta operata da banche e Poste dall'8% all'11%. La regola vale ancora nel 2026. Alcune pagine del sito dell'Agenzia delle Entrate potrebbero riportare ancora "8%": è un'informazione obsoleta, la norma primaria è la 213/2023.

La ritenuta non è un costo aggiuntivo per te: è un anticipo d'imposta trattenuto sull'importo dovuto al fornitore (che lo scomputerà nel proprio modello Redditi). Non incide sull'importo detraibile.

Il nuovo tetto per redditi > 75.000 €

Novità della Legge di Bilancio 2025: l'art. 16-ter TUIR (introdotto dalla L. 207/2024 art. 1 c. 10) applica un tetto complessivo alle detrazioni fiscali per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €. Le spese per interventi di recupero edilizio 2025-2026 (bonus 50%) e in parte gli interessi passivi nuovi (contratti dopo il 31/12/2024) rientrano nel calcolo del plafond.

Il plafond dipende da due variabili:

  • Fascia di reddito: 14.000 € (75.001-100.000 €), 8.000 € (oltre 100.000 €);
  • Coefficiente per figli a carico: 0,50 (nessun figlio), 0,70 (un figlio), 0,85 (due figli), 1,00 (tre o più / con disabilità).

Nota importante: gli interessi su mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024 sono esclusi dal computo del plafond art. 16-ter (art. 16-ter c. 5 TUIR). Rientrano nel cap solo gli interessi su mutui contratti dal 1° gennaio 2025 in poi — come il mutuo nell'esempio di Marta e Luca. Fonte: Circolare AE n. 6/E del 29 maggio 2025.

Novità 2026 — redditi > 200.000 €: la L. 199/2025 ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 16-ter TUIR: per contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, l'ammontare delle detrazioni già calcolato viene ulteriormente ridotto di 440 € sulle detrazioni al 19% (inclusi gli interessi su mutui), sulle erogazioni ai partiti politici e sui premi assicurativi per rischio calamitoso (escluse sempre le spese sanitarie).

Chi ha redditi alti e sta pianificando ristrutturazione + mutuo deve valutare con il commercialista se distribuire le spese su più anni o intestarle a più contribuenti conviventi.

Documenti da conservare

  • Fatture dei lavori intestate al beneficiario della detrazione
  • Ricevute dei bonifici parlanti
  • Titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire) o dichiarazione sostitutiva
  • Comunicazione preventiva all'ASL, se dovuta
  • Ricevute IMU (a comprova della qualifica di proprietario/diritto reale)
  • Contratto di comodato/locazione registrato, se non sei proprietario
  • Copia contratto di mutuo con destinazione delle quote (per il mutuo misto)
  • Quietanze annuali degli interessi pagati (rilasciate dalla banca)

La documentazione va conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'ultima rata detratta (in caso di verifica dell'Agenzia delle Entrate).

Bonus mobili 2026: tetto a 5.000 €

Strettamente collegato al bonus ristrutturazione è il bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16 c. 2 DL 63/2013). Nel 2026, la detrazione resta al 50% su un tetto di spesa di 5.000 € per unità immobiliare.

Per beneficiarne, i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati prima dellu0027acquisto dei mobili. La detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo. Anche in questo caso è necessario il pagamento tracciabile (bonifico o carta, non necessariamente bonifico parlante).

Esempio numerico completo

Marta e Luca acquistano nel 2026 la loro abitazione principale a Bologna a 260.000 €. Fanno un mutuo di 200.000 € (LTV 77%), TAN 3,60% a 25 anni, con un piano di ristrutturazione da 60.000 € (rifacimento impianti, bagni, infissi). Vediamo l'anno 1:

VoceImportoDetrazioneNote
Interessi passivi mutuo anno 1 (cointestato 50/50)≈ 7.118 € totali → ≈ 3.559 € a testa3.559 € < tetto 4.000 € → 676 € IRPEF a testa ≈ 1.352 € coppia (19%)Rigo E7 — ogni cointestatario detrae il 19% della propria quota (art. 15 c. 1 lett. b TUIR, cap 4.000 € per contribuente)
Spese lavori 2026 (bonifico parlante)60.000 €30.000 € in 10 anni → 3.000 €/anno50% ex L. 199/2025 (abitazione principale)
Totale detrazione anno 1 (coppia)≈ 4.352 €Recuperati direttamente in dichiarazione dei redditi

Esempio illustrativo basato su ammortamento francese (rata costante 1.012 €/mese). Gli interessi effettivi vanno estratti dalla tabella della banca. Il cap di 4.000 € è per contribuente: con mutuo cointestato 50/50, ciascuno detrae il 19% sulla propria quota di interessi — vantaggio rilevante per le coppie con doppio reddito. Se intestato a un solo soggetto, si cappa a 4.000 € → 760 €.

Errori tipici che ti fanno perdere la detrazione

  • Bonifico ordinario invece che parlante: senza uno dei 3 dati (causale, CF beneficiario, CF/P.IVA esecutore) la detrazione può essere disconosciuta. Molti istituti hanno un modulo dedicato "bonifico agevolazioni fiscali".
  • Fattura intestata al soggetto sbagliato: la fattura deve essere intestata a chi porta in detrazione la spesa; se cointestate un immobile e la fattura è a un solo nome, l'altro coniuge perde la sua quota.
  • Aliquota 50% applicata su seconda casa: la maggiorazione spetta solo sull'abitazione principale del proprietario/diritto reale. Su seconde case, comodato o locazione l'aliquota corretta è 36%.
  • Trasferimento residenza fuori tempo: per il bonus 50% l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
  • Interessi mutuo misto messi tutti al rigo E7: la quota ristrutturazione va al rigo E8 cod. 10 con il limite di 2.582,28 €. Errore comune che fa perdere parte del beneficio.
  • Superamento del tetto 75k senza pianificazione: chi ha reddito > 75.000 € rischia di vedere una parte delle detrazioni "tagliata" dall'art. 16-ter TUIR. Chiedere al commercialista una simulazione preventiva.

Domande frequenti

Nel blocco FAQ trovi risposte su: cumulabilità con interessi mutuo, aliquote 2026, ritenuta 11% sul bonifico parlante, mutuo misto, dati del bonifico parlante e tetto per redditi > 75.000 €.

Domande frequenti

Posso detrarre insieme il bonus 50% e gli interessi del mutuo?

Sì. Le due agevolazioni sono cumulabili perché riguardano spese distinte: la detrazione ex art. 16-bis TUIR si applica al corrispettivo pagato all'impresa/professionista per i lavori; la detrazione ex art. 15 TUIR si applica agli interessi passivi pagati alla banca. In dichiarazione dei redditi vanno in righi diversi (E41 o quadro RP per i lavori; E7/E8 per gli interessi). Non c'è alcuna incompatibilità normativa.

Nel 2026 il bonus ristrutturazione è ancora al 50%?

Sì, ma solo per l'abitazione principale del titolare di diritto di proprietà o diritto reale di godimento. Negli altri casi (seconde case, comodatario, conduttore) l'aliquota è al 36%. Il tetto di spesa agevolabile resta 96.000 € per unità immobiliare. Le aliquote 2025-2026 sono confermate dalla L. 207/2024 (Bilancio 2025) e prorogate dalla L. 199/2025 (Bilancio 2026); dal 2027 scenderanno al 36%/30%.

Qual è la ritenuta d'acconto sul bonifico parlante nel 2026?

L'11%. La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 comma 88) ha aumentato la ritenuta operata da banche e Poste dall'8% all'11% con decorrenza 1° marzo 2024. Il valore vige ancora nel 2026. Attenzione: alcune pagine del sito dell'Agenzia delle Entrate riportano ancora l'8%, ma la norma primaria è l'aliquota dell'11%.

Se ho un mutuo per acquistare e ristrutturare, come detraggo gli interessi?

Il mutuo 'misto' va gestito in righi separati: la quota di interessi riferita all'acquisto va nel rigo E7 (art. 15 c. 1 lett. b TUIR, limite 4.000 €/anno), la quota riferita alla ristrutturazione nel rigo E8 con codice 10 (art. 15 c. 1-ter TUIR, limite 2.582,28 €/anno). La ripartizione segue la destinazione delle somme indicata nel contratto di mutuo. La disciplina è chiarita dalla Circolare Agenzia Entrate 7/E del 27 aprile 2018 e dalla Risposta a interpello n. 38/2019.

Che dati devo mettere nel bonifico parlante?

Tre dati obbligatori: 1) causale del versamento con riferimento normativo (esempio: 'Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall'art. 16-bis DPR 917/86'); 2) codice fiscale del beneficiario della detrazione (chi sostiene la spesa e la porterà in dichiarazione); 3) partita IVA o codice fiscale del soggetto che ha eseguito i lavori (impresa o professionista). Senza uno di questi dati la detrazione può essere negata; molti istituti offrono un modulo pre-compilato 'bonifico parlante'.

Qual è il limite del bonus mobili nel 2026?

Per il 2026 il limite di spesa detraibile per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (classe A per i forni, E per lavatrici/lavastoviglie, F per frigo/congelatori) è pari a 5.000 € per singola unità immobiliare ristrutturata. La detrazione è del 50% (max 2.500 € totali) da ripartire in 10 anni.

C'è un tetto massimo alle detrazioni per redditi alti?

Sì. Dal 2025, il nuovo art. 16-ter TUIR (introdotto dalla L. 207/2024 art. 1 c. 10) applica un tetto complessivo alle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €. Il plafond dipende dal reddito e dal numero di figli a carico; le spese per interventi di recupero edilizio 2025-2026 e alcuni interessi mutuo concorrono al calcolo. Chi ha redditi alti deve pianificare la spesa e il pagamento delle rate detrattive per non perdere quote.

Scritto da
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Redazione GoMutuo

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