In sintesi: cumulano o no
Sì, cumulano. Il bonus ristrutturazione 50% (art. 16-bis TUIR) e la detrazione IRPEF degli interessi passivi del mutuo per l'abitazione principale (art. 15 TUIR) sono due agevolazioni distinte che colpiscono spese diverse — corrispettivo alla ditta e interessi alla banca — e non c'è alcuna incompatibilità normativa. In dichiarazione vanno in righi separati del modello 730 o Redditi PF.
Nel 2026, grazie alla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) che ha prorogato le aliquote della L. 207/2024, il bonus resta al 50% per l'abitazione principale del titolare di proprietà/diritto reale (36% negli altri casi), con tetto invariato di 96.000 € per unità. Se stai per firmare un mutuo anche per ristrutturare, simula su GoMutuo l'importo di mutuo misto acquisto + ristrutturazione per capire la rata reale e sfruttare al massimo entrambe le detrazioni.
Aliquote e tetti bonus ristrutturazione 2026
La tabella riepiloga la disciplina in vigore, come chiarita dall'Agenzia delle Entrate nella pagina "La misura della detrazione e i limiti di detraibilità" e nelle guide ufficiali aggiornate a febbraio 2026:
| Anno spesa | Abitazione principale (proprietario/diritto reale) | Altri casi | Tetto per unità |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 50% | 36% | 96.000 € (prima casa) / 48.000 € (altri) |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| 2028-2033 | 30% | 30% | 48.000 € (distinzione ab. principale / altri cade: aliquota unica 30% per tutte le abitazioni) |
| Dal 2034 | 36% (regime a regime art. 16-bis TUIR) | 36% | 48.000 € |
Riferimenti: L. 207/2024 art. 1 cc. 54-56; L. 199/2025 (proroga aliquote 2026). La maggiorazione al 50% richiede che l'immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori (anche se non lo era all'inizio).
Perché bonus 50% e interessi mutuo sono cumulabili
La logica è semplice: è vietata la doppia deduzione della stessa spesa, ma qui abbiamo due spese diverse.
- Il bonus 50% (art. 16-bis TUIR) si applica al corrispettivo pagato all'impresa per opere edilizie (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, ecc.).
- La detrazione del 19% (art. 15 TUIR) si applica agli interessi passivi pagati alla banca per il mutuo ipotecario collegato all'abitazione principale.
Le due detrazioni convivono nello stesso 730: righi diversi, basi diverse, nessuna sovrapposizione. Il concetto è confermato in tutta la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 7/E del 27 aprile 2018 e successive guide annuali).
Detrazione interessi mutuo: le due strade dell'art. 15 TUIR
| Norma | Finalità del mutuo | Limite annuo | Rigo 730 |
|---|---|---|---|
| Art. 15 c. 1 lett. b) TUIR | Acquisto abitazione principale | 4.000 € (max detrazione 760 €) | E7 |
| Art. 15 c. 1-ter TUIR | Costruzione/ristrutturazione abitazione principale | 2.582,28 € (max detrazione ~490 €) | E8 cod. 10 |
Il limite si intende per contribuente (non per immobile) e si suddivide pro-quota tra i cointestatari del mutuo. Per l'acquisto (E7) l'immobile deve diventare abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto; per la ristrutturazione (E8) i lavori devono iniziare entro 6 mesi dalla stipula del mutuo.
Il caso del mutuo "acquisto + ristrutturazione"
Il mutuo misto è un finanziamento unico che copre sia il prezzo d'acquisto sia i lavori. In questi casi, la disciplina chiarita dalla Circolare 7/E del 27 aprile 2018 e dalla Risposta a interpello n. 38/2019 richiede di:
- Separare le due quote di interessi nel 730: quella per l'acquisto va al rigo E7 (max 4.000 €), quella per la ristrutturazione al rigo E8 cod. 10 (max 2.582,28 €).
- Applicare la proporzione indicata nel contratto di mutuo: se il contratto stabilisce «€ X per acquisto, € Y per ristrutturazione», quella è la base per ripartire gli interessi annui pagati.
- Rapportare la quota ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute: se hai chiesto 30.000 € per lavori ma ne hai spesi solo 20.000, gli interessi detraibili di quella quota si riducono proporzionalmente.
- Cumulare le due detrazioni durante il periodo lavorie per i 6 mesi successivi al termine. Dopo, resta solo la detrazione per acquisto (E7).
Per approfondire la meccanica del prodotto vedi la guida al mutuo acquisto e ristrutturazione mutuo acquisto e ristrutturazione: come funziona.
Bonifico parlante: 3 dati obbligatori + ritenuta 11%
Perché il pagamento delle fatture dei lavori sia agevolabile al 50%, deve essere effettuato con il cosiddetto bonifico parlante — un bonifico bancario o postale contenente tre dati obbligatori:
- Causale del versamento con riferimento normativo. Esempio: «Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall'art. 16-bis DPR 917/86 — fattura n. XX del gg/mm/aaaa».
- Codice fiscale del beneficiario della detrazione: chi sostiene la spesa e la porterà in dichiarazione (può coincidere o meno con l'intestatario dell'immobile, purché ne abbia titolo).
- Partita IVA o codice fiscale del soggetto che ha eseguito i lavori: impresa o professionista destinatario del pagamento.
⚠️ Ritenuta d'acconto sul bonifico parlante: 11% dal 1° marzo 2024. La L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 comma 88 ha aumentato la ritenuta operata da banche e Poste dall'8% all'11%. La regola vale ancora nel 2026. Alcune pagine del sito dell'Agenzia delle Entrate potrebbero riportare ancora "8%": è un'informazione obsoleta, la norma primaria è la 213/2023.
La ritenuta non è un costo aggiuntivo per te: è un anticipo d'imposta trattenuto sull'importo dovuto al fornitore (che lo scomputerà nel proprio modello Redditi). Non incide sull'importo detraibile.
Il nuovo tetto per redditi > 75.000 €
Novità della Legge di Bilancio 2025: l'art. 16-ter TUIR (introdotto dalla L. 207/2024 art. 1 c. 10) applica un tetto complessivo alle detrazioni fiscali per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €. Le spese per interventi di recupero edilizio 2025-2026 (bonus 50%) e in parte gli interessi passivi nuovi (contratti dopo il 31/12/2024) rientrano nel calcolo del plafond.
Il plafond dipende da due variabili:
- Fascia di reddito: 14.000 € (75.001-100.000 €), 8.000 € (oltre 100.000 €);
- Coefficiente per figli a carico: 0,50 (nessun figlio), 0,70 (un figlio), 0,85 (due figli), 1,00 (tre o più / con disabilità).
Nota importante: gli interessi su mutui stipulati fino al 31 dicembre 2024 sono esclusi dal computo del plafond art. 16-ter (art. 16-ter c. 5 TUIR). Rientrano nel cap solo gli interessi su mutui contratti dal 1° gennaio 2025 in poi — come il mutuo nell'esempio di Marta e Luca. Fonte: Circolare AE n. 6/E del 29 maggio 2025.
Novità 2026 — redditi > 200.000 €: la L. 199/2025 ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 16-ter TUIR: per contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 €, l'ammontare delle detrazioni già calcolato viene ulteriormente ridotto di 440 € sulle detrazioni al 19% (inclusi gli interessi su mutui), sulle erogazioni ai partiti politici e sui premi assicurativi per rischio calamitoso (escluse sempre le spese sanitarie).
Chi ha redditi alti e sta pianificando ristrutturazione + mutuo deve valutare con il commercialista se distribuire le spese su più anni o intestarle a più contribuenti conviventi.
Documenti da conservare
- Fatture dei lavori intestate al beneficiario della detrazione
- Ricevute dei bonifici parlanti
- Titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire) o dichiarazione sostitutiva
- Comunicazione preventiva all'ASL, se dovuta
- Ricevute IMU (a comprova della qualifica di proprietario/diritto reale)
- Contratto di comodato/locazione registrato, se non sei proprietario
- Copia contratto di mutuo con destinazione delle quote (per il mutuo misto)
- Quietanze annuali degli interessi pagati (rilasciate dalla banca)
La documentazione va conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'ultima rata detratta (in caso di verifica dell'Agenzia delle Entrate).
Bonus mobili 2026: tetto a 5.000 €
Strettamente collegato al bonus ristrutturazione è il bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16 c. 2 DL 63/2013). Nel 2026, la detrazione resta al 50% su un tetto di spesa di 5.000 € per unità immobiliare.
Per beneficiarne, i lavori di ristrutturazione devono essere iniziati prima dellu0027acquisto dei mobili. La detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo. Anche in questo caso è necessario il pagamento tracciabile (bonifico o carta, non necessariamente bonifico parlante).
Esempio numerico completo
Marta e Luca acquistano nel 2026 la loro abitazione principale a Bologna a 260.000 €. Fanno un mutuo di 200.000 € (LTV 77%), TAN 3,60% a 25 anni, con un piano di ristrutturazione da 60.000 € (rifacimento impianti, bagni, infissi). Vediamo l'anno 1:
| Voce | Importo | Detrazione | Note |
|---|---|---|---|
| Interessi passivi mutuo anno 1 (cointestato 50/50) | ≈ 7.118 € totali → ≈ 3.559 € a testa | 3.559 € < tetto 4.000 € → 676 € IRPEF a testa ≈ 1.352 € coppia (19%) | Rigo E7 — ogni cointestatario detrae il 19% della propria quota (art. 15 c. 1 lett. b TUIR, cap 4.000 € per contribuente) |
| Spese lavori 2026 (bonifico parlante) | 60.000 € | 30.000 € in 10 anni → 3.000 €/anno | 50% ex L. 199/2025 (abitazione principale) |
| Totale detrazione anno 1 (coppia) | — | ≈ 4.352 € | Recuperati direttamente in dichiarazione dei redditi |
Esempio illustrativo basato su ammortamento francese (rata costante 1.012 €/mese). Gli interessi effettivi vanno estratti dalla tabella della banca. Il cap di 4.000 € è per contribuente: con mutuo cointestato 50/50, ciascuno detrae il 19% sulla propria quota di interessi — vantaggio rilevante per le coppie con doppio reddito. Se intestato a un solo soggetto, si cappa a 4.000 € → 760 €.
Errori tipici che ti fanno perdere la detrazione
- Bonifico ordinario invece che parlante: senza uno dei 3 dati (causale, CF beneficiario, CF/P.IVA esecutore) la detrazione può essere disconosciuta. Molti istituti hanno un modulo dedicato "bonifico agevolazioni fiscali".
- Fattura intestata al soggetto sbagliato: la fattura deve essere intestata a chi porta in detrazione la spesa; se cointestate un immobile e la fattura è a un solo nome, l'altro coniuge perde la sua quota.
- Aliquota 50% applicata su seconda casa: la maggiorazione spetta solo sull'abitazione principale del proprietario/diritto reale. Su seconde case, comodato o locazione l'aliquota corretta è 36%.
- Trasferimento residenza fuori tempo: per il bonus 50% l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
- Interessi mutuo misto messi tutti al rigo E7: la quota ristrutturazione va al rigo E8 cod. 10 con il limite di 2.582,28 €. Errore comune che fa perdere parte del beneficio.
- Superamento del tetto 75k senza pianificazione: chi ha reddito > 75.000 € rischia di vedere una parte delle detrazioni "tagliata" dall'art. 16-ter TUIR. Chiedere al commercialista una simulazione preventiva.
Domande frequenti
Nel blocco FAQ trovi risposte su: cumulabilità con interessi mutuo, aliquote 2026, ritenuta 11% sul bonifico parlante, mutuo misto, dati del bonifico parlante e tetto per redditi > 75.000 €.



