In sintesi
Quando erediti una casa con mutuo, il debito residuo passa agli eredi pro-quota (art. 752 c.c.), ma la banca può agire per l'intero grazie all'indivisibilità dell'ipoteca (art. 2809 c.c.), salvo polizza vita a copertura. Il debito è deducibile dall'asse ereditario. Dal 2025 il D.Lgs. 139/2024 impone l'autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale contestualmente alla dichiarazione. Se la casa ereditata è prima casa dell'erede, imposte fisse 200 € + 200 €.
Cosa succede al mutuo alla morte del mutuatario
Alla morte del mutuatario si aprono tre scenari:
- Polizza vita/CPI attiva: la compagnia assicurativa liquida alla banca il capitale residuo. Il mutuo si estingue e la casa passa agli eredi libera da ipoteca.
- Nessuna polizza — eredi accettano: il debito passa agli eredi pro-quota (art. 752 c.c.). Ma per l'indivisibilità dell'ipoteca (art. 2809 c.c.) la banca può escutere qualunque coerede per l'intero sul bene ipotecato, che poi si rivale sugli altri.
- Eredi rinunciano: la banca escute la garanzia reale (ipoteca) sull'immobile con esecuzione forzata.
Per approfondimenti sul caso cointestazione, vedi mutuo e morte del cointestatario. Se invece vuoi formalizzare il subentro nel debito, leggi la guida all'accollo del mutuo ereditato.
Aliquote e franchigie successione 2026
Le aliquote dell'imposta di successione derivano dal D.Lgs. 346/1990 (TUS) come modificato dal D.Lgs. 139/2024:
| Grado di parentela | Franchigia | Aliquota oltre franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge / figli / discendenti | 1.000.000 € per erede | 4% |
| Fratelli / sorelle | 100.000 € per erede | 6% |
| Altri parenti fino al 4° grado / affini in linea retta / affini collaterali fino al 3° grado | nessuna | 6% |
| Estranei / enti | nessuna | 8% |
Franchigia disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 c. 3): 1.500.000 € per erede, applicabile a qualunque grado di parentela.
Deducibilità del debito residuo
Per l'art. 20 del TUS il debito residuo del mutuo alla data del decesso si sottrae integralmente dall'asse ereditario. Solo il patrimonio netto (attivo − debiti) è base imponibile per il calcolo dell'imposta.
Esempio
- Casa a valore catastale: 300.000 €
- Debito residuo mutuo: -120.000 €
- Asse ereditario netto: 180.000 €
- Erede figlio (franchigia 1M): 0 € imposta successione
Autoliquidazione D.Lgs. 139/2024
La riforma introdotta dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (GU n. 231 del 2/10/2024) ha modificato profondamente l'iter delle successioni. Dal 1° gennaio 2025:
- Autoliquidazione: l'erede calcola e versa direttamente l’imposta di successione e le imposte ipo-catastali, senza attendere la liquidazione dell'Agenzia.
- Dichiarazione telematica obbligatoria entro 12 mesi dal decesso.
- Agenzia conserva potere di controllo e ricalcolo entro 3 anni.
- Eliminato il "coacervo successorio" (semplifica calcolo franchigie).
Imposte ipotecaria e catastale prima casa
Il regime prima casa (art. 69 L. 342/2000) si applica se l'erede possiede i requisiti prima casa e non ha altri immobili nel Comune. Confronto:
| Imposta | Regime ordinario | Prima casa |
|---|---|---|
| Ipotecaria | 2% del valore catastale | 200 € (fissa) |
| Catastale | 1% del valore catastale | 200 € (fissa) |
Su una casa da 200.000 € (valore catastale ~150.000 €): regime ordinario = 3.000 € + 1.500 € = 4.500 € vs prima casa = 400 €. Differenza notevole: verifica sempre i requisiti prima casa prima di trasmettere la dichiarazione.
Detrazione interessi mutuo ereditato
L'erede che subentra nel mutuo del defunto (per accollo o per semplice pagamento continuativo delle rate) può portare in detrazione al 19% gli interessi passivi nel limite di 4.000 €/anno (art. 15 c. 1 lett. b TUIR), a condizione che:
- Adibisca l'immobile ad abitazione principale entro un anno.
- Il mutuo fosse originariamente stipulato per acquisto prima casa dal defunto.
- Le rate siano pagate tramite proprio conto corrente (tracciabilità).
Per approfondire, vedi detrazione interessi mutuo 19%.
Rinuncia e beneficio d'inventario
Se il debito supera l'attivo, valuta:
- Rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.): atto formale (notaio o cancelleria Tribunale) entro 10 anni. È totale: non puoi tenere la casa e rifiutare il debito.
- Beneficio d'inventario (art. 484 c.c.): separa il patrimonio ereditato dal tuo. Paghi i debiti solo con l'attivo ereditario. Richiede l’inventario in tempi stretti: se sei nel possesso dei beni, entro 3 mesi dal decesso (art. 485 c.c.).
Se invece vuoi estinguere subito il debito residuo ereditato, informati sull'estinzione anticipata del mutuo e sui relativi costi.
Domande frequenti
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