No, non è possibile aggiungere un cointestatario a un mutuo già firmato in modo unilaterale: il contratto vincola solo le parti originarie e qualsiasi modifica richiede il consenso della banca. Le strade percorribili sono due: l'accollo cumulativo (il nuovo soggetto si aggiunge come coobbligato, senza estinguere il vecchio contratto) o la novazione oggettiva (si chiude il vecchio mutuo e se ne apre uno nuovo intestato a entrambi, con nuova istruttoria). In entrambi i casi la banca valuta da capo il rischio di credito e serve un atto notarile.
In questa guida vediamo perché non basta un accordo tra privati, come funzionano concretamente accollo cumulativo e novazione, quali sono i costi reali dell'operazione nel 2026, i casi più frequenti in cui capita di doverla affrontare e un'alternativa spesso trascurata: la surroga a due nomi presso un'altra banca.
Perché non è un'operazione unilaterale
Il contratto di mutuo cointestato, come qualunque contratto, ha forza di legge solo tra le parti che lo hanno sottoscritto (art. 1372 c.c.). Aggiungere un nuovo debitore significa modificare uno degli elementi essenziali del rapporto obbligatorio: chi risponde del debito verso la banca. Per questo motivo non è sufficiente un accordo informale tra i due partner o coniugi, né una semplice comunicazione alla banca: serve un atto giuridico che coinvolga espressamente l'istituto di credito come parte contrattuale.
La banca, dal canto suo, non ha alcun interesse ad accettare passivamente un nuovo soggetto nel rapporto: il nuovo cointestatario diventa (o si affianca come) garante del rimborso, quindi l'istituto deve prima verificarne l'affidabilità creditizia con una nuova istruttoria, come farebbe per qualsiasi nuova richiesta di finanziamento.
Accollo cumulativo: come funziona
L'accollo cumulativo (disciplinato dall'art. 1273 c.c.) è lo strumento più diretto quando si vuole aggiungere un soggetto senza eliminare quello originario. A differenza dell'accollo liberatorio — usato tipicamente in compravendita per trasferire il mutuo a un nuovo acquirente — qui il debitore originario non viene liberato: il nuovo cointestatario si aggiunge come obbligato in solido, e la banca può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per l'intero debito.
È la soluzione più adatta quando l'obiettivo non è sostituire l'intestatario ma rafforzare le garanzie del mutuo, per esempio inserendo il reddito del coniuge o del convivente senza estinguere il rapporto esistente.
Novazione oggettiva: quando serve
Quando la modifica richiesta è più profonda — per esempio si vuole anche rinegoziare condizioni, durata o importo residuo insieme all'ingresso del nuovo cointestatario — la banca può proporre una novazione oggettiva del contratto (art. 1230 c.c.). In questo caso il vecchio rapporto di mutuo si estingue integralmente e ne nasce uno nuovo, intestato a entrambi i soggetti, con condizioni economiche eventualmente riviste.
La novazione comporta una nuova istruttoria completa (come per un mutuo ex novo) e, trattandosi a tutti gli effetti di un nuovo finanziamento, può comportare l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capitale residuo. È lo strumento da preferire quando si vuole "ripartire pulito" con un contratto unico intestato a entrambi, anziché sommare obbligati su un rapporto vecchio.
La procedura passo passo
- Richiesta alla banca — l'intestatario originario e il futuro cointestatario presentano richiesta formale, indicando se si vuole un accollo cumulativo o una novazione.
- Nuova istruttoria — la banca esamina il profilo del nuovo soggetto (reddito, CRIF, Centrale Rischi) e rivaluta il rapporto rata/reddito complessivo della coppia di debitori.
- Delibera — la banca comunica l'esito e le condizioni: in caso di novazione può proporre anche una revisione di tasso o durata.
- Atto notarile di modifica — il notaio redige l'atto che formalizza l'accollo cumulativo o la novazione, con eventuale annotazione a margine dell'ipoteca esistente.
- Aggiornamento in banca — l'istituto aggiorna l'intestazione del rapporto e, se previsto, il nuovo piano di ammortamento.
Costi reali dell'operazione
I costi variano a seconda che si tratti di accollo cumulativo o novazione:
- Perizia sull'immobile: circa 200-300 €, spesso richiesta per aggiornare il valore di garanzia, soprattutto in caso di novazione.
- Atto notarile: indicativamente 800-1.500 € (secondo tariffario CNN 2026), in base alla complessità dell'atto e all'onorario dello studio.
- Imposta sostitutiva: dovuta solo se l'operazione viene qualificata come novazione (0,25% per la prima casa, 2% per altri immobili, calcolata sul capitale residuo); generalmente non dovuta nel semplice accollo cumulativo.
- Spese istruttorie bancarie: variabili da banca a banca, tipicamente qualche centinaio di euro.
Casi tipici: matrimonio, convivenza, reddito
Le situazioni più frequenti in cui ci si trova a valutare l'aggiunta di un cointestatario sono:
- Matrimonio o unione civile successivi alla firma del mutuo: il coniuge vuole entrare formalmente nel rapporto, spesso in vista di una cointestazione stabile con il coniuge.
- Convivenza consolidata: il partner contribuisce già di fatto al pagamento delle rate e si vuole formalizzare la sua posizione anche a livello contrattuale.
- Aumento del reddito familiare: si vuole inserire un secondo reddito per migliorare il rapporto rata/reddito complessivo, magari in vista di una richiesta di rinegoziazione o di condizioni più favorevoli.
L'alternativa: surroga a due nomi
Se l'obiettivo è avere un mutuo intestato a due persone e allo stesso tempo migliorare le condizioni economiche, un'alternativa da valutare è la surroga con inserimento di un nuovo cointestatario: si estingue il mutuo presso la banca originaria e se ne accende uno nuovo, di pari importo, presso un'altra banca, questa volta intestato a entrambi. A differenza della surroga "pura" (che non consente di cambiare gli intestatari, come spiegato nella guida su come togliere o aggiungere un cointestatario al mutuo), qui si tratta di un vero e proprio nuovo mutuo con nuova istruttoria, ma può essere l'occasione per ottenere anche un tasso migliore.
In sintesi: qualunque strada si scelga — accollo cumulativo, novazione o surroga a due nomi — il punto fermo resta lo stesso: la banca deve sempre dare il proprio consenso e sottoporre il nuovo cointestatario a una valutazione del merito creditizio.



