Coefficienti usufrutto e nuda proprietà 2026: tabella MEF e calcolo

I coefficienti usufrutto 2026 sono fissati dal D.M. MEF 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302/2025) e restano invariati sul tasso di riferimento del 2,50%, nonostante il tasso legale sia sceso all'1,60% (D.M. MEF 10/12/2025). Per calcolare il valore dell'usufrutto si moltiplica il valore della piena proprietà per la percentuale corrispondente all'età dell'usufruttuario: es. 70 anni → 40% usufrutto, 60% nuda proprietà. La nuda proprietà si ottiene per differenza dal valore pieno. La base normativa è l'art. 46 D.P.R. 131/1986 (TUR) e la stabilizzazione dei coefficienti deriva dal D.Lgs. 139/2024.

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In sintesi: coefficienti 2026

I coefficienti usufrutto 2026 sono stati confermati dal D.M. MEF 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31/12/2025) e restano invariati rispetto al 2025. Nonostante il tasso legale sia sceso al 1,60% dal 1° gennaio 2026 (D.M. MEF 10/12/2025), il D.Lgs. 139/2024 ha stabilizzato i coefficienti fiscali sul tasso di riferimento del 2,50%.

Regola pratica: valore usufrutto = valore piena proprietà × percentuale di tabella (che dipende dall'età dell'usufruttuario). Valore nuda proprietà = differenza. Le due percentuali sommano sempre a 100%.

Tabella coefficienti usufrutto 2026

La tabella ufficiale MEF, valida per atti stipulati dal 1° gennaio 2026, distingue 18 fasce d'età. Il moltiplicatore serve al calcolo tecnico (art. 46 D.P.R. 131/1986); le percentuali sono la lettura immediata.

Età usufruttuarioMoltiplicatore% Usufrutto% Nuda proprietà
0 – 203895,00%5,00%
21 – 303690,00%10,00%
31 – 403485,00%15,00%
41 – 453280,00%20,00%
46 – 503075,00%25,00%
51 – 532870,00%30,00%
54 – 562665,00%35,00%
57 – 602460,00%40,00%
61 – 632255,00%45,00%
64 – 662050,00%50,00%
67 – 691845,00%55,00%
70 – 721640,00%60,00%
73 – 751435,00%65,00%
76 – 781230,00%70,00%
79 – 821025,00%75,00%
83 – 86820,00%80,00%
87 – 92615,00%85,00%
93 – 99410,00%90,00%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze — D.M. 24/12/2025.

Come si calcola: formula e passaggi

La formula operativa è semplice; l'unica insidia sta nell'individuare correttamente il valore di piena proprietà da cui partire.

  1. Individua l'età dell'usufruttuario alla data dell'atto (se sono due, il più giovane).
  2. Leggi la percentuale di usufrutto corrispondente in tabella.
  3. Determina il valore pieno: prezzo di vendita, valore catastale rivalutato (se si opta per il prezzo-valore ex art. 1 c. 497 L. 266/2005 sulla prima casa) o valore venale nelle successioni.
  4. Applica la percentuale: Valore usufrutto = Valore pieno × % / 100.
  5. Sottrai: Valore nuda proprietà = Valore pieno − Valore usufrutto.

Esempi pratici

ScenarioEtàValore pienoUsufruttoNuda proprietà
Genitore dona nuda proprietà al figlio55300.000 €195.000 € (65%)105.000 € (35%)
Vendita nuda proprietà con riserva vitalizia70200.000 €80.000 € (40%)120.000 € (60%)
Successione con coniuge superstite usufruttuario78250.000 €75.000 € (30%)175.000 € (70%)
Acquisto giovane coppia con genitore usufruttuario65220.000 €110.000 € (50%)110.000 € (50%)

Quando servono i coefficienti

I coefficienti si applicano in tutte le operazioni dove serve dare valore fiscale distinto a usufrutto e nuda proprietà:

  • Compravendita di nuda proprietà (spesso a scopo di investimento o pianificazione successoria).
  • Donazione con riserva di usufrutto vitalizio a favore del donante.
  • Successione quando il coniuge superstite riceve l'usufrutto legale (art. 540 c.c.).
  • Costituzione di usufrutto a favore di terzi (es. genitori anziani).
  • Rendite vitalizie e diritti di uso/abitazione (con riduzione a 2/3 del valore usufrutto).
  • Calcolo di imposta di registro, ipotecaria, catastale e delle imposte di successione e donazione.

Mutuo sulla nuda proprietà: cosa cambia

Chi compra la nuda proprietà con mutuo — approfondito nella guida al mutuo su nuda proprietà — deve conoscere tre paletti:

  1. Base di calcolo dell'LTV: la banca considera come valore-garanzia il solo valore della nuda proprietà. Su un immobile da 200.000 € con usufruttuario di 70 anni (nuda proprietà 120.000 €), un LTV 80% significa mutuo massimo di 96.000 €, non 160.000 €.
  2. Ipoteca: viene iscritta di norma sulla sola nuda proprietà. Alcune banche pretendono l'intervento dell'usufruttuario come terzo datore d'ipoteca, così da poter escutere l'intero immobile in caso di insolvenza.
  3. Politica commerciale: molti istituti non finanziano affatto la nuda proprietà, o lo fanno solo se l'usufruttuario è convivente e giovane (rischio durata attesa dell'usufrutto ridotta).

Base normativa e aggiornamenti 2025-2026

La cornice normativa dei coefficienti poggia su tre pilastri, con una recente stabilizzazione:

  • Art. 46 D.P.R. 131/1986 (Testo Unico Imposta di Registro): definisce le modalità di determinazione della base imponibile per usufrutto, uso, abitazione e rendite.
  • Art. 3 c. 164 L. 662/1996: prevede l'aggiornamento dei coefficienti in funzione del saggio legale.
  • D.Lgs. 139/2024 (riforma imposte indirette): ha introdotto correttivi per stabilizzare i coefficienti fiscali, disaccoppiandoli dalle oscillazioni annuali del tasso legale. Da qui la conferma dei coefficienti 2025 anche per il 2026, nonostante il calo del tasso legale.
  • D.M. MEF 10 dicembre 2025 (G.U. n. 289): tasso legale 1,60% dal 1° gennaio 2026.
  • D.M. MEF 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302): tabella coefficienti 2026 basata sul tasso di riferimento del 2,50%.

Errori frequenti da evitare

  • Usare tabelle vecchie trovate online: i coefficienti pre-2021 sono diversi. Verifica sempre la fonte MEF.
  • Confondere tasso legale e tasso di riferimento: nel 2026 sono diversi (1,60% vs 2,50%). Per l'usufrutto conta il secondo.
  • Applicare la percentuale al valore catastale sbagliato: nel prezzo-valore si parte dal valore catastale rivalutato, non dal prezzo dichiarato in atto.
  • Dimenticare la regola dei due usufruttuari: se sono in due, si prende l'età del più giovane, non la media.
  • Trattare uso e abitazione come usufrutto: hanno valore fiscale pari a 2/3 dell'usufrutto secondo prassi consolidata.

Domande frequenti

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Domande frequenti

I coefficienti usufrutto sono cambiati nel 2026?

No. Il D.M. MEF 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302/2025) ha confermato per il 2026 gli stessi coefficienti in vigore nel 2025, basati sul tasso di riferimento del 2,50%. Nonostante il tasso legale 2026 sia sceso all'1,60%, il D.Lgs. 139/2024 ha stabilizzato i coefficienti fiscali per evitare oscillazioni annuali che rendevano incerta la pianificazione successoria e le compravendite di nuda proprietà.

Come si calcola il valore della nuda proprietà?

Si parte dal valore di piena proprietà dell'immobile (valore commerciale o valore catastale rivalutato se si applica il prezzo-valore per la prima casa). Si applica la percentuale di usufrutto corrispondente all'età dell'usufruttuario in base alla tabella MEF. Il valore della nuda proprietà è la differenza. Esempio: immobile 200.000 €, usufruttuario 70 anni → usufrutto 80.000 € (40%), nuda proprietà 120.000 € (60%).

L'età considerata è quella al momento dell'atto?

Sì. Ai fini fiscali si considera l'età anagrafica dell'usufruttuario alla data dell'atto (compravendita, donazione, successione). Se ci sono due usufruttuari (es. coniugi), si prende l'età del più giovane, perché la durata attesa dell'usufrutto è calibrata sull'aspettativa di vita più lunga (art. 46 c. 2 D.P.R. 131/1986).

I coefficienti valgono solo per l'usufrutto vitalizio?

Per gli usufrutti a tempo determinato (es. usufrutto di 15 anni) si applica un calcolo diverso: il valore è pari al risultato del tasso di riferimento (2,50%) moltiplicato per gli anni di durata, con un tetto massimo pari all'usufrutto vitalizio corrispondente. Per il diritto d'uso e abitazione (art. 1021-1022 c.c.) si applica una riduzione: il valore è pari a 2/3 dell'usufrutto secondo la prassi consolidata AdE.

Posso ottenere un mutuo comprando la nuda proprietà?

Sì, ma con vincoli. La banca considera come valore-garanzia la sola nuda proprietà (nell'esempio, 120.000 € su 200.000). L'LTV massimo del 70-80% si applica a questa base: nel caso, mutuo massimo tra 84.000 e 96.000 €. Spesso l'istituto chiede che l'usufruttuario intervenga in atto come terzo datore d'ipoteca, per poter escutere l'intera proprietà in caso di insolvenza. Alcune banche non finanziano affatto la nuda proprietà.

I coefficienti si usano anche per la successione?

Sì. Nella dichiarazione di successione i coefficienti servono per determinare il valore di usufrutto e nuda proprietà ai fini dell'imposta di successione (aliquote 4%, 6%, 8% oltre franchigie). Il D.Lgs. 139/2024 ha introdotto l'autoliquidazione dell'imposta di successione dal 2025, ma la tabella coefficienti resta il riferimento ufficiale.

Il tasso legale 1,60% del 2026 mi conviene per un ritardato pagamento?

Il tasso legale (art. 1284 c.c.) è sceso dal 2,50% del 2025 all'1,60% dal 1° gennaio 2026. Riguarda gli interessi legali su debiti pecuniari (es. ritardato pagamento senza tasso convenuto). Sulle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) si applica invece il tasso BCE + 8 punti percentuali, molto più alto. I coefficienti usufrutto restano invece agganciati al 2,50% per stabilità normativa.

Scritto da
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Redazione GoMutuo

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